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domenica 19 febbraio 2017

Diventare Agente Immobiliare (Descrizione Attività)

Breve Descrizione:

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L'attività dell'agente di affari in mediazione (comunemente detto mediatore) si concretizza nel mettere in contatto due o più parti al fine della conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (art. 1754 c.c.) nei seguenti settori: agenti immobiliari (per coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende); agenti merceologici (per coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi a merci, derrate e bestiame); agenti con mandato a titolo oneroso (solo per il settore immobiliare); agenti in servizi vari (per coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione per la conclusione di affari nel settore servizi). 


Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 art. 73 è stato soppresso dall'8 maggio 2010 il ruolo degli agenti di affari in mediazione mantenendo comunque invariata la normativa di riferimento ed il possesso dei requisiti previsti. 

L'ufficio del Registro delle Imprese verifica il possesso dei requisiti ed iscrive i relativi dati nel Registro stesso se l'attività è svolta in forma di impresa oppure nel Repertorio Economico Amministrativo (r.e.a.) assegnando la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività; nel termine di 60 gg., in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge di riferimento o da atti amministrativi a contenuto generale, l'Ufficio del Registro Imprese dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato pari a 30 gg.. Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese delle attività di mediazione e le modalità di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nel soppresso Ruolo. 
SCIA L'attività di intermediazione può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza secondo quanto previsto dall'art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010 con un'unica preventiva comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti. Per effettuare la SCIA, tutti coloro che intendono esercitare l'attività devono compilare il modello “Mediatori” nelle sezioni "SCIA" e "Requisiti" ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti e il modello intercalare “requisiti” con l'indicazione dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività per tutti i soggetti successivi al primo. Detti modelli, previsti al DM 26 ottobre 2011, sono disponibili direttamente nell’applicativo ComunicaStarweb devono essere sottoscritti dal soggetto interessato, allegati all’istanza telematica diretta all’ufficio del Registro delle Imprese, presentati come file XML e individuati con il codice documento C32 per il modello “Mediatori” e C33 per il modello intercalare “Requisiti”.

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