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domenica 12 febbraio 2017

Spese Straordinarie Deliberate e/o in corso di Pagamento

A Chi Spettano le Spese di Straordinaria Amministrazione ?

Una delle domande che sovente viene fatta da potenziali acquirenti , è legata alla possibilità di eventuali lavori di straordinaria amministrazione inerenti al condominio.

In questo post cerchero' di fare un po di luce su eventuali possibilità che potrebbero verificarsi.

La legge prevede che nel caso in cui vengano deliberate dei lavori di straordinaria amministrazione, queste spese restino in capo al venditore, che per tanto , dovrà provvedere al pagamento della somma preventivata per eventuali lavori , quali, il rifacimento del tetto del condominio, la facciata dello stesso, lo smaltimento di eternit presente , l' installazione delle termo valvole e qualsiasi altro intervento da considerarsi di straordinaria amministrazione .

Questo significa che il proprietario risponde dei costi da sostenere per eventuali delibere di lavori di straordinaria amministrazione , anche se ha già sottoscritto un contratto preliminare di compravendita e anche se tali lavori verranno eseguiti successivamente alla cessione del bene immobiliare.

L’ Art 63 disp. Att. Codice. Civ., Ci evidenzia che Il compratore risponde in solido con il venditore dei debiti maturati nell'anno in corso e nell'anno precedente. Detto ciò eventuali accordi riportati nel rogito hanno solo efficacia tra le parti e non nei confronti dei soggetti terzi,  in questo caso il condominio.
Questo significa che l’acquirente risponde lo stesso del debito del vecchio venditore, e potrà successivamente rivalersi sullo stesso venditore.

Restando dell’idea che nella vita sia meglio prevenire che curare, mi permetto di consigliarvi alcune soluzioni preventive al nascere del problema sopra indicato.

Quali soluzioni possiamo applicare in questa situazione?

Le soluzioni sono diverse e possono essere le seguenti:

A)  In fase di trattativa si determina un prezzo inferiore , lasciando al futuro acquirente i costi dei lavori di straordinaria amministrazione.

B)  Il Venditore salda totalmente il debito , anche se questo rateizzato , e si richiede la delibera dell’amministratore inerente , oltre che alle spese ordinarie, anche a quelle straordinarie, salvo un conguaglio finale che dovrà restare a carico del venditore.

C)  Il Notaio , trattiene in giacenza ,la somma delle spese straordinarie , garantendo la restituzione della stessa somma al venditore, solo successivamente alla presentazione della documentazione inerente alla chiusura dei costi di straordinaria amministrazione e alla liberatoria dell’amministratore di condominio.


Resta inteso , che anche in questa occasione, si potrà procedere con una contrattazione tra le parti, la cosa importante è che la stessa sia ben chiara e citata , sia in fase di preliminare che in fase di rogito notarile.


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Ruggeri Daniele
Agente Immobiliare

C.C.I.A.A. di Milano

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