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domenica 26 febbraio 2017

TASSAZIONE PLUSVALENZE IMMOBILIARI


La disposizione riguarda le plusvalenze realizzate per le cessioni a titolo oneroso di beni immobili
(fabbricati e terreni agricoli) acquistati, costruiti o ricevuti in donazione da non più di cinque anni. In quest’ultimo caso, il periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante.

Per tanto dalla cessione dell’abitazione può derivare una plusvalenza, ovvero una differenza positiva tra quanto percepito della vendita e quanto pagato in fase di acquisto o il costo di costruzione dell’immobile ceduto.

Chi vende un bene immobile può richiedere al notaio, all’atto della cessione, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito pari al 20%.


La Plusvalenza non è applicabile nei seguenti casi:

-- Immobile ricevuto per Successione o per Usucapione

-- Immobili che per la maggior parte del periodo sono state adibite a prima abitazione (per maggior periodo si intende la possibilità di dimostrare che questi siano stati occupati per la metà dei giorni piu' uno , dal periodo di acquisto al periodo di rivendita)
E' possibile rientrare in questa categoria , anche se l'immobile è stato adibito ad abitazione primaria, da parte del coniuge o dei parenti sino al terzo grado. In questo specifico caso , non si tiene conto se il coniuge è coniugato in separazione dei beni o in comunione dei beni, la regola è applicabile in entrambi i casi.

-- Immobili per l'appunto ricevuti in donazione dove sono pero' trascorsi i 5 anni.

Il notaio, cui è stata richiesto di applicare l’imposta sostitutiva, ne calcola l’importo e provvede al versamento, ricevendo la somma dal venditore. Inoltre, è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni. Per consentire l’adempimento è stato predisposto un modello, che deve essere compilato in relazione a un solo cedente e a un solo immobile. Se nell’atto di cessione intervengono più venditori e/o vengono trasferiti più immobili, per ciascun cedente che richiede l’applicazione della tassazione sostitutiva devono essere compilati tanti modelli quanti sono gli immobili per i quali è richiesto questo tipo di tassazione. Il modello deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, insieme al contratto di compravendita trasmesso per la registrazione dell’atto, secondo le istruzioni dell’Agenzia (le specifiche tecniche sono allegate al provvedimento del 6 dicembre 2006 - pdf)Il notaio deve versare l’imposta sostitutiva entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro, cioè entro 30 giorni dalla stipula dell’atto. 
(fonte Agenzia delle Entrate)

Modello di comunicazione da parte dei notai - Tassazione sostitutiva delle plusvalenze immobiliari - pdf (Clicca Qui)

Normativa e Prassi (Agenzia delle Entrate) (Clicca Qui)


Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il sito dell' Agenzia delle Entrate