ENFITEUSI
Art. 957 e ss. c.c.
“Il diritto di godere di un fondo altrui con l’obbligo di migliorarlo e di pagare al proprietario concedente un canone periodico” (art. 960, I c., c.c.)
Definizione di base:
Diritto reale su un fondo altrui, in base al quale il titolare ( enfiteuta ) gode del dominio utile sul fondo stesso, obbligandosi però a migliorarlo e pagando al proprietario un canone annuo in danaro ovvero in derrate; secondo il diritto vigente, l'enfiteusi può risolversi in proprietà dopo almeno venti anni, mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo.
SOGGETTI:
- enfiteuta, è l' utilizzatore del fondo (utile dominio),
- concedente, è il proprietario titolare (diretto dominio).
COSTITUZIONE:
- per atto tra vivi
- per testamento
- per usucapione
DURATA:
- perpetua
- temporanea, non inferiore a 20 anni.
ESTINZIONE:
- per decorso del termine, se temporanea,
- per effetto dell’affrancazione (è il diritto potestativo attribuito all’enfiteuta di riscattare il suo diritto dal proprietario concedente mediante il pagamento di una somma pari a 15 volte l’ammontare del canone annuo originario) e della devoluzione (è il diritto contrapposto all’affrancazione per cui il proprietario può ottenere la disponibilità del fondo liberandolo dall’enfiteuta quando vi sia un inadempimento dell’enfiteuta alle sue obbligazioni principali); la domanda di devoluzione non preclude in nessun caso all’enfiteuta il diritto di affrancare il fondo;
- per prescrizione estintiva, non uso per 20 anni,
- per totale deperimento del fondo su cui è costituita.
DIRITTI E OBBLIGHI ENFITEUTA
- ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e sull’utilizzazione del sottosuolo e sulle accessioni (art. 959 c.c.),
- l’enfiteuta deve migliorare il fondo e pagare il canone (art. 960 c.c.),
- l’enfiteuta può disporre del proprio diritto sia per atto tra vivi che per testamento (art. 965 c.c.), salvo limitazione nel contratto costitutivo che non può superare i 20 anni di vincolo,
- all’estinzione, all’enfiteuta spetta il rimborso dei miglioramenti (aumento valore fondo),
- le imposte e tasse che gravano sul fondo sono a carico dell’enfiteuta; se per contratto a carico del concedente, tale obbligo non può superare il valore del canone (art. 964 c.c.).