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giovedì 15 febbraio 2018

Come si calcola il valore catastale degli immobili

Come si calcola il valore catastale degli immobili


Cosa è il valore catastale ?

Il valore catastale o valore fiscale di un immobile, rappresenta la base di calcolo per il pagamento di diverse imposte, quali:
  • Imposte di successione
  • Imposte di donazione 
  • imposte di registro, ipotecarie e catastali (solo in caso di acquisto di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze)
E’ inoltre in base al valore catastale che si applica il meccanismo della valutazione automatica e cioè il meccanismo che impedisce all’Ufficio del Registro il potere di procedere all’accertamento di valore qualora il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, sia dichiarato in misura non inferiore al reddito risultante in catasto.
 Come si calcola il valore catastale?
Il valore catastale si ottiene moltiplicando la rendita catastale (indicata nella visura) rivalutata del 5%  per un determinato coefficiente stabilito per legge e variabile in base alla categoria catastale dello stesso immobile.

Qui di seguito, per semplificare, troverete i moltiplicatori utilizzabili senza necessità di calcolare la rivalutazione della rendita del 5% (già compresa nel valore)
Gruppo
Categorie catastali
Moltiplicatore
A (immobili a destinazione ordinaria)
Abitazioni principali (1°casa) escluso A/1 A/7 A/8
115,5
Abitazioni secondarie (2°casa) o di Lusso
126
Uffici A/10
63
B (immobili ad uso collettivo)

176,4
C (immobili commerciali e pertinenze)
Negozi C/1
42,84
Altre categorie catastali
126
D (immobili a destinazione speciale)

63
E (immobili a destinazione particolare)

42,84
TERRENI non edificabili (agricoli e non)

112,50


Immobili non censiti


Per i trasferimenti di immobili non censiti le parti possono utilizzare la rendita presunta (ovvero la rendita proposta) per determinare il valore catastale.

In questo caso è necessario manifestare espressamente nell’atto l’intenzione di avvalersi delle disposizioni previste dall’art. 12 del D.L. n. 70 del 1988 convertito dalla legge n. 154 del 1988.

La rendita catastale attribuita verrà notificata dall’ufficio dell’Agenzia del Territorio al contribuente.

Nel caso in cui il valore determinato sulla base della rendita attribuita sia superiore a quello dichiarato in atto, il contribuente dovrà pagare l’imposta dovuta e i relativi interessi, a partire dalla registrazione dell’atto.