L’Amministratore di
Condominio:
La figura dell’amministratore è una figura che ha come
obiettivo , appunto , quello di amministrare al meglio la gestione di uno o più
condomini , gestendo lo stabile di cui è incaricato , aiutando i condomini
nella risoluzione di problematiche derivanti da situazioni interne allo stesso
condominio. Il buon amministratore per essere tale , deve conoscere bene il
codice civile e deve essere in grado di applicarlo e di far rispettare le
regole all’interno di un condominio . Oltre a questo deve provvedere ad intervenire
, qualora ne fosse necessario , per risolvere problematiche di ogni genere
relative alla buona convivenza e alla manutenzione dello stabile per cui è
chiamato ad amministrare .
L’amministratore deve inoltre verificare e rendere una “liberatoria”
al soggetto venditore di un’immobile all’interno del condominio , previa la
verifica di tutti i pagamenti non solo inerenti all’anno in corso ma anche alle
precedenti annualità . Il venditore deve comunicare la vendita e qualora non lo
facesse risulterà solidamente responsabile con l’acquirente per il pagamento
degli oneri condominiali successivi al rogito .
Deve fornire un rendiconto condominiale , simile ad un
bilancio di società, con trasparenza e competenza .
Con la modifca apportata con la legge del 11 dicembre 2012 ,
la figura dell’amministratore ha notevolmente modificato il suo modo di operare
, migliorandolo e obbligandosi a seguire corsi di aggiornamento e ad avere maggiori
competenze.
Quali sono di norma i compiti di un amministratore ?
- conduzione dell'edificio limitatamente alle parti comuni
- vigilanza sulla loro manutenzione e integrità
- erogazione delle spese occorrenti al mantenimento dei servizi comuni
- osservanza delle norme stabilite dal regolamento di condominio
L'amministratore
è inoltre responsabile di riscuotere le somme dovute dai singoli
condomini e di redigere il consuntivo delle spese alla fine della gestione per
dare giustificazione delle uscite e delle entrate della cassa condominiale
Che Requisiti servono
per diventare amministratore ?
L’amministratore deve essere in possesso di un titolo di
scuola secondaria di secondo grado (es. geometra, ragioniere) , deve rispondere
per tanto a dei requisiti professionali , questo è stabilito dalla legge 11
dicembre 2012 (in vigore dal 18 giugno 2013). In precedenza chiunque poteva
essere amministratore purchè deciso dai condomini , con l’inserimento della
sopra citata legge , non solo ad oggi deve possedere un diploma ma deve
svolgere la propria attività in modo piu’ rigoroso e professionale attenendosi
ad una serie di obblighi fissati dalla legge , deve inoltre frequentare
dei corsi specifici di formazione e deve
mantenersi aggiornato frequentando ulteriori corsi successivi periodici e
annuali . La figura dell’amministratore è notevolmente cambiata negli ultimi anni
, questo ha permesso una diminuzione di situazioni anomale o quanto meno poco
piacevoli , elevando la figura professionale del suddetto amministratore e
legandolo a degli obblghi di varia natura , attivando uno specifico conto
corrente condominiale , sottoscrivendo una specifica polizza assicurativa,
esponendo in un luogo accessibile e visibile una propria targhetta con i porpri
dati e recapiti ben visibili , creando e curando una specifica anagrafica dei
condomini e di tutti i registri previsti obbligatoriamente dalla legge,
attivando un sito internet condominiale se richiesto dall’assemblea , non
potendo piu’ accettare deleghe dai condomini per la partecipazione
all’assemblea .
Si puo’ essere amministratori sia come persone giuridiche
che come società, per molto tempo lo si era potuto essere come persona fisica ,
ma la cassazione nel corso degli anni , ha modificato questo standard e con
l’inserimento della legge 11 dicembre 2012 , ha permesso all’amministratore di
poter essere anche una società .
Come si nomina un
amministratore?
L’amministratore puo’
essere nominato dall’assemblea dei condomini con la dovuta maggioranza oppure
dal tribunale ordinario , dove il numero di condomini sia di almeno 9 (nove) e
dove non si raggiunga per la quota di maggioranza una decisione su un candidato
ideale al condominio .
Infatti la nomina è prevista
dal codice civile italiano (art.1129 c.c.)
« Quando i condomini sono più
di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è
fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o
dall'amministratore dimissionario. (...) L'incarico di amministratore ha
durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea
convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del
nuovo amministratore. La revoca dell'amministratore può essere deliberata in
ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina
oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì
essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino,
nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto
della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. (...) »
La legge italiana non prevede sanzioni per quei condomini dove non è presente un’amministratore , ma prevede che se un condomino ritenga necessaria la nomina di un amministratore , esso puo’ farlo , facendo personalmente richiesta al Tribunale di competenza e richiedendo una nomina giudiziaria di un amministratore . Se hai trovato questo post interessante e desideri vederne altri simili o su argomenti diversi inerenti al settore immobiliare , ti chiediamo di mettere un like alla nostra pagina facebook in modo da rimanere sempre aggiornato e informato , a te non costa nulla , per noi vuol dire molto ...
Ruggeri Daniele
Agente Immobiliare
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