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venerdì 29 giugno 2018

Quanto deve essere grande una cameretta ? E invece un monolocale?

Capita spesso di ricevere domande del tipo:
"Quanto deve essere grande un monolocale ?" Oppure : " Ma la cameretta per essere tale , quanti metri quadrati deve avere ?"





Il Decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975, stabilisce le dimensioni minime dei locali , questa normativa riguarda tutti gli ambienti abitativi e non solo .



Altezze minime :
Secondo l’articolo 1 del Decreto Ministeriale le altezze minime delle stanze devono essere:

Cucina, soggiorni , camere e tutti gli altri ambienti abitativi di una casa devono avere una altezza minima di 2.70m.
Bagni , corridoi, disimpegni e ripostigli devono avere una altezza minima di 2.40m .


Altezze , Eccezione:
Fanno eccezione i comuni montani al di sopra dei m 1.000 s.l.m. dove può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione
dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.

Dimensioni Camere da letto:
L' articolo 2 del Decreto Ministeriale stabilisce le superfici minime delle camere da letto che devono essere di 9 mq per le camere singole e di 14 mq per le camere matrimoniali o doppie.

NB: Nello stesso articolo di legge viene disposto che nelle camere da letto, nella cucina e nel soggiorno sia presenta una finestra apribile.

Superficie minima abitabile 
Superficie minima abitabile dei locali
Per ogni abitante si deve prevedere una superficie minima abitabile di mq. 14 fino a 4 persone, e di mq 10 per ogni abitante in più.(art.2 DM 5-7-75)

Monolocali:
Secondo l’articolo 3 del Decreto Ministeriale la superficie minima dei monolocali, comprensivi di servizi, deve essere di:

28 mq se la casa è abitata da una persona; 38 mq se la casa è abitata da due persone.

Aperture :
Nella normativa nazionale sono indicate anche le dimensioni delle aperture. La superficie della finestra infatti deve essere 1/8 della dimensione del pavimento del locale.

Inoltre impone la presenza di una cappa di aspirazione sul piano cottura della cucina.


Minimi per locale soggiorno/cottura
Le dimensioni minime per un locale soggiorno/cottura devono essere di almeno 14mq. Ogni alloggio deve prevedere almeno un locale soggiorno / cottura .

Illuminazione naturale
Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso.
Il locale bagno deve essere fornito di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o altrimenti deve essete dotata di impianto di aspirazione meccanica.
Qualora non ci sia una apertura esterna,  è proibito installare apparecchiature a fiamma libera .
Elementi essenziali per locale bagno
Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Per l’edilizia residenziale, anche non fruente di contributi pubblici, sono consentite:

– l’installazione nelle abitazioni dei servizi igienici e la realizzazione nei fabbricati di scale, in ambienti non direttamente aerati;

– le altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori delle abitazioni, misurate tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non inferiori a metri 2,70 per gli ambienti abitativi e metri 2,40 per i vani accessori (disimpegni, ingressi etc..)

È consentita l’installazione dei servizi igienici in ambienti che non sono direttamente aereati ed illuminati dall’esterno, a patto che gli stessi rispondano a determinati requisiti:

– Ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata, che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque volte la cubatura degli ambienti stessi.

– Gli impianti siano collegati ad acquedotti che diano garanzie di funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria.

– In ciascun ambiente non vengano installati apparecchi a fiamma libera.

Queste e altre informazioni le potete trovare all'interno del DECRETO MINISTERIALE 5 LUGLIO 1975 (G.U. 18-7-1975, N. 190) 


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