La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
Definizione e articoli di legge :
« È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. »
(Articolo 11 del decreto delegato n. 74/2000)
VEDIAMO UN ESEMPIO "
Ad esempio la donazione di un immobile con debiti Irpef non pagati superiori a 50.000 euro, commette il reato di “sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte”.
Prescrizione
In seguito delle modifiche apportate al codice penale della legge n. 251 del 5 dicembre 2005, il termine di prescrizione del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è di 6 anni.
Casaproject Canegrate Servizi Immobiliari
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