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mercoledì 4 luglio 2018

Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni . art. 1122 ter. c.c.


L'articolo 1122 ter del c.c. è stato aggiunto con la legge 11 dicembre del 2012 e riguarda gli impianti dedicati alla videosorveglianza sulle parti comuni di un edificio che non devono violare la privacy delle persone che fruiscono di tali spazi.

Nota Bene:
Le deliberazioni devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio.



Articolo 1122 ter. c.c.
"Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136"



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