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martedì 3 luglio 2018

Innovazioni gravose o voluttuarie.art. 1121 c.c.

L' articolo 1121 del c.c. , compete alle  "Innovazioni gravose o voluttuarie" e rientra anch'esso tra gli articolo modificati nel 2012 della riforma del condominio .



3° Parte – Codice Civile – Articolo 1121


Art. 1121. Innovazioni gravose o voluttuarie.

"Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.

Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera."

Sostanzialmente questo articolo ci mette dinanzi alla possibilità di decidere se partecipare ad una determinata spesa che venga definita gravosa dal punto di visto economico o non necessaria per alcuni condomini, inoltre permette di poter usufruire dell'opera realizzata da altri condomini pagandone ovviamente i relativi costi .




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