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venerdì 13 luglio 2018

Provvedimenti presi dall'amministratore. Articolo 1133 c.c.

I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito ovviamente dei suoi poteri , non possono subire alcun veto da parte di un singolo partecipante che non puo' oltre tutto pretendere che questi atti da lui compiuti non abbiano per lui efficacia alcuna.
L'amministratore infatti non può considerarsi come un puro e semplice procuratore dei singoli partecipanti, è pero ammesso il ricorso all'assemblea contro i suoi provvedimenti , fatto salva la facoltà di ricorrere entro i limiti e i termini previsti nell'articolo 1137 c.c.

Per una migliore descrizione si invita leggere il seguente link : apri qui



vediamo insieme cosa stabilisce l'articolo 1133 del c.c.

Articolo 1133 c.c.

"I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri [1130, 1131] sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'articolo 1137"

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