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domenica 10 aprile 2022

Informazioni sull' "AVVENUTA STIPULA"

Cos'è la Dichiarazione sostitutiva di AVVENUTA STIPULA?

È un documento che sovente rilascia il Notaio al termine dell'atto notarile, tale documento attesta l'avvenuta stipula dell'atto notarile.
Sostanzialmente è un atto formale che attesta nei confronti di terzi (enti, uffici ecc) che un soggetto ha acquistato un determinato immobile e che l'altro soggetto della compravendita ha ceduto un determinato immobile.
Questo documento crea un certo vantaggio al soggetto acquirente, che altrimenti dovrebbe attendere la registrazione dell'atto definitivo di compravendita per procedere ad alcune semplici volture o comunicazioni.

TUTTI I FORNITORI DI SERVIZI CHIEDONO QUESTO DOCUMENTO?
In generale no, però nella maggior parte dei casi ,alcuni enti lo prevedono nella loro modulistica o comunque lo ritengono indispensabile, anche se in verità è una richiesta sovente molto border line e pretenziosa, ma tanto è, se un fornitore di servizi vi chiede tale documento per allacciamenti, volture o simili, vi ritroverete certamente obbligati a fornirlo per poter accedere ai vari servizi.

È UN OBBLIGO DEL NOTAIO RILASCIARE TALE DOCUMENTO?

Ovviamente No!
Però  si può dire che questo documento sia la quasi normalità, ma deve essere vista come una cortesia che il Notaio fa ai clienti, soprattutto per permettere loro di poter procedere con eventuali volture (gas, luce, internet etc) o comunicazioni, in quanto, come sopra detto, spesso alcune società di servizi e taluni amministratori la ritengono necessaria ai fini delle procedure di allacciamento a servizi o ai fini anagrafici del condominio.

IL NOTAIO NON POTREBBE RILASCIARE SEMPLICEMENTE UNA COPIA DELL'ATTO (Rogito)?

No, non può, non subito non nell'immediato
Infantti il Notaio, non può rilasciare una copia dell'atto notarile al termine della compravendita, perché sarebbe contrario alla legge non essendo il rogito registrato e completato di tutti i dati di registrazione.
Come ben spiega l'articolo:
- art 66 dpr 131/86 che recita:
"I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l'ammontare dell'imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta."



QUANTO TEMPO CI VUOLE ALLA REGISTRAZIONE DEL "ROGITO"?
Il Notaio nel documento denominato per semplicità "Avvenuta Stipula" ovviamente non può indicare i termini di registrazione, non essendo l'atto stesso non ancora registrato.
Le tempistiche per la registrazione potrebbero essere di diverse settimane, per ovviare al problema di volture e simili,  rilascia tale documento (avvenuta stipula) in modo da agevolare le parti nelle prassi canoniche di cambio utenze, di anagrafica condominiale e così via dicendo. E' assolutamente importante, qualora non sia ben chiaro e sia ritenuto necessario dall'acquirente, richiedere al Notaio rogante se al termine della stipula notarile, rilascerà tale documento denominato "avvenuta stipula"

A CHI VIENE RILASCIATA?
Mediamente l'avvenuta stipula viene rilasciata ad entrambi i contraenti e alcuni notai ne danno persino una copia all'agenzia immobiliare che non ha alcun obbligo di avere ma che risulta gesto gradito perché riepilogativo della compravendita da archiviare.

HA UN COSTO?
Nel preventivo notarile fornito al suo cliente, mediamente il costo per il rilascio di tale documento è già compreso, però ovviamente non essendo un obbligo del Notaio rilasciare questa attestazione, potrebbe richiedere un costo aggiuntivo per la stesura del documento. 


Cosa bisogna fare per averne una copia?
Sicuramente nel caso si voglia avere una copia dell'avvenuta stipula, sarà importante richiedere al Notaio rogante, se, è sua consuetudine redarla e se a fine atto, ne consegna una copia ad entrambe alle parti ed eventualmente se redarre questo documento abbia un costo aggiuntivo.


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