CAPITOLO 2 - LE PROVENIENZE
2.03 - LA DONAZIONE
Una delle provenienze
mediamente più problematiche che si possano incotrare riguarda proprio la
“Donazione” . Vediamo insieme di cosa si tratta e di quali principali problematiche
essa potrebbe essere soggetta.
DEFINIZIONE DI DONAZIONE:
"La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una
parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o
assumendo verso la stessa un’obbligazione."
Si costituisce per atto pubblico in presenza di 2 testimoni e le sue
peculiarità di base sono principalmente DUE:
Lo spirito di liberalità e l'arricchimento del donatario.
La donazione è quindi un contratto: da ciò
discende che, una volta conclusa, essa è di norma irrevocabile ad opera di una
delle parti.
La donazione è contestabile entro 20
anni dal momento in cui è stata trascritta o entro 10 anni dal decesso del
donante.
Spesso nell'atto di donazione vengono inserite delle clausole , ad esempio la
dicitura che richiama ad avere cura e fornire assistenza al donante in cambio
della donazione stessa di un determinato immobile , oppure la donazione con
diritto di usufrutto.
La donazione può essere revocata per diversi motivi etico - sociali (si invita
in tal caso a consultare un Notaio)
La donazione fatta a legittimari del donante è considerata dalla legge come un
anticipo di eredità: il che significa che, al momento della morte del donante,
essa dovrà essere imputata alla quota riservata.
VEDIAMO INSIEME COSA E’ L’AZIONE DI RIDUZIONE DELLA
LEGITTIMA.
Questa "azione"non è altro che una causa volta a recuperare quella
parte di eredità che spetta agli eredi per legge.
Cosa può succedere ?
Può succedere che chi è stato beneficiato da una donazione da parte del defunto
sia tenuto a restituire l’immobile agli eredi anche dopo il passaggio di
proprietà in proprio favore.
Inoltre se il donatario decide di vendere limmobile e vende lo stesso ad
un’altra persona, anche quest’ultima può essere oggetto dell’azione di
riduzione da parte degli eredi e conseguentemente obbligata a restituire il
bene ai legittimari.
Il diritto a poter procedere all'azione di riduzione della legittima si
prescrive in 20 anni dalla trascrizione nei pubblici registri e in 10 anni
dalla morte del donante. Nel caso in cui siano trascorsi 20 anni dalla
donazione stessa o 10 anni dalla morte di chi fece la donazione, la stessa
donazione per prescrizione, diventa inattaccabile da qualsiasi presunto erede
che me richieda la legittima .
E’ POSSIBILE TROVARE UNA SOLUZIONE PIU’ RAPIDA?
Si é possibile , i Notai hanno elaborato una soluzione certamente più rapida,
soluzione che è stata recentemente convalidata anche dai giudici .
In cosa consiste questa soluzione?
Consiste semplicemente nel far firmare ai legittimari una rinuncia a contestare
la donazione stessa , questa prassi può avvenire successivamente alla donazione
stessa anche se il donante è ancora in vita e non preclude comunque la quota di
legittima , ma solo a rinunciare impegnandosi non effettuare alcuna azione di
rivalsa per la restituzione dell'immobile oggetto della donazione stessa .
NOTA BENE:
Quando si acquista un immobile proveniente da donazione è necessario prestare
molta attenzione e se necessario richiedere una consulenza ad uno studio
notarile .
I motivi che possono dar vita a problematiche di varia natura sono
essenzialmente legati al fatto che i legittimari possono richiedere la
restituzione del bene donato e che gli istituti bancari possono negare il
finanziamento o mutuo su quel determinato immobile , proprio perché esiste la
possibilità che in un lasso di tempo decisamente lungo (10 anni dalla morte del
donante e 20 anni dalla trascrizione) si possano presentare eredi che ne
rivendichino la quota di legittima e la restituzione del bene immobile
donato.
CHE SOLUZIONI SI POSSONO AVERE?
Come visto esistono varie opzioni per tutelarsi , tra cui la revoca della
donazione stessa (se il donante è ancora in vita) o delle polizze specifiche
atte ad assicurare l'istituto bancario da possibili sorprese. Oltre che
come visto , la possibilità di far firmare a tutti i possibili eredi la
rinuncia di rivalsa su quel determinato bene immobile .
IMPORTANTE:
Se si decide di acquistare un immobile proveniente da donazione non ponete mai un limite alle precauzioni , informatevi bene!
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