Art. 1119.
Indivisibilità.
"Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi
senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i
partecipanti al condominio."
Per poter applicare la divisione delle cose comuni é necessario il consenso unanime di turti i condomini , questa dicitura riportata nell'articolo appunto 1119 è stata inserita recentemente dalla legge 11 dicembre 2012 .
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