Con la legge dell'11 dicembre 2012 , lo stesso articolo 1118 ha subito alcune modifiche / integrazioni che spiegheremo nel proseguo del post.
Articolo 1118 c.c.
"Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene.
Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni .
Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.
Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma."
Modifiche e Integrazioni:
La legge 11 dicembre 2012 , n.220 ha apportato alcune modifiche e integrazioni all'articolo 1118 precedentemente in vigore.
A seguito della predetta legge , Il divieto di rinunciare al diritto sulle cose comuni è divenuto assoluto ed inderogabile, anche grazie al richiamo contenuto nell'art. 1138 del c.c. (Regolamento di Condominio), inoltre si è chiarito che il condomino non può sottrarsi all'obbligo di pagare le spese, neppure nel caso in cui si modifichi la destinazione d’uso dell’unità immobiliare.
Altra cosa da sottolineare è di grande importanza riguarda il distacco dall'impianto di riscaldamento o di condizionamento, infatti è consentito tale distacco, se dal suo distacco non ne derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini, restando però l’obbligo di concorrere nelle spese per la manutenzione straordinaria e per la conservazione e messa a norma dell’impianto.
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