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giovedì 5 luglio 2018

Le parti comuni dell'edificio, il suo ambito di applicabilità , le modificazioni delle destinazioni d'uso e la tutela delle destinazioni d'uso. Art. 1117 c.c. e succ.


IL CONDOMINIO NEL CODICE CIVILE 
Libro Terzo

 Della proprietà 

Titolo VII 
Della comunione Capo II 
Del condominio negli edifici


Vediamo insieme gli articoli 1117 , 1117bis 1117 ter e 1117 quarte.

Questi articoli del codice civile servono a fornire indicazioni su diversi aspetti del condominio : a) Le parti comuni dell'edificio; b) ambito di applicabilità ; c) le modificazioni delle destinazioni d'uso e d)la tutela delle destinazioni d'uso. 

Il codice civile ci viene incontro stabilendo regole e criteri da adottare nei casi sopra citati e fornendo le indicazioni tramite l'articolo 1117 e successivi .

Vediamo insieme nello specifico l'articolo 1117 c.c. 

Art. 1117.
Parti comuni dell'edificio.

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche
se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le
fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di
ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso
l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche
strutturali e funzionali, all'uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli
ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di
trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria,
per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche
da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà
individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo
quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

Art. 1117-bis.
Ambito di applicabilità.

Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità
immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti
comuni ai sensi dell'articolo 1117.

Art. 1117-ter.
Modificazioni delle destinazioni d'uso.

Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l'assemblea, con un numero di voti che
rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio,
può modificare la destinazione d'uso delle parti comuni.
La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei
locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera
raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della
data di convocazione.
La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della
modificazione e la nuova destinazione d'uso.
La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti
di cui ai precedenti commi.
Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o
alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico.

 art. 1117-quater.
Tutela delle destinazioni d'uso.
In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle
parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e
possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante
azioni giudiziarie. L'assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza
prevista dal secondo comma dell'articolo 1136. 


Importante:
Il codice civile è uno strumento indispensabile per determinare molteplici situazioni ed è lo strumento maggiormente utilizzato da un amministratore di condominio, vedremo per tanto nel proseguo di questa mini rubrica denominata "condominio" , tutti i principali articoli che regolano la buona gestione di un edificio e di un condominio .

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