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venerdì 13 luglio 2018

La Rappresentanza dell'amministratore di condominio . Articolo 1131 c.c.

Mantenendo i limiti stabiliti dall'articolo 1130 ,l'amministratore di condominio ha la rappresentanza processuale del condominio. Ad ogni modo si deve escludere l'ente abbia personalità giuridica. 
Le eventuali notifiche al condominio devono essere recapitate al domicilio dell'amministratore o al condominio stesso se esistono locali destinati alla gestione del condominio .
N.B.: Anche questo articolo è stato modificato dalla legge 11 dicembre 2012 n. 220 .



Vediamo insieme cosa recita l'articolo 1131 c.c.

Articolo 1131 c.c.
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio [1117]; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato [1129] ed è tenuto al risarcimento dei danni [64 disp. att.].



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