Le eventuali notifiche al condominio devono essere recapitate al domicilio dell'amministratore o al condominio stesso se esistono locali destinati alla gestione del condominio .
N.B.: Anche questo articolo è stato modificato dalla legge 11 dicembre 2012 n. 220 .
Vediamo insieme cosa recita l'articolo 1131 c.c.
Articolo 1131 c.c.
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio [1117]; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato [1129] ed è tenuto al risarcimento dei danni [64 disp. att.].
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