La'rticolo 1130 bis, tratta l'argomento del rendiconto condominiale, questo articolo è nato con la riforma 11 dicembre 2012, n.220 , e con esso sono stati sancite alcune nuove regole , ovvero i condomini possono richiedere in qualsiasi momento di poter prendere visione e di poter estrarre copia della documentazione condominiale , inoltre sempre grazie a questo articolo è stato istituito un nuovo organo, il "comitato" che ha la funzione di seguire e controllare l'operato dell'amministratore , senza aver alcun potere sia chiaro , ma in modo che possa fungere da intermediario tra l'amministratore stesso e l'insieme dei condomini. Il comitato risulta essere una voce molto importante sopratutto nell'ambito di condomini molto grandi .
Vediamo insieme l'articolo in oggetto:
Articolo 1130 bis c.c.
"Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L'assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.
L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo."
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