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lunedì 9 luglio 2018

La sopra elevazione di un fabbricato . Art. 1127 c.c.

L'articolo 1127 del codice civile è uno degli articoli più interessanti nell'ambito del condominio .
La sopra elevazione di un fabbricato è da sempre uno degli aspetti più interessanti, sopratutto quando le condizioni dello stabile, la sua composizione e molteplici altre varianti possano permetter e appunto di sopra elevare .


Articolo 1127 c.c. 
"Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.
La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono.
I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare."

L'articolo 1127 è importante perché stabilisce i criteri necessari e fondamentali per sopra elevare un determinato edificio , dando le indicazioni essenziali per la sua messa in opera .

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