Cosa succede in caso di perimento intero o parziale di un edificio ?
L'articolo 1128 detta le regole da seguire nel caso in cui , un edificio composto da condomini sia soggetto al perimento accidentale, non vale se si intende demolire e ricostruire l'edificio, ma solo se il suo stato peggiora in modo accidentale totale o parziale .
Per parziale si intende una quota pari o superiore ai 3/4 dello stabile stesso , la circostanza del perimento dei 3/4 o più comporta lo scioglimento del condominio per mancanza di oggetto.
Nonostante il perimento possa essere pari o superiore ai 3/4 è importante sapere rimane la comunione pro indivisa sul suolo, infatti ciascun condomino può richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali fatto salvo che sia stato diversamente convenuto.
Questa situazione paradossale non è da escludersi , anzi , non è certamente frequente ma anche nella zona ove risediamo , esistono diversi stabili che sono a rischio perimento per oltre 3/4 È persino altri stabili che lo sono per l'intero.
Vediamo cosa dice l'articolo 1128:
Articolo 1128 c.c.
Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali , salvo che sia stato diversamente convenuto.
Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera [1136] circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio [1117], e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse [1123] .
L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste .
Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.
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