Articolo 1122 Codice civile
(R.D. 16 marzo 1942, n.262)
Opere su parti di proprietà o uso individuale
"Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea."
Casaproject Canegrate - Servizi Immobiliari
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Telefono: 0331.402168 ; Cell: 345.0493853
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Ruggeri Daniele - Agente Immobiliare
C.C.I.A.A. di Milano
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