Premessa: Questo articolo è stato modificato successivamente alla legge 11 dicembre 2012 n.220.
Introduzione:
È bene sapere che è obbligatorio formare un regolamento di condominio nel momento in cui all'interno dello stesso siano presenti un numero superiore di 10 condomini .
La formazione del regolamento può essere intrapresa da ciascun condomino che può richiedere di creare un regolamento nuovo o semplicemente di applicare alcune modifiche a quello pre esistente . Il regolamento ovviamente dovrà poi essere approvato dalla maggioranza e deve rispettare i diritti dei condomini senza limitare in alcun modo la proprietà degli stessi derivate dal loro titolo di acquisto.Può un regolamento di condominio impedire la presenza di animali all'interno dello stesso?
E' bene sapere che le norme presenti all'interno del regolamento non possono impedire di possedere animali domestici , l'articolo 1138 del codice civile di fatti dispone la seguente dicitura: "Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. "
Vediamo insieme cosa dispone l'articolo 1138 del codice civile:
Articolo 1138 c.c.
"Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese , secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.
Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107. (1)
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli artt. 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.
Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. "
Dopo la 11 dicembre 2012 n.220
Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 16 L. 11.12.2012, n. 220 con decorrenza dal 18.06.2013.
In precedenza l'articolo 1138 era il seguente:
"Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 e trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma dell'art. 1129. Esso può essere impugnato a norma dell'art. 1107".
Inoltre il presente comma è stato aggiunto dall'art. 16 L. 11.12.2012, n. 220 con decorrenza dal 18.06.2013.
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