➡️ Oggi parleremo del:
⚫ DEPOSITO PREZZO ‼️
Per deposito del prezzo dal notaio si ntende quella procedura prevista nell’ambito della vendita o di altro atto traslativo grazie alla quale vi è la possibilità, su richiesta di almeno una delle parti, di depositare la somma pattuita presso il notaio a titolo di garanzia della buona riuscita della contrattazione stessa.
Infatti, nel corso di una compravendita, secondo quanto previsto dal legislatore, su istanza di una delle parti (venditore o acquirente) è possibile depositare presso il notaio l’intero prezzo, laddove non sia stato pagato alcunché prima dell’atto definitivo, oppure il saldo del prezzo.
Nella maggioranza dei casi, questo avviene su richiesta dell’acquirente, poiché la norma nasce proprio per una maggior tutela di quest’ultimo.
È ovvio che una parte (acquirente o venditore) possa richiedere al notaio il deposito del prezzo anche in sede di preliminare (compromesso). Infatti se facesse il "preliminare trascritto" dal notaio, nulla gli vieterebbe di anticipare questo effetto. La fattispecie tipica prevede tuttavia il rogito.
Una volta davanti al notaio, nel momento della stesura dell’atto possono verificarsi due ipotesi:
1) Quella in cui non sono stati dati acconti e quindi l’intero saldo viene versato al notaio.
2) Quella in cui sono già state consegnate delle somme e il "saldo prezzo", generalmente, è la parte più corposa e venga richiesto che quest’ultimo venga depositato dal notaio.
Le modalità operative sono essenzialmente 2:
A) Viene rilasciato un assegno circolare intestato al notaio.
B) Viene eseguito un bonifico bancario sul conto del notaio, è sarà poi il notaio a destinare le somme al venditore.
Il notaio infatti, trattiene questa somma su un proprio conto, detto "conto dedicato".
Si tratta di un conto che ha delle caratteristiche definite proprio dalla legge sulla Concorrenza, un conto impignorabile da parte dei creditori del notaio, che non cade nella comunione legale del notaio e che non può rientrare nella successione dello stesso.
L’acquirente è quindi protetto dalle vicende della vita del notaio ed è sicuro che queste somme sono lì in modo transitorio e sono destinate al venditore.
A questo punto il notaio, attraverso le somme che gli vengono date dall’acquirente, che sono quelle idonee per registrare l’atto, procede alla registrazione e alla trascrizione dell’atto nei Registri Immobiliari.
Avvenuta la trascrizione dell’atto, quindi quando si ha la certezza che l’atto notarile ha prodotto i suoi effetti anche nei confronti dei terzi (ossia che l’acquisto è sicuro al 100% e che l’acquirente non ha più alcun rischio in relazione alle vicende personali del venditore), il notaio certifica che l’iter dell’acquisto si è perfezionato nel modo completo e procederà a trasferire le somme al venditore stesso.
“La normativa non dà un termine preciso e dettagliato sulle tempistiche della trascrizione, il notaio ha l’obbligo di trascrivere l’atto nel più breve tempo possibile e i tempi possono dipendere anche dalle esigenze delle parti.
Sicuramente sarà necessario far comprendere al venditore le motivazioni per cui possa essere richiesto il deposito prezzo ma è importante che lo stesso sappia che non corre rischi e che le sole motivazioni per cui lo stesso il venditore potrebbe non incassare le somme sono connesse ai suoi creditori e alle sue eventuali posizioni di debito che pregiudicano questo iter.
Sicuramente questo sistema premia maggiormente il soggetto acquirente, infatti nel momento in cui si concretizza la trascrizione dell'atto si può dire in termine tecnico che lo stesso è "opponibile ai terzi", ovvero che di fronte all’intera comunità lui è proprietario e nessuno può mettere in discussione e contestare il suo acquisto.
Prima dell'entrata in vigore di tale normativa, nel periodo temporale fra il rogito e il momento della trascrizione, l’acquirente era esposto al rischio che sopravvenisse una qualunque formalità di pregiudizio contro il suo venditore, che nel frattempo già aveva venduto il bene e incassato le somme, quando ancora la vendita non era stata trascritta.
Con il deposito prezzo, per il soggetto acquirente si ha un livello di sicurezza totale.
Un buon agente immobiliare certamente metterà a conoscenza le parti di tale situazione ma la scelta dipenderà sempre e comunque dalle parti stesse e potrà essere richiesto "il deposito prezzo" anche se precedentemente non stabilito o persino se nella fase preliminare le parti si fossero accordate per non usufruire di tale normativa.
Questa norma è ormai in vigore dal 29 agosto 2017 ed è applicabile se richiesto da una delle parti, sino alla data di rogito stesso, ovvero qualora lo volesse, l'acquirente o il venditore, potrebbe richiedere al giorno dell'atto che questa normativa venga applicata .
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Post inserito da:
Ruggeri Daniele - Agente Immobiliare Abilitato
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