La cedolare secca è un regime che prevede dei vantaggi, dal punto di vista fiscale, per i proprietari di una casa che decidono di concedere l’immobile in locazione ad uso abitativo. Questa imposta è stata intodrotta nel 2011 e sostituisce, l'IRPEF , l’imposta di registro, l’imposta di bollo e le relative addizionali.
Per i canoni liberi (4+4) l'aliquota è in quota fissa pari al 21% sul canone annuale.
L’aliquota è invece pari al 15% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni situati nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia) e nei Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe .
Il CIPE è il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, che è un organo collegiale che si riunisce periodicamente per coordinare le decisioni in materia di politica economica a livello nazionale, comunitario e internazionale.
È da poco entrata un vigore una norma sulla Cedolare Secca (3 dicembre 2016) , che permetterà di usufruire anche su i contratti transitori,dell'agevolazione , ridotta al 10% . Sarà per tanto possibile applicare la cedolare secca sugli affitti con aliquota ridotta al 10% , sino alla fine del 2017 , anche ai contratti transitori di cui alla legge n. 431 del 1998, resterà applicabile, sui contratti di locazione agevolati (3+2) e sui contratti per studenti universitari anch'essa ridotta al 10% .
Questo è quanto ha affermato l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad un quesito formulato nell’ambito dell’iniziativa del Sole 24Ore.
Viene così confermata l’interpretazione della normativa che Confedilizia ha fornito fin dall’introduzione, nel 2011, della cedolare per gli affitti abitativi.
Questo è quanto riportato in una nota di confedilizia.
Nella stessa occasione, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un altro significativo chiarimento in materia di cedolare secca, con un provvedimento approvato alla fine del 2016 si è stabilito che la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione “non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi”.Solo così si potrà evitare la decadenza. Nonostante ciò si dovrà comunque pagare una multa pari a 100 euro. L’importo viene ridotto a 50 euro se la comunicazione della proroga viene effettuata entro i primi 30 giorni dalla scadenza del termine previsto dal contratto.
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Ruggeri Daniele
Agente Immobiliare isc. 14891
C.C.I.A.A. di Milano
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