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Legnano , Milano, Italy
Da oltre 15 anni ci occupiamo di compravendite e locazioni immobiliari, siamo specializzati nella compravendita di immobili residenziali e ci avvalliamo della costante consulenza di geometri, architetti, certificatori energetici, studi notarili, mediatori creditizi, imprese di costruzione etc..etc.. Siamo Agenti Immobiliari che mettono al servizio del cliente la propria conoscenza maturata in anni e anni di esperienza e arricchita dalla continua formazione e dalla grande passione che nutrono per il mondo dell'immobiliare. Per informazioni: 0331.402168
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domenica 10 aprile 2022

Bonus 50% Ristrutturazione anno 2022

La legge di Bilancio 2022, il cui testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha stabilito la proroga anche per il bonus ristrutturazione. Scopriamo cos’è e come funziona questa detrazione fiscale.



Nel dettaglio, per il bonus ristrutturazione è arrivata la proroga fino al 2024 (mantenendo tutte le regole invariate). Si tratta di un’agevolazione fiscale per i lavori di ristrutturazione edilizia, con una detrazione fiscale del 50% (ripartita in 10 quote annuali di pari importo, ma sono previste anche le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito) e fino a un limite massimo di spesa di 96.000 euro.

Inoltre, il bonus ristrutturazione prevede che si applichi una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati ristrutturati a uso abitativo. A prescindere dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva).

Anche questa detrazione prevista dal bonus ristrutturazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo e spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

Possono beneficiare bonus ristrutturazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:

• il proprietario o il nudo proprietario;

• il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

• l’inquilino o il comodatario;

• i soci di cooperative divise e indivise;

• i soci delle società semplici;

• gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

• il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile;

• il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;

• il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.



IMPORTANTE!
Per maggiori informazioni si invita a richiedere al proprio commercialista e/o all'impresa di ristrutturazione che dovrà eseguire i vostri eventuali lavori. 

Agenzia Immobiliare Casaproject Legnano Legnano (MI) , via B.Buozzi n.13 ; 20025 Telefono: 0331.402168 ; Cell: 345.0493853 Post inserito da: Ruggeri Daniele - Agente Immobiliare Abilitato C.C.I.A.A. di Milano

Detrazioni Fiscali Agenzia Immobiliare (Acquisto prima casa)


Detrazioni Fiscali Agenzia Immobiliare (Acquisto prima casa)


E' possibile effettuare la detrazione delle spese per l'agenzia immobiliare dal modello 730.
I soggetti interessati sono coloro che hanno acquistato una casa come abitazione principale usufruendo dell'intervento di un intermediario immobiliare regolarmente iscritto come agente immobiliare in base alla legge n. 39 del 1989, che ne disciplina anche le modalità e le funzioni.

La detrazione delle spese per l'agenzia immobiliare consiste, in una detrazione del 19% delle spese sostenute per i costi corrisposti ai mediatori immobiliari nel limite di 1.000 euro complessivi.

Tutti coloro che,  hanno acquistato una casa come abitazione principale servendosi dell'intermediazione di un'agenzia immobiliare, hanno diritto alla detrazione delle spese per l'agenzia immobiliare  del 19 per cento su un massimo importo di 1000 (mille//00) euro.

L' 'immobile in questione deve essere l'abitazione principale, quindi quella in cui il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta esclusivamente all'acquirente dell'immobile e se ne può usufruire se l'acquisto dell'immobile è stato effettivamente concluso.


Per poter beneficiare della detrazione delle spese per l'agenzia immobiliare dal modello 730 è necessario compilare il Quadro E, "Oneri e spese", come indicato dalle istruzioni, in Pdf, dell'Agenzia delle Entrate relative alla dichiarazione dei redditi (si consiglia di verificare che nel corso degli anni ,non siano variati i codici, leggendo le istruzioni indicate sul pdf sopracitato).

Se non sono variati i codici e le istruzioni,  si deve compilare il "Rigo" E8, E9, E10.
La documentazione che deve essere conservata consiste in:
- fattura dell'intermediario immobiliare
- preliminare registrato
- Atto di compravendita da cui risultino i requisiti previsti dalla legge n. 296 del 2006 autocertificazione attestante che l'immobile è destinato ad abitazione principale.

Il codice che identifica le spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento relativa all'intermediazione immobiliare è il "17"(verificare nel pdf del sito dell'agenzia delle entrate) Le stesse istruzioni dell'Agenzia delle Entrate sottolineano che il codice "17" è  per "i compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale.

L'importo da indicare nel "rigo" non può essere superiore a 1.000 euro.

Se l'unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà".

Si invita a contattare un commercialista o il CAF di riferimento per situazioni e casistiche particolari, in modo da avere un miglior quadro della situazione e verificare la effettiva possibilità di detrazione.  In linea di massima non dovrebbero cambiare di molto le istruzioni e i codici, ma questo post è utile e necessario al solo fine di poter dare alcuni chiarimenti, le regole possono cambiare nel tempo,  pertanto è consigliabile sentire un professionista in materia fiscale (commercialista, CAF o soggetti similari proposti a tali funzioni)


PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI INVITA A LEGGERE I SEGUENTI LINK:

https://www.fiscooggi.it/posta/spese-intermediazione-immobiliare-4

https://www.tasse-fisco.com/case/provvigioni-agenzie-immobiliari-detrazione-730/10700/


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domenica 3 aprile 2022

ACQUISTO PRIMA CASA PER UNDER 36 ‼️ 



ACQUISTO PRIMA CASA PER UNDER 36 ‼️ 

Nozioni di base: ⬇️

🟣 I REQUISITI RICHIESTI. 

La norma pone due requisiti: 
Anagrafico
Economico

➡️Anagraficamente, potranno usufruire dell’agevolazione acquisto prima casa e agevolazione sull’imposta sostitutiva dei mutui tutti coloro che, al momento della stipula degli atti di compravendita e mutuo, o solo di uno di essi, non avranno ancora compiuto 36 (trentasei) anni. 

➡️Quanto al requisito economico, per accedere alle agevolazioni, il bonus per l’acquisto casa e l’esenzione viene riconosciuta a coloro che hanno un indice della situazione economica equivalente non superiore a euro 40.000 (quarantamila//00) 

↪Per accedere alle agevolazioni under 36, che siano esse per l’acquisto della casa oppure per il mutuo o per entrambi, i requisiti di sopra devono verificarsi insieme, non è infatti sufficiente averne uno solo tra i due.
La norma intende infatti i requisiti cumulativi e non alternativi fra loro. Tradotto: ISE inferiore o uguale a 40.000 euro e sotto i 36 anni.

🟣 IMMOBILI SU CUI POTER USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE 

La norma inserita nel Decreto Sostegni Bis fa esplicito riferimento agli immobili per i quali è possibile richiedere l’agevolazione prima casa 

Ciò sta a significare che i soggetti aventi i requisiti di cui sopra potranno chiedere l’agevolazione sull’acquisto dell’immobile solo se esso è abitativo aventi categoria catastale A, sclusi gli uffici (categoria A/10) e gli immobili di lusso (categorie A/1 e A/8) 

🟣 COSA RESTA QUINDI DA PAGARE? 

Coloro che potranno usufruire delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa e sull’imposta sostitutiva del mutuo dovranno pagare solo l’opera dei professionisti 

Pertanto nulla cambia quanto all’atto di compravendita e di mutuo, riguardo l’onorario del notaio. L'onorario infatti dovrà essere regolato secondo i parametri ordinari, non essendo stata confermata nessuna agevolazione sugli onorari notarili, come era invece stato ipotizzato nella prima bozza del Decreto Legge. 

In aggiunta a quanto sopra, coloro, che richiederanno un mutuo, dovranno, poi, sostenere la consueta spesa derivante dai costi bancari (es. Perizia). 

🟣 QUANTO RISPARMIO? 

Ecco un esempio: 

Se si considera che l’imposta di registro minima è di euro 1000 (mille//00) e che le imposte ipotecarie e catastali, insieme, ammontano ad euro 100 (cento) (50+50), il risparmio minimo è almeno di euro 1100 (millecento//00 euro) 

Qualora, invece, il soggetto agevolato dovesse acquistare un immobile ad IVA, presupposto un prezzo di acquisto della prima casa pari ad esempio ad euro 100.000 (centomila//00 euro), essendo l’aliquota dell’IVA per tali beni al 4%, nascerebbe un credito d’imposta pari ad euro 4.000 (quattromila//00) da far valere nella prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto dell’immobile. 

🟣 QUANTO SI RISPARMIA SULL' IMPOSTA SOSTITUTIVA?
Qualora si chiedesse alla banca un mutuo di euro 100.000 (centomila//00), essendo l’imposta sostitutiva su acquisto prima casa, pari allo 0,25% dell’importo finanziato, il risparmio di spesa sarebbe pari ad euro 250 (duecentocinquanta//00). Per tanto non si pagherà appunto l'imposta sostitutiva.

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venerdì 1 aprile 2022

Villette Unifamiliari chiesta proroga...

... "Villette unifamiliari chiesta proroga 

La detrazione del superbonus 110% continuera’ ad applicarsi fino al 31 dicembre 2022 a condizione che entro il 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30%: 

• per le villette unifamiliari possedute da persone fisiche e le unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all'interno di edifici con più unità immobiliari.  

Per la condizione dell'effettuazione dei lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo si deve trattare di lavori realmente realizzati e non di semplice pagamento delle spese, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nelle Faq pubblicare sul sito il 3 febbraio 2022 

Per tali interventi è notizia di oggi che è stata chiesta con  interrogazione 5/07776 a risposta immediata in VI Commissione (Finanze), da un gruppo di deputati della Lega la proroga. Ha risposto il  sottosegretario al Mef confermando che la proroga per le unifamiliari sarà inserita nel primo provvedimento utile dopo l'approvazione del Documento di economia e finanza (DEF) 2022 e quindi non potrà arrivare prima della fine di aprile. La richiesta chiede di spostare la scadenza al 31 dicembre 2022 senza la condizione del 30% dei lavori al 30 giugno 2022. "...

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/14720-scadenze-2022-superbonus-110-in-vista-nuove-proroghe-per-le-unifamiliari.html





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lunedì 20 dicembre 2021

IL PREZZO VALORE

🔵 NOZIONI E INFORMAZIONI SUL MONDO DELLE COMPRAVENDITE IMMOBILIARI ‼️ Oggi parleremo di: 

🔴 Il Prezzo-Valore ‼️ 

 La Finanziaria 2006 ha introdotto nel nostro ordinamento tributario la regola del cosiddetto "prezzo-valore", che, in presenza di determinati requisiti, consente di determinare la base imponibile per le cessioni di beni immobili secondo i criteri della "valutazione automatica", ovvero sul valore catastale determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del DPR n. 131/1986 (testo unico sull'imposta di registro). La modalità "prezzo-valore" è valida solo per gli immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) mentre per gli altri beni immobili (uffici, negozi, capannoni, terreni etc.) si applica l'altra forma di tassazione, basata sul valore del bene che, normalmente, è costituito dal prezzo di vendita pattuito. Con questa nuova norma entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2006, la parte acquirente, può richiedere, tramite apposita dichiarazione resa di fronte al notaio ed inserita nell'atto, che la base imponibile ai fini del calcolo delle imposte di registro, catastale ed ipotecaria, sia costituita dal valore catastale dell'immobile, a prescindere dal corrispettivo indicato nell'atto. Fino al 2006 il prezzo-valore poteva essere applicato esclusivamente alle vendite in cui entrambe le parti erano soggetti "privati", a partire dal 2007, tale possibilità è stata estesa anche alle vendite effettuate a persone fisiche da venditori NON soggetti IVA. 
Nelle compravendite di abitazioni fra "privati", tutti ormai utilizzano questo sistema di tassazione, anche nei casi (poco frequenti) in cui il prezzo di acquisto sia inferiore al valore catastale rivalutato, questo perché risulta essere il sistema più sicuro per evitare eventuali problematiche con il fisco. 

N.B.: È importante sapere che il sistema "prezzo-valore" può essere applicato, oltre che agli atti di compravendita, anche a quelli di trasferimento o costituzione di "diritti reali parziali e di godimento", come la nuda proprietà e l'usufrutto, sempre che abbiano ad oggetto immobili ad uso abitativo. 

🔴 PRIMA DEL 1° GENNAIO 2006 
 La normativa previgente stabiliva che per le compravendite immobilari la base imponibile, ai fini dell'imposta di registro, fosse costituita esclusivamente dal valore dei beni dichiarato dalle parti, oppure dal corrispettivo pattuito, se superiore (cfr. art. 43, comma 1, e art. 51, commi 1 e 2, del DPR 131/1986).
🔴 ALTRE AGEVOLAZIONI 
Questo sistema di tassazione, prevede inoltre, per legge una riduzione del 30% dell' onorario del notaio, calcolato sul valore dell' immobile indicato obbligatoriamente nell' atto di compravendita. Per ulteriori approfondimenti su vantaggi e implicazioni di questa forma di tassazione alternativa, si rimanda all' apposita guida pubblicata dal sito notariato.it. . 

 ℹ Informarsi è sempre cosa buona e giusta ‼️ 

Ci trovi anche su Facebook: Agenzia Immobiliare Casaproject

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venerdì 25 giugno 2021

Acquisto di immobile categoria F4, IVA o Imposta di Registro?

DOMANDA
Se Acquisto un immobile con categoria in fase di definizione (F4) da parte di SRL.

Si dovrà pagare L'IVA o la semplice imposta di registro? 




In linea teorica si dovrà pagare l' IVA e non è prevista la possibilità di utilizzare il meccanismo del Reverse Change.
Ad ogni modo prima di procedere con l'acquisto di un immobile con categoria F4 (si tratta di fabbricati venduti al grezzo dall'impresa di costruzioni) è buona regola contattare il proprio commercialista in modo da evitare brutte sorprese.

La medesima regola dovrebbe valere anche per quegli immobili facenti parte della categoria F3 (fabbricato in costruzione o in corso di costruzione).

IL MIO CONSIGLIO
È importante contattare il proprio commercialista ed eventualmente sentire il parere di un Notaio.  

Categoria F3: consiglio di leggere l'articolo sottostante 

Categoria F3

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venerdì 28 giugno 2019

É possibile optare per la cedolare secca per l'affitto di un Box? 



Sugli affitti di box e quindi sui contratti di locazione di box, occorre fare due distinzioni: se il box viene affittato come pertinenziale di un immobile ad uso abitativo e se invece il box viene affittato come non pertinenziale, quindi separato, singolo rispetto all’immobile.
Se il box è pertinenza di un immobile affittato a uso abitativo ed è locato insieme ad esso, allora puoi optare per la cedolare secca.
Se il box viene locato come non pertinenziale e quindi non legato a un immobile in affitto, allora il proprietario non potrà optare per la cedolare secca. Non è prevista una durata minima del contratto, ma permane l’obbligo della forma scritta e della registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate. Il resto delle clausole sono liberamente contrattabili tra proprietario e inquilino.
Box rogitato successivamente all’abitazione
Cosa fare se il box auto é legato all’abitazione, ma sono stati rogitati in momenti diversi? Si può optare per la cedolare secca?
Il fatto che il box sia stato rogitato in data successiva rispetto alla casa (o viceversa), con atto separato, non preclude la pertinenza all’immobile stesso, anche se hanno mappali diversi (se per esempio non sono nello stesso stabile).
Secondo la prassi di riferimento non si ha pertinenzialità quando “il bene è ubicato in un punto distante o in altro Comune rispetto l’immobile principale”. Da ciò si evince che, anche se box e casa sono stati rogitati in date differenti, se sono nello stesso comune e il box è incluso nello stesso contratto di affitto dell’immobile cui fa riferimento, non c’è alcun problema ad applicare la cedolare secca. Va quindi fatto un unico contratto per entrambi, optando per la cedolare secca.
Se invece si vuole affittare immobile e box distintamente, la cedolare secca non si potrà applicare.

Fonte: https://www.maniscalcoimmobiliare.it/index.php?pagina=articolo&id=11


Casaproject Canegrate - Servizi Immobiliari Canegrate (MI) , via F. Corridoni n.5 ; 20010 Telefono: 0331.402168 ; Cell: 345.0493853 Post inserito da: Ruggeri Daniele - Agente Immobiliare C.C.I.A.A. di Milano

giovedì 31 gennaio 2019

Cedolare Secca: Quali categorie per il 2019?


La “cedolare secca” è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). In più, per i contratti sotto cedolare secca non andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.

La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.

Chi può scegliere la cedolare secca
Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Per quali immobili
L’opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al quello di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata.

In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.

I locatori contitolari che non esercitano l’opzione sono tenuti al versamento dell’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso. Deve essere comunque versata l’imposta di bollo sul contratto di locazione.

L’imposta di registro deve essere versata per l’intero importo stabilito nei casi in cui la norma fissa l’ammontare minimo dell’imposta dovuta.

Quali inquilini
Il regime della cedolare non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti.

L'opzione può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative, locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione (Dl 47/2014).

Quanto dura l’opzione
L’opzione comporta l’applicazione delle regole della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto (o della proroga) o, nei casi in cui l’opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto.

Il locatore ha comunque la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata. Così come è sempre possibile esercitare nuovamente l’opzione, nelle annualità successive alla revoca, rientrando nel regime della cedolare secca.

La revoca deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente e comporta il versamento dell’imposta di registro, eventualmente dovuta.

In caso di proroga del contratto, è necessario confermare l’opzione della cedolare secca contestualmente alla comunicazione di proroga. La conferma dell’opzione deve essere effettuata nel termine previsto per il versamento dell’imposta di registro, cioè entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o di una precedente proroga. In caso di risoluzione del contratto, l’imposta di registro non è dovuta se tutti i locatori hanno optato per il regime della cedolare secca. Tuttavia, è necessario comunicare la risoluzione anticipata presentando all’ufficio dove è stato registrato il contratto il modello RLI debitamente compilato.

Quanto si paga
L’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.

E’, inoltre, prevista un’aliquota ridotta per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:

nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia
nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).
Dal 2013 l'aliquota per questi contratti è pari al 15% (Dl 102/2013), ridotta al 10% per il quadriennio 2014-2017. Il Dl 47/2014 ha disposto che la stessa aliquota sia applicabile anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. Infine, con la legge di bilancio 2018 è stata prorogata di altri 2 anni (2018 e 2019) l’aliquota ridotta al 10% per i contratti a canone concordato.

Effetti della cedolare sul reddito
Il reddito assoggettato a cedolare:

è escluso dal reddito complessivo
sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni
il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell’Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).


  • Attenzione: anche i contratti di locazione di tipo strumentale stipulati nel 2019 possono essere assoggettati al regime opzionale della cedolare secca. I locali commerciali devono essere classificati nella categoria catastale C/1 e avere una superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze. L’aliquota applicabile è del 21%. La novità è stata introdotta dalle legge di bilancio 2019 (comma 59 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 - pdf ). Poiché i software di compilazione relativi al Modello RLI sono in corso di aggiornamento, attualmente è possibile registrare questi nuovi contratti recandosi presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.



  • Attenzione: è possibile optare per la cedolare secca sia alla registrazione del contratto sia negli anni successivi, in caso di affitti pluriennali. Quando l’opzione non viene esercitata all’inizio, la registrazione segue le regole ordinarie; in questo caso, le imposte di registro e di bollo sono dovute e non sono più rimborsabili.

In caso di proroga del contratto, è necessario confermare l’opzione della cedolare secca contestualmente alla comunicazione di proroga. La conferma dell’opzione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o di una precedente proroga.

Fonte: Agenzia delle Entrate




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lunedì 2 luglio 2018

Ravvedimento operoso cedolare secca: come rimediare agli errori nell'acconto (fonte Idealista)

Oggi lunedì 2 luglio è il termine ultimo per il versamento dell'acconto 2018 della cedolare sugli affitti. Ma cosa succede nel caso in cui si commettano degli errori nel versamento? Il Fisco mette a disposizione del contribuente distratto vari strumenti, il più noto è il ravvedimento operoso, ma esiste anche la cosiddetta "rimessione in bonis".
Per il ravvedimento operoso occore utilizzare i codici tributo "8913" (sanzioni pecuniarie sulle imposte sostitutive delle imposte sui redditi) e il "1992" (interessi sul ravvedimento imposte sostitutive).


L'opzione della cedolare secca va esercitata in fase di registrazione del contratto di locazione, compilando le caselle previste nel modello RLI. L'opzione può essere esercitata anche a contratto in corso, non oltre i 30 giorni dal momento della scadenza dell'annualità. 
Ma il Fisco con la circolare 47/E/2013 ha chiarito che l'istituto della "remissione in bonis" è applicabile anche nell'ipotesi in cui il contribuente opti in ritardo per la cedolare, questo sempre nel caso in cui sia stato già effettuato il versamento dell'imposta di registro.

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lunedì 25 giugno 2018

Interessi legali

Gli interessi legali sono gli interessi dovuti per legge come obbligo accessorio a quello del pagamento di una somma di denaro in caso di ritardo rispetto alla sua scadenza naturale.



Sono calcolati sulla base del tasso legale, stabilito in termini di legge sulla base di quanto indicato dall’art. 1284 c.c., secondo cui il saggio degli interessi legali deve essere determinato annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto, che deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi, e tenendo in considerazione il tasso di inflazione registrato nel corso dell’anno.

AL SEGUENTE LINK E' POSSIBILE VISIONARE LA TABELLA DEGLI INTERESSI LEGALI (Apri Qui)



CALCOLATORE DEGLI INTERESSI LEGALI:








IMU - Imposta Municipale Unica

Che cos'è L'IMU ?
È l'acronimo di Imposta Municipale Unica. Ha sostituito la vecchia Ici, l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali calcolate sui redditi fondiari riferiti ad immobili non locati. È un’imposta a carico di proprietari di immobili o i titolari di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.  L'IMU ha sostituito la vecchia ICI modificando diversi aspetti come ad esempio la spettanza dell'imposta che prima era divisa tra comune e stato mentre oggi, salvo alcune tipologie di immobili (quelli classificati nel gruppo D) , viene riscossa dal solo comune .


Si paga anche sulla prima casa?
In linea generale NO ! La legge di Stabilità 2014 ha abolito l’IMU sulla "prima casa", tranne alcune eccezioni.

ULTERIORI INFORMAZIONI - LINK UTILE:
Per maggiori informazioni si invita a leggere il seguente articolo pubblicato su dirittierisposte.it ; APRI QUI 


Casaproject Canegrate - Servizi Immobiliari

venerdì 22 giugno 2018

I costi per comprare gli immobili

Vediamo insieme come si calcolano TASSE E IMPOSTE quando si acquista un immobile.
Vediamo le possibili situazioni.




Acqusito "prima casa"da privato
Agevolazioni"Prima Casa"


Da calcolare sulla somma delle rendite catastali (abitazione + box + cantina, se presenti) moltiplicate per 115,5

Imposta di registro ......................  2 %*
Imposta ipotecaria.......................  50,00 Euro
Imposta catastale ........................ 50,00 Euro

*Imposta minima di 1000 Euro.



Acquisto NON "primacasa" da privato

Da calcolare sulla somma delle rendite catastali (abitazione + box + cantina, se presenti) moltiplicate per 126

Imposta di registro ......................  9 %*
Imposta ipotecaria.......................  50,00 Euro
Imposta catastale ........................  50,00 Euro

*Imposta minima di 1000 Euro.


Acquisto prima casa da Costruttore 


IVA ............................................... 4% *

Imposta di registro ...................... 200 Euro

Imposta ipotecaria ...................... 200 Euro

Imposta catastale ........................ 200 Euro


* da calcolare sul prezzo e da versare all'impresa

ACQUISTO NON PRIMA CASA DA COSTRUTTORE 


IVA ............................................... 10% *

Imposta di registro ...................... 200 Euro

Imposta ipotecaria ...................... 200 Euro

Imposta catastale ........................ 200 Euro

Si calcola sul valore da versare all'impresa.

Nota Bene: in caso di abitazione di "lusso" calcolare sul prezzo e da versare all'impresa: 22% (IVA)

Fabbricati strumentali venduti da costruttore

IVA ............................................... 22 % *

Imposta di registro ...................... 200 Euro

Imposta ipotecaria ...................... 3 % *

Imposta catastale ........................ 1 % *

* da calcolare sul prezzo e da versare all'impresa; se "Tupini" IVA 10 %

Acqusito terreni edificabili
Da calcolare sul prezzo*

Imposta di registro ......................  9 %**

Imposta ipotecaria.......................  50,00 Euro
Imposta catastale ........................  50,00 Euro
Tassa archivio ............................  variabile***
Spese per visure ..........................  100 Euro ca.



* dichiarato dalle parti e suscettibile di accertamento dall'Agenzia delle Entrate

Imposta minima di 1000 Euro



ACQUISTO TERRENI AGRICOLI
Da calcolare sul prezzo

Imposta di registro ......................  15 %*
Imposta ipotecaria.......................  50,00 Euro
Imposta catastale ........................  50,00 Euro

Imposta minima 1000 €


DONAZIONI

Da calcolare sul valore dichiarato

Imposta di registro ......................  esente

Imposta di donazione

                  se parenti linea retta .... 4 %

                  se parenti entro 4° ....... 6 %

                  altri soggetti ................ 8 %

Imposta ipotecaria........................  2 % *

Imposta catastale .........................  1 % *

Diritti trascrizione .......................  90 Euro


* se "prima casa" 200 Euro

** in base al valore della donazione

Divisione

Da calcolare sul valore dichiarato della massa da dividere

Imposta di registro ......................  1 %*

Imposta ipotecaria ...................... 200 Euro

Imposta catastale ........................ 200 Euro

Imposta minima di 200 Euro.

Nota Bene:
I COSTI DEL NOTAIO (parcella , bolli, visure, tassa archivio etc.. etc..) sono da richiedere al proprio Notaio . Variano in base alla topologia dell'atto e alla complessità delle varie pratiche .





mercoledì 20 giugno 2018

Rimborso Tasi pagata per errore, come fare

La tassa sui servizi indivisibili è destinata a finanziare i costi della manutenzione del verde pubblico e delle strade comunali, l’arredo urbano, l’illuminazione pubblica e l’attività della polizia locale. Insieme all’Imu e alla Tari costituisce la Iuc, l’Imposta Unica Comunale, entrata in vigore nel 2014. Il 18 giugno è scaduto il termine ultimo per versare l'acconto 2018, ma cosa fare se la Tasi è stata pagata per errore o se si è versato più del dovuto?
La Tasi si calcola rivalutando la rendita catastale del 5% e moltiplicandola per il coefficiente in base alla categoria dell’immobile, dopodiché si applica l’aliquota Tasi decisa dal Comune in cui l’immobile è ubicato. Il versamento deve essere effettuato mediante modello F24 dell’Agenzia delle Entrate, dove devono essere indicati i relativi codici tributo, oppure attraverso bollettino Tasi 2018.


A dover pagare la tassa sui servizi indivisibili sono i proprietari prima casa di lusso, ossia per gli immobili di proprietà adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze, appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9; i proprietari di seconde case; i fabbricati rurali ad uso strumentale; i fabbricati costruiti e destinati, dall’impresa costruttrice, alla vendita ma non ancora venduti o locati; i possessori d’immobili in affitto.
In alcuni casi, la Tasi è dovuta in misura ridotta: per gli edifici d’interesse storico-artistico è prevista una riduzione della metà; per le case affittate a canone concordato, la riduzione è del 25%; per gli immobili inagibili o inabitabili, è prevista la riduzione a metà dell’imposta purché tale situazione sia stata dichiarata al Comune con perizia di parte.
Ma una volta effettuato il pagamento, è possibile rendersi conto del fatto che la Tasi sia stata pagata per errore oppure che sia stato versato più del dovuto. In questo caso, è possibile richiedere il rimborso? La risposta è "sì": è possibile chiedere il rimborso di quanto versato in eccesso o dell’intera somma pagata per errore.
Per richiedere il rimborso della Tasi pagata per errore è necessario utilizzare il modello previsto – che si può scaricare online sul sito del Comune in cui si trova l’immobile per il quale è dovuta la Tasi – o inviare richiesta, in carta semplice, all’Ufficio Tributi del Comune in cui si trova l’immobile cui la Tasi si riferisce. La domanda di rimborso deve essere presentata entro 5 anni dal giorno del versamento errato o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

La richiesta deve contenere i seguenti elementi:
  • annualità per le/la quali/e è richiesto il rimborso;
  • generalità del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, telefono, residenza, indirizzo di posta elettronica);
  • imposta erroneamente versata, con l’allegazione delle fotocopie dei versamenti eseguiti;
  • imposta correttamente dovuta;
  • somma richiesta a rimborso;
  • motivazione della richiesta di rimborso;
  • indicazione delle modalità favorite di erogazione del rimborso in caso di accettazione della richiesta (accredito su conto corrente bancario, in tal caso è necessario indicare le coordinate bancarie del proprio istituto di credito, i dati dell’intestatario del conto e la sede dell’agenzia di credito; autorizzazione a compensare, in questo caso il Comune invierà al contribuente un’apposita autorizzazione a compensare il credito con un debito d’imposta futura).

Articolo letto su idealista.it , leggi l'articolo originale (apri qui)

Casaproject Canegrate Servizi Immobiliari 

martedì 19 giugno 2018

Imu e Tasi, le sanzioni per il ritardato pagamento (fonte Idealista)

Il 18 giugno è stato l'ultimo giorno utile per il pagamento della prima rata 2018 di Imu e Tasi. Ma cosa succede se le imposte non sono state versate alla scadenza prevista? Molto semplice: si va incontro a sanzioni, il cui importo varia a seconda del tempo impiegato per regolarizzare la propria posizione con il Fisco. 


Grazie allo strumento denominato "ravvedimento operoso", il contribuente ha un anno di tempo per versare quanto dovuto con un importo maggiorato con gli interessi e le sanzioni dovute. Ecco come funziona questo strumento.

Ravvedimento operoso per Imu e Tasi 2018

Lo strumento del ravvedimento operoso prevede il pagamento, oltre la somma dovuta, anche di sanzioni e interessi, che dipenderanno dal ritardo con cui verranno versati gli importi. Ci sono quattro diversi tipi di ravvedimento.
  • Ravvedimento sprint - per un ritardo fino a 14 giorni si calcola una sanzione pari allo 0,2% al giorno fino a un massimo del 2,8% per 14 giorni di ritardo più gli interessi (dal 1º gennaio 2015 il tasso di interesse annuo è stato fissato allo 0,5%).
     
  • Ravvedimento lungo - ritardo dal 31º giorno fino a un anno. La sanzione è del 3,75% più gli interessi, da calcolarsi al saggio legale annuo dello 0,5%.
     
  • Ravvedimento breve - per un ritardo dal 15º fino al 30º giorno, la sanzione da applicare sarà pari al 3% più gli interessi da calcolare (aliquota dello 0,5% annuo).
     
  • Ravvedimento medio - si applica dopo il 30º giorno e fino al 90º e prevede una sanzione fissa del 3,33% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

venerdì 15 giugno 2018

Contratto di locazione breve

Per contratto di locazione breve si intende un contratto di locazione, di durata non superiore a 30 giorni, di immobili a uso abitativo (comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario) stipulato da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa.


Il decreto legge n. 50 del 2017 (c.d. manovrina) stabilisce che sono obbligati a tramettere i dati relativi ai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017:

- coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare .
- coloro che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da affittare.

Attenzione:
La comunicazione dei dati va effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto.

Ritenute e versamenti

I soggetti interessati, che pagano o riscuotono i canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, devono effettuare una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare complessivo dei canoni/corrispettivi ed effettuare i versamenti delle ritenute con il modello F24.
I codici tributo da utilizzare sono contenuti nella risoluzione n. 88 del 5 luglio 2017.

Nel caso in cui il beneficiario non eserciti in sede di dichiarazione dei redditi l’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

Modalità di trasmissione

I soggetti residenti nel territorio dello Stato trasmettono i dati utilizzando il canale Entratel/Fisconline direttamente o tramite gli intermediari.

Per la compilazione del file contenente i dati devono essere utilizzati i prodotti software resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.

I soggetti non residenti, se in possesso di una stabile organizzazione in Italia, trasmettono i dati per il tramite della stabile organizzazione utilizzando il canale Entratel/Fisconline; se non in possesso di una stabile organizzazione, devo avvalersi di un rappresentante fiscale, il quale  provvede anche alla richiesta di attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati qualora non ne siano in possesso.


Fonte Agenzia delle entrate


Casaproject si Informa e Informa

Fonte: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Contratti+di+locazione+breve/InfoGen+Contratti+di+locazioni+breve/?page=aggiornacatipint


giovedì 14 giugno 2018

Registrazione Scrittura Privata

Può capitare di dover avere l'esigenza di registrare una scrittura privata 8, magari perché il comune durante una pratica di sanatoria richiede un accordo particolare con il vostro vicino o magari perché abbiate deciso con il vostro acquirente o venditore di posticipare i termini della data di rogito e ritenete opportuno registrare questa nuova scrittura privata. 



In questo caso cosa bisogna fare con l'agenzia delle entrate? 

La procedura è simile a quella della registrazione di un contratto preliminare di compravendita.

Documenti necessari :
- 2 copie della scrittura privata firmate in originali , una resterà all'agenzia delle entrate e una resterà a voi da dare al comune se dovrete darla al comune o da trattenere personalmente nel caso di una proroga dei termini.
- copia della carta di identità e codice fiscale o tessera regionale servizi, del richiedente la registrazione e delle parti citate nella vostra scrittura .
- Modello 69 compilato con i dati dell' immobile interessato 
- Modello F23 compilato con il codice 109T (imposta di registro) con l'importo di 200 euro (costo imposta)
- 2 marche da bollo da 16 euro cad. (In caso di scrittura privata sotto le 100 righe, se fossero 101 righe saranno necessarie 4 marche da bollo da 16 euro cad. )
- 1 marca da bollo da 2 euro per ogni allegato , se l'allegato é in formato maggiore all' A3 servirà 1 marca da bollo da 4 euro per ciascun allegato .
- in caso di corrispettivo ricordatevi che la somma è tassata al 3% e che l'importo minimo rimane 200 euro , quindi dovrete inserire l' opportuno codice nel vostro F23 con la somma dell'imposta sul valore corrispettivo .*
- Delega , se incaricato è diverso da una delle parti citate nella vostra scrittura privata, con documenti di identità e codice fiscale o tessera regionale servizi del delegato.

-Nota Bene: prima di procedere con la registrazione e il pagamento delle imposte dovute, ricordati di contattare l'agenzia delle entrate per chiedere conferma sulla procedura è sopra tutto sugli importi dovuti , le regole cambiano sovente , informarsi conviene sempre .

-Nota Bene 2 - Imposta di bollo da 16 euro.
Imposta di bollo (ex marca da bollo), con data di emissione non successiva alla data di stipula, da applicare su ogni copia del contratto da registrare. L’importo dei contrassegni deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.


LINK UTILI:

F23 EDITABILE

MODELLO 69 EDITABILE

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mercoledì 13 giugno 2018

Il Modello F24

Il modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, per il versamento di tributi, contributi e premi.

Il modello è definito “unificato” perché permette al contribuente di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti.




I contribuenti titolari di partita Iva hanno l’obbligo di utilizzare, anche tramite intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), modalità telematiche di pagamento.

Per maggiori informazioni visita il sito dell'agenzia delle entrate alla voce F24 (clicca qui)

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Il Modello F23

Il modello F23 è utilizzato per il versamento di alcune tipologie di imposte, tasse e sanzioni.
In particolare, il modello è utilizzato per il versamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, gestite dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, dei canoni per concessioni demaniali, nonché per il pagamento di sanzioni inflitte da autorità giudiziarie e amministrative (per esempio, multe e contravvenzioni).




Il Modello F23 è un modulo utilizzato per il pagamento di tasse, imposte, sanzionipecuniarie e somme dovute nei seguenti casi:

la registrazione di atti pubblici o privati, (es. preliminari e scritture private)
La registrazione di atti giudiziari,
Tributi autoliquidati collegati alla successione
Somme accertate Conservatorie
Depositi per rilascio certificatiCertificazione/Formalità/Ispezione ipotecaria
Pagamenti relativi ad attività dell'Demanio
Pagamenti relativi ad attività delle Dogane,

N.B.:
Il modello F23, a differenza del Modello F24, non prevede il meccanismo della compensazione.


N.B.2:
In caso di dubbi si invita a chiedere consulto allo sportello dell'agenzia delle entrate più vicina a voi.


Link Utili:

Modello F23 Compilabile

Informazioni dal sito dell'agenzia delle entrate (clicca qui)
  

Il modello F24 Elide

Il modello F24 Elide è un modulo utilizzato per effettuare il versamento dell’imposta di registro in caso di registrazione, rinnovo, risoluzioni e proroga dei contratti di locazione.


Nelle istruzioni per la compilazione del modello F24 Elide, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’F24 Elide (Elementi identificativi) si utilizza per tutti quei versamenti che richiedono informazioni che non possono essere riportati nel modello F24 ordinario.

Il modello F24 Elide si utilizza quindi non soltanto per il versamento dell’imposte sui contratti di locazione ma anche per:
-Imposte e tasse ipotecarie
-Tributi speciali catastali
-interessi e sanzioni amministrative
E diverse alte imposte e tasse .

Link Utili:


Di seguito maggiori informazioni sul modello f24 elide (fonte guida al fisco) clicca qui !  

Istruzioni e codici (agenzia delle entrate) clicca qui .

F24 Elide Editabile (apri qui)


Per maggiori informazioni si consiglia di verificare direttamente sul sito dell'agenziadelle entrate.

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Calcolo valore Catastale immobile

Calcole Imposte Compravendita Immobiliare

NB.: Il presente è al fine puramente indicativo, per ricevere un reale valore sarà necessario contattare uno studio notarile e spiegare la vostra reale situazione, in modo che lo stesso possa darvi le informazioni necessarie e corrette. 


Agenzia Immobiliare Casaproject Legnano Legnano (MI) , via B.Buozzi n.13 ; 20025 Telefono: 0331.402168 ; Cell: 345.0493853 Post inserito da: Ruggeri Daniele - Agente Immobiliare Abilitato C.C.I.A.A. di Milano

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