Il codice civile all'articolo 822 prevede una serie di proprietà che fanno parte del demanio dello stato .
dispositivo c.c. art. 822
"Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare [942], la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti [945], i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico [823, 824, 1145]."
Una delle principali caratteristiche del "demanio" è legata al fatto che i beni facenti parte dello stesso sono inalienabili . In sostanza i beni del demanio non possono essere venduti , salvo che non venga redatta una specifica legge che ne permetta la sua vendibilità .
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