Responsabilità in fatto di abusi edilizi
Il Testo unico sull’edilizia, DPR 380/01, chiarisce che la responsabilità degli illeciti, ricade congiuntamente sul committente, sul costruttore e sul direttore lavori.
Questo però non significa che, se vi foste ritrovati con un illecito ereditato, allora siate esenti da possibili ordini di demolizione. Anzi tutt'altro...
Qualora vi ritrovaste con un illecito "ereditato" e non agiste per risolvere tale condizione di difformità, vi farete carico delle stesse responsabilità di colui che ha effettivamente compiuto l’illecito, in sostanza vi rendereste come complici.
CHI NON RISPONDE DI RESPONSABILITÀ?
A non rispondere di alcuna responsabilità sono agenti immobiliari e notai. Anche se va detto, che ad esempio un agente immobiliare qualora si accorgesse di difformità e non le comunicasse ,potrebbe comunque essere considerato parte in causa in una eventuale diatriba tra vecchio e nuovo proprietario, in quanto se è pur vero che un agente immobiliare non è un tecnico ,lo stesso deve garantire il principio di buona fede e deve mettere a conoscenza le parti di qualsiasi difformità possa lui aver conosciuto, visto, esser stato messo a conoscenza e quant'altro. Ovviamente non essendo un tecnico non potrà stabilire i possibili costi o le possibili soluzioni o non soluzioni al problema ma potrà e dovrà sicuramente segnalare alle parti queste anomalie non potendo ovviamente rispondere per altre questioni a lui non note o non possibili da verificare. Dovrà però segnalare eventuali situazioni poco chiare, chiedendo che parte venditrice incarichi un tecnico per eseguire le dovute verifiche anche se ovviamente non potendo rispondere personalmente di tali verifiche non imputabili al suo lavoro e non richieste nelle sue competenze. Potrà inoltre eventualmente consigliare a parte acquirente di far eseguire delle verifiche da un proprio tecnico di fiducia.
Infatti per quanto assurdo possa sembrare, durante una compravendita è l’acquirente che si deve far carico di verificare la conformità dell’immobile che va ad acquistare rivolgendosi a un consulente, che verifichi appunto lo stato dell’immobile. Questo perché è tutto nel suo interesse verificare che ciò che andrà ad acquistare sia in ordine e privo di sorprese future.
Per quanto riguarda il Notaio, non può esser in alcun modo coinvolto in una richiesta o pretesa di verifiche urbanistiche in quanto il notaio stesso non è da intendersi come un tecnico ma ricopre un ruolo totalmente differente ed infatti saranno le parti a dichiarare che gli immobili facenti parti della compravendita siano conformi in materia urbanistica, assumendosi le parti stesse la responsabilità di quanto Indicato in atto e così manlevando il Notaio da loro dichiarazioni mendaci in atto pubblico.
È bene sapere che dichiarare in atto pubblico (rogito ad esempio) una dichiarazione mendacea costituisce reato " falsa dichiarazione in atto pubblico ".
Il Testo unico sull’edilizia, DPR 380/01, chiarisce che la responsabilità degli illeciti, ricade congiuntamente sul committente, sul costruttore e sul direttore lavori.
Questo però non significa che, se vi foste ritrovati con un illecito ereditato, allora siate esenti da possibili ordini di demolizione. Anzi tutt'altro...
Qualora vi ritrovaste con un illecito "ereditato" e non agiste per risolvere tale condizione di difformità, vi farete carico delle stesse responsabilità di colui che ha effettivamente compiuto l’illecito, in sostanza vi rendereste come complici.
CHI NON RISPONDE DI RESPONSABILITÀ?
A non rispondere di alcuna responsabilità sono agenti immobiliari e notai. Anche se va detto, che ad esempio un agente immobiliare qualora si accorgesse di difformità e non le comunicasse ,potrebbe comunque essere considerato parte in causa in una eventuale diatriba tra vecchio e nuovo proprietario, in quanto se è pur vero che un agente immobiliare non è un tecnico ,lo stesso deve garantire il principio di buona fede e deve mettere a conoscenza le parti di qualsiasi difformità possa lui aver conosciuto, visto, esser stato messo a conoscenza e quant'altro. Ovviamente non essendo un tecnico non potrà stabilire i possibili costi o le possibili soluzioni o non soluzioni al problema ma potrà e dovrà sicuramente segnalare alle parti queste anomalie non potendo ovviamente rispondere per altre questioni a lui non note o non possibili da verificare. Dovrà però segnalare eventuali situazioni poco chiare, chiedendo che parte venditrice incarichi un tecnico per eseguire le dovute verifiche anche se ovviamente non potendo rispondere personalmente di tali verifiche non imputabili al suo lavoro e non richieste nelle sue competenze. Potrà inoltre eventualmente consigliare a parte acquirente di far eseguire delle verifiche da un proprio tecnico di fiducia.
Infatti per quanto assurdo possa sembrare, durante una compravendita è l’acquirente che si deve far carico di verificare la conformità dell’immobile che va ad acquistare rivolgendosi a un consulente, che verifichi appunto lo stato dell’immobile. Questo perché è tutto nel suo interesse verificare che ciò che andrà ad acquistare sia in ordine e privo di sorprese future.
Per quanto riguarda il Notaio, non può esser in alcun modo coinvolto in una richiesta o pretesa di verifiche urbanistiche in quanto il notaio stesso non è da intendersi come un tecnico ma ricopre un ruolo totalmente differente ed infatti saranno le parti a dichiarare che gli immobili facenti parti della compravendita siano conformi in materia urbanistica, assumendosi le parti stesse la responsabilità di quanto Indicato in atto e così manlevando il Notaio da loro dichiarazioni mendaci in atto pubblico.
È bene sapere che dichiarare in atto pubblico (rogito ad esempio) una dichiarazione mendacea costituisce reato " falsa dichiarazione in atto pubblico ".
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