Che cos'è la SCIA ?
La Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) consente al cittadino di eseguire, nell'immobile di sua proprietà, alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver presentato all'Amministrazione comunale un'apposita segnalazione (Scia) asseverata da un tecnico abilitato.
La Scia è un titolo edilizio, al pari del Permesso di costruire, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Nella Scia, in particolare, la legge delega la verifica di tutti i requisiti necessari al privato che, con il supporto del tecnico di fiducia, attesta e autocertifica l'esistenza dei presupposti per la realizzazione dell'intervento.
Nel caso in cui sia necessario acquisire, in via preliminare, pareri o atti di assenso di altri uffici o di altre amministrazioni il cittadino può richiedere, contestualmente alla presentazione della Scia, che gli stessi siano acquisiti direttamente dall’Amministrazione comunale (Sportello Sue); in tale caso i lavori possono essere iniziati solo dopo aver ricevuto, da parte dello Sportello Sue, la comunicazione dell’avvenuta acquisizione dei predetti atti di assenso.
Quando si può presentare una SCIA ?
La Scia può essere presentata per alcune ipotesi di trasformazione edilizia degli immobili esistenti che non incidono in modo rilevante sul territorio, ad esempio per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo che riguardano anche parti strutturali degli edifici, ovvero per gli interventi di ristrutturazione edilizia “leggera” (come definiti dall’art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/2001), oppure per la realizzazione di varianti ai permessi di costruire che non configurano variazioni essenziali ( art. 22 commi 2 e 2-bis del DPR 380/2001).
Chi può presentare la SCIA?
La scia può essere inviata dagli stessi soggetti che possono inoltrare richiesta di permesso, cioè dai titolari di un diritto reale sull’immobile su cui verrà eseguito l’intervento edilizio (es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero dai titolari di un diritto personale compatibile con l’intervento da realizzare (es. conduttore con l’assenso del locatore).
IMPORTANTE!
Per conoscere tempi di attuazione, costi e documentazioni necessarie è fondamentale contattare un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra), che potrà fornire tutte le informazioni necessarie e che potrà dare un parere tecnico sulla fattibilità dei lavori che si intendono eseguire.
La Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) consente al cittadino di eseguire, nell'immobile di sua proprietà, alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver presentato all'Amministrazione comunale un'apposita segnalazione (Scia) asseverata da un tecnico abilitato.
La Scia è un titolo edilizio, al pari del Permesso di costruire, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Nella Scia, in particolare, la legge delega la verifica di tutti i requisiti necessari al privato che, con il supporto del tecnico di fiducia, attesta e autocertifica l'esistenza dei presupposti per la realizzazione dell'intervento.
Nel caso in cui sia necessario acquisire, in via preliminare, pareri o atti di assenso di altri uffici o di altre amministrazioni il cittadino può richiedere, contestualmente alla presentazione della Scia, che gli stessi siano acquisiti direttamente dall’Amministrazione comunale (Sportello Sue); in tale caso i lavori possono essere iniziati solo dopo aver ricevuto, da parte dello Sportello Sue, la comunicazione dell’avvenuta acquisizione dei predetti atti di assenso.
Quando si può presentare una SCIA ?
La Scia può essere presentata per alcune ipotesi di trasformazione edilizia degli immobili esistenti che non incidono in modo rilevante sul territorio, ad esempio per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo che riguardano anche parti strutturali degli edifici, ovvero per gli interventi di ristrutturazione edilizia “leggera” (come definiti dall’art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/2001), oppure per la realizzazione di varianti ai permessi di costruire che non configurano variazioni essenziali ( art. 22 commi 2 e 2-bis del DPR 380/2001).
Chi può presentare la SCIA?
La scia può essere inviata dagli stessi soggetti che possono inoltrare richiesta di permesso, cioè dai titolari di un diritto reale sull’immobile su cui verrà eseguito l’intervento edilizio (es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero dai titolari di un diritto personale compatibile con l’intervento da realizzare (es. conduttore con l’assenso del locatore).
IMPORTANTE!
Per conoscere tempi di attuazione, costi e documentazioni necessarie è fondamentale contattare un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra), che potrà fornire tutte le informazioni necessarie e che potrà dare un parere tecnico sulla fattibilità dei lavori che si intendono eseguire.
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