PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA: IL PROMISSARIO ACQUIRENTE PUÒ RIFIUTARSI DI STIPULARE IL CONTRATTO DEFINITIVO, SE SCOPRE CHE IL BENE È PIGNORATO.
Leggere :
Corte di Cassazione (sentenza n. 7612 del 9 marzo 2022)
Al seguente link ulteriori informazioni e dettagli:
https://www.gazzettanotarile.com/news-e-sentenze/corte-di-cassazione/cass-civ-sez-ii-ordinanza-del-9-marzo-2022-n-7612/
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Corte di Cassazione (sentenza n. 7612 del 9 marzo 2022)
Al seguente link ulteriori informazioni e dettagli:
https://www.gazzettanotarile.com/news-e-sentenze/corte-di-cassazione/cass-civ-sez-ii-ordinanza-del-9-marzo-2022-n-7612/
Premessa
Il contratto preliminare è un ’accordo con il quale le parti (venditore e acquirente) si obbligano a concludere entro un dato termine il successivo contratto definitivo di compravendita (il rogito).
In un contratto preliminare gli aspetti essenziali sono mediamente già duecussi dalle parti e sono accettati dalle stesse, pertanto le condizioni come ad esempio il prezzo, le condizioni di pagamento, la tempistica per l'atto definitivo sono già incluse nel preliminare stesso.
Il preliminare di compravendita è una forma molto utilizzata in ambito di acquisti immobiliari e precede mediamente l’acquisto di un immobile.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7612 del 9 marzo 2022, ha recentemente ribadito che il promissario acquirente può rifiutare di procedere con la stipula del contratto definitivo, se scopre che l’immobile da acquistare risulta pignorato e se nel preliminare l’immobile viene garantito come "libero da ipoteche".
Ovviamente spetta al venditore, procedere alla cancellazione prima della data fissata per la stipula del rogito. Succedeva che l'acquirente nel mentre che precedeva l'acquisto con il contratto definitivo, veniva a conoscenza che l'immobile, contrariamente da quanto garantito dai venditori era gravato da una ipoteca, per tanto l'acquirente decideva di non procedere con l'atto definitivo e nonostante la diffida ad adempiere al definitivo, rimaneva fermo sulle sue convinzioni e ribadiva che avrebbe stipulato solo successivamente alla cancellazione di ipoteca e pignoramento, lasciando così il decidersi della conclusione ai legali Interessati e alla Cassazione.
La Cassazione analizzata la situazione richiamava all'attenzione il principio della buona fede contrattuale (art. 1375 cc) e la "buona diligenza del buon padre di famiglia " (art. 1176).
Le norma impone a ciascuna parte l’adozione di comportamenti che – anche a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi negoziali – siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7612 del 9 marzo 2022) ha recentemente ribadito che il promissario acquirente può rifiutarsi di procedere con la stipula del definitivo se messo a conoscenza successivamente che l’immobile da acquistare risulta pignorato.
Al seguente link troverete maggiori informazioni a riguardo:
https://www.immobiliare.it/news/preliminare-di-vendita-l-acquirente-puo-rifiutarsi-di-stipulare-il-rogito-se-scopre-che-il-bene-e-pignorato-72615/
IMPORTANTE:
Per avere maggiori informazioni a riguardo si invita a leggere i link sopra riportati e se necessario per una vostra specifica situazione, si invita a interpellare un proprio legale di fiducia, che possa analizzare la vostra situazione nel dettaglio e darvi le giuste indicazioni a riguardo.
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