A Chi Spettano le Spese di
Straordinaria Amministrazione ?
Una delle domande che sovente
viene fatta da potenziali acquirenti , è legata alla possibilità di eventuali
lavori di straordinaria amministrazione inerenti al condominio.
In questo post cerchero' di fare un po di luce su eventuali
possibilità che potrebbero verificarsi.
La legge prevede che nel caso in cui vengano deliberate dei lavori
di straordinaria amministrazione, queste spese restino in capo al venditore,
che per tanto , dovrà provvedere al pagamento della somma preventivata per
eventuali lavori , quali, il rifacimento del tetto del condominio, la facciata
dello stesso, lo smaltimento di eternit presente , l' installazione delle termo
valvole e qualsiasi altro intervento da considerarsi di straordinaria
amministrazione .
Questo significa che il proprietario risponde dei costi da
sostenere per eventuali delibere di lavori di straordinaria amministrazione ,
anche se ha già sottoscritto un contratto preliminare di compravendita e anche
se tali lavori verranno eseguiti successivamente alla cessione del bene
immobiliare.
L’ Art 63 disp. Att. Codice. Civ., Ci evidenzia che Il compratore
risponde in solido con il venditore dei debiti maturati nell'anno in corso e
nell'anno precedente. Detto ciò eventuali accordi riportati nel rogito hanno
solo efficacia tra le parti e non nei confronti dei soggetti terzi, in questo caso il condominio.
Questo significa che l’acquirente
risponde lo stesso del debito del vecchio venditore, e potrà successivamente rivalersi
sullo stesso venditore.
Restando dell’idea che nella vita
sia meglio prevenire che curare, mi permetto di consigliarvi alcune soluzioni
preventive al nascere del problema sopra indicato.
Quali soluzioni possiamo
applicare in questa situazione?
Le soluzioni sono diverse e
possono essere le seguenti:
A)
In fase di trattativa si determina un prezzo inferiore , lasciando
al futuro acquirente i costi dei lavori di straordinaria amministrazione.
B)
Il Venditore salda totalmente il debito , anche se questo
rateizzato , e si richiede la delibera dell’amministratore inerente , oltre che
alle spese ordinarie, anche a quelle straordinarie, salvo un conguaglio finale
che dovrà restare a carico del venditore.
C)
Il Notaio , trattiene in giacenza ,la somma delle spese
straordinarie , garantendo la restituzione della stessa somma al venditore,
solo successivamente alla presentazione della documentazione inerente alla
chiusura dei costi di straordinaria amministrazione e alla liberatoria dell’amministratore
di condominio.
Resta inteso , che anche in
questa occasione, si potrà procedere con una contrattazione tra le parti, la cosa importante è che la stessa sia
ben chiara e citata , sia in fase di preliminare che in fase di rogito
notarile.
Casaproject
Canegrate - Informiamoci insieme
Ruggeri Daniele
Agente
Immobiliare
C.C.I.A.A.
di Milano
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