La comunione legale dei beni è il regime patrimoniale della famiglia
in forza del quale i beni acquistati durante il matrimonio sono comuni a
entrambi i coniugi (marito e moglie), anche se è intervenuto solo uno dei 2, all'atto di acquisto.
Ad ogni modo per disporre dei beni "comuni" occorre sempre il consenso di
entrambi i coniugi .
Il regime della comunione legale è entrato in vigore il 20 settembre 1975 con la L.19-5-1975 n. 151 (cd. Riforma del diritto di Famiglia): in precedenza, infatti, il regime legale era quello della separazione dei beni e per instaurare la comunione occorreva un apposito negozio di comunione convenzionale.
N.B.: La comunione legale si costituisce per legge al momento del matrimonio, salvo che non venga richiesta una diversa convenzione.
Il regime di comunione si instaura in automatico al momento dell'acquisto del bene (comunione immediata)
Vediamo alcune domande frequenti :
Se si eredita un immobile tramite una normale successione , si decide di vendere poi il bene ereditato e si è sposati in comunione dei beni, deve partecipare anxhe l'altro coniuge al rogito di vendita del bene ereditato?
La risposta è no , no perché i beni ricevuti in successione quindi ereditati, se non vi è un testamento che specifica espressamente che il bene deve andare ad entrambi i coniugi , non rientra a priori nella comunione legale dei beni .
Ci sono altri beni che non rientrano nella comunione ?
Si , le tipologie di beni sono diverse , vediamole insieme:
1. Come detto pacanzi , non rientrano i beni provenienti da donazioni e eredità, salvo che nel testamento o nell'atto di liberalità non sia indicato che il bene debba interessare entrambi i coniugi .
2. I soldi ottenuti a titolo di risarcimento danni, la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa.
3. I beni personali quali capi di abbigliamento oppure beni utilizzati per la professione del coniuge come ad esempio un computer almeno che gli stessi non siano destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione.
4. I beni acquistati con i soldi ottenuti da una delle casistiche sopra elencate salvo che gli stessi vengano espressamente dichiarati nell'atto di acquisto .
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Se si eredita un immobile tramite una normale successione , si decide di vendere poi il bene ereditato e si è sposati in comunione dei beni, deve partecipare anxhe l'altro coniuge al rogito di vendita del bene ereditato?
La risposta è no , no perché i beni ricevuti in successione quindi ereditati, se non vi è un testamento che specifica espressamente che il bene deve andare ad entrambi i coniugi , non rientra a priori nella comunione legale dei beni .
Ci sono altri beni che non rientrano nella comunione ?
Si , le tipologie di beni sono diverse , vediamole insieme:
1. Come detto pacanzi , non rientrano i beni provenienti da donazioni e eredità, salvo che nel testamento o nell'atto di liberalità non sia indicato che il bene debba interessare entrambi i coniugi .
2. I soldi ottenuti a titolo di risarcimento danni, la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa.
3. I beni personali quali capi di abbigliamento oppure beni utilizzati per la professione del coniuge come ad esempio un computer almeno che gli stessi non siano destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione.
4. I beni acquistati con i soldi ottenuti da una delle casistiche sopra elencate salvo che gli stessi vengano espressamente dichiarati nell'atto di acquisto .
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