CAPITOLO 2 - LE PROVENIENZE
2.10 - LA DIVISIONE
Questa tipologia di
contratto, è adoperato per far cessare la comunione ereditaria quando in capo a
più beni si ha la pluralità di proprietari.
Per ovviare alle
estenuanti divergenze che spesso accadono, o solamente per scelta, gli eredi
che si trovano intestatari di beni in assenza di un testamento, possono optare
per l'atto di divisione.
L'art. 732 c.c. sancisce
il potere ad ogni coerede di poter cedere la propria quota, ma notificandola
esprimendo un importo economico agli altri coeredi, i quali hanno il diritto di
acquistarlo allo stesso importo di un terzo facendo valere il diritto di
prelazione.
“Articolo 732 c.c.. (Diritto di prelazione). Il coerede, che vuole alienare a
un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di
alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto
di prelazione.”
La comunione ereditaria
cessa con la Divisione, ed è bene precisare che la divisione in cui non
partecipano tutti i coeredi è nulla.
Esistono tre tipi di
divisione:
· divisione amichevole o
contrattuale: é necessario solamente il consenso dei coeredi;
· divisione giudiziale:
art. 713 ss. c.c.
“ articolo 713 del codice civile, primo comma, afferma che ciascun condividente può chiedere sempre la divisione. Ciascuno di essi può fare domanda di divisione quando lo ritenga opportuno anche contro la volontà degli altri”
per approfondimenti sull’articolo 713 c.c. si invita a leggere
il seguente link:
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iv/capo-i/art713.html
Viene deliberata e
attuata dall'autorità giudiziale quando manca l'unanimità dei consensi e anche
uno dei coeredi abbia promosso l'azione di divisione ereditaria;
· divisione testamentaria:
art. 734 c.c. Viene sancita direttamente dal testatore, ma è nulla se non tutti
gli eredi abbiano ricevuto una quota di legittima.
L'articolo 734 del codice civile attribuisce al testatore la possibilità di dividere i beni ereditari. La norma recita infatti: “Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.
IMPORTANTE:
La divisione può essere
impugnata, invocandone la nullità e può essere annullata se nata per violenza o
dolo.
E' esclusa dalla nullità
l'azione di annullamento per errore. Art. 761 c.c.
Articolo 761 c.c. La divisione può essere annullata quando è l'effetto di
violenza [1453 ss. c.c.] o di dolo [768, 1439 c.c.](1)(2). L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno
in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto [1442 c.c.].
N.B.: Nel caso di tale provenienza, si invita a richiedere informazioni di un esperto che possa darvi maggiori delucidazioni in merito e che possa analizzare la vostra situazione nello specifico.
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