A chi è destinato ?
Sono morosi incolpevoli gli inquilini che non hanno potuto provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o della consistente riduzione della loro capacità reddituale dovuta a una delle seguenti cause:
- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente, risultante dalle dichiarazioni ai fini fiscali;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
- accrescimento naturale del nucleo familiare per la nascita di uno o più figli;
- accrescimento del nucleo familiare per l’ingresso di uno o più componenti privi di reddito o con un reddito sociale (5824,91 euro annuo),comunque legati da vincolo di parentela con un componente del nucleo familiare originario;
- riduzione del nucleo familiare a seguito di divorzio, separazione, allontanamento comprovato del convivente, che abbia determinato l’uscita dal nucleo di un soggetto che contribuiva al reddito familiare;
- cessazione dell’erogazione di contributi pubblici a favore di uno o più componenti del nucleo familiare, che abbia determinato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo.
Decreto Legge
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.03.2016, “Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all’articolo 6, comma 5 del decreto legge 31.08.2013, n.102, con modificazioni dalla legge 28.10.2013,
Qual è il contributo massimo e per cosa sarà possibile utilizzarlo ?
Il contributo massimo erogabile è pari a 12.000,00 euro ed è finalizzato a consentire la stipula di un nuovo contratto di locazione, al ristoro della morosità pregressa mantenendo il contratto in essere o a consentire il differimento del provvedimento di rilascio dell’immobile.
In particolare, il contributo potrà essere utilizzato per:
• la copertura totale o parziale della morosità pregressa;
• il versamento del deposito cauzionale;
• il rimborso delle spese per trasloco e per la stipula dei nuovi contratti delle utenze domestiche;
• il pagamento del canone di locazione relativo al nuovo contratto superiore al 30%.
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