Art. 1764. Sanzioni.
Il mediatore che non adempie agli obblighi imposti dall'articolo 1760 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5 a € 516Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.
Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità.
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