Dispositivo dell'art. 483 Codice penale
"Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità , è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile [449], la reclusione non può essere inferiore a tre mesi."
È bene sapere , che dichiarare il falso dinanzi ad un pubblico ufficiale , equivale a commettere un reato , nel settore immobiliare sono molteplici le situazioni che si potrebbero incontrare, e riguardano dichiarazioni mendacee inerenti a situazioni urbanistiche e/o catastali , riguardano dichiarazioni menzogniere inerenti alla produzione di certificati non veritieri e dichiarazioni comunque non veritiere rilasciate ad un pubblico ufficiale, quale è un notaio .
La cassazione è ricca di esempi e di situazioni simili , per tanto prima di commettere un falso dichiarato in atto pubblico , si consiglia vivamente di prendere in considerazione la gravità assoluta di tale dichiarazione .
Il buon Agente Immobiliare deve anche saper mettere a riparo , da conseguenze civili e penali , i propri clienti , informando sempre le parti della gravità che le stesse possano incontrare, se le stesse sono in accordo sul dichiarare una situazione non corrispondente alla verità, dinanzi ad un pubblico ufficiale. Resta inteso che il mediatore non è e non può essere a conoscenza di ogni situazione, in quanto non svolge l'attività di controllore e per tanto non può essere responsabile di eventuali dichiarazioni che le parti comunicano in atto , in quanto le parti stesse sono assolute responsabili di ciò che comunicano o producono in un contratto di compravendita .
Ruggeri Daniele
Ag. Immobiliare iscritto C.C.I.A.A di Milano