Consolidamento d'ipoteca
Ai sensi e per gli effetti del Testo Unico Bancario (art. 39) le ipoteche iscritte a garanzia di prestiti e mutui non possono essere assoggettate a revocatoria fallimentare quando sono iscritte 10 giorni prima dalla pubblicazione di sentenza di fallimento: questo è il cosiddetto consolidamento dell’ipoteca. Per questo motivo alcuni istituti di credito attendono undici giorni dall’iscrizione dell’ipoteca per erogare la somma concessa a mutuo.
Risulta pertanto opportuno concordare preliminarmanete con il soggetto mutuante le modalità di erogazione.
Risulta pertanto opportuno concordare preliminarmanete con il soggetto mutuante le modalità di erogazione.
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