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Legnano , Milano, Italy
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domenica 26 marzo 2017

Il Comodato d'uso (Art. 1803 c.c. e successivi)


Comodante: Chi dà beni in comodato .
Comodatario: Chi riceve Beni in comodato .

Definizione da Codice Civile : ART. 1803 c.c.

Il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all'altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto. 
Il comodato è essenzialmente gratuito . 



A Cosa Serve?
Il contratto di comodato serve principalmente a quei soggetti che intendono dare in uso , un'appartamento o un'immobile , ad esempio , ad un proprio parente / familiare , senza pero' chiederne in cambio un corrispettivo economico. 
N.B.: Qualsiasi forma di pagamento farà in modo che lo stesso vengo considerato come un contratto di locazione .

La Durata:
Il contratto di comodato puo' essere redatto senza alcuna specifica di durata (comodato precario) , oppure puo' essere a tempo, indicandone i termini .
Il comodatario è obbligato a restituire il bene concesso in comodato , alla scadenza dei termini (art.1809), oppure nel caso in cui il comodante ne richieda la restituzione per urgenze o impreveduto bisogno e/o necessità. 

Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede (art.1810 c.c.)

In assenza di accordi , sarà il giudice a stabilire i giusti termini per il rilascio dell'immobile e i giusti tempi per permettere al comodatario la sistemazione in altra abitazione. 

Come puo' essere Redatto un contratto di Comodato?

Il comodato può essere redatto in forma verbale o scritta. 

Quando è Soggetto a Registrazione?

I comodati di beni immobili sono soggetti a registrazione se: 
-- Redatti in forma scritta: in tal caso la registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell'atto.
-- Stipulati in forma verbale, solo se enunciati in un altro atto sottoposto a registrazione.
-- Possono essere registrati, inoltre, contratti di comodato gratuito stipulati verbalmente, relativi a immobili, esclusivamente per fruire dell’agevolazione IMU/TASI introdotta dalla legge di stabilità 2016. Per tali contratti la registrazione potrà essere effettuata presentando a un qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate: 
- Il modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia in cui, come tipologia dell’atto, dovrà essere indicato “Contratto verbale di comodato” 
- La ricevuta del pagamento di 200 euro per l'imposta di registro effettuato con modello F23 (indicare il codice tributo 109T). 
N.B.: Per i contratti di comodato in forma scritta è inoltre dovuta l’imposta di bollo, che è assolta con i contrassegni telematici (ex marca da bollo) aventi data di emissione non successiva alla data di stipula. L’importo dei contrassegni deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe. 

Che obblighi ha il comodatario ?

Il comodatario ha l'obbligo di custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Deve servirsene per l'uso a cui è stato dato l'immobile , senza mutarne la destinazione . Non puo' concedere ad un terzo la cosa , senza il consenso del comodante. 
Nel caso in cui il comodatario non rispetta gli obblighi sopra citati , il comodante puo' richiedere la restituzione immediata della cosa e il risarcimento per gli eventuali danni .

Ci Sono Agevolazioni particolari?

La legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 10, della legge 208/2015) prevede che la base imponibile ai fini IMU/TASI possa essere ridotta del 50% per le unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1(Abitazioni di tipo signorile) , A/8 (Abitazioni in Ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) ,concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale. 
Per usufruire di tale agevolazione è necessario registrare il contratto di comodato.

Per qualsivoglia situazione non indicata o comunque non chiara , si invita a consultare il codice civile .

N.B.: In caso di dubbi ,prima di procedere con la sottoscrizione di un contratto di comodato è consigliabile chiedere maggiori informazioni ad un esperto del settore , un legale o direttamente all'Agenzia delle Entrate. 



Ruggeri Daniele
Agente Immobiliare
regolarmente iscritto presso la C.C.I.A.A. di Milano 


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NB.: Il presente è al fine puramente indicativo, per ricevere un reale valore sarà necessario contattare uno studio notarile e spiegare la vostra reale situazione, in modo che lo stesso possa darvi le informazioni necessarie e corrette. 


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