Che cos'è ?
Il contratto Transitorio è un contratto utilizzato per esigenze
di natura temporanea e non per esigenza turistica , ad esempio , la necessità
di spostarsi per un periodo che va da 1 mese sino a 18 mesi .
In linea di massima i contratti transitori sono oggetto di
libera pattuizione tra le parti , ovvero il canone viene liberamente concordato
.
E' possibile applicare la cedolare secca ad un contratto transitorio?
Dal 2017 è però
possibile inserire l’opzione di cedolare secca al 10% a determinate condizioni: (Decreto
Legislativo 23/2011 cedolare secca).
Fino a poco tempo fa si poteva applicare questa opzione solo su
contratti 4+4 (canone libero con cedolare al 21%) o su contratti 3+2 (canone
concordato con cedolare al 10%. n.b.: non su tutte le tipologie di immobile)
Chi può usufruire della cedolare secca ?
Il locatore deve essere una
persona fisica.
Se sei
proprietario del tuo immobile, puoi accedere a questo regime agevolato. Se
invece ad esempio il tuo immobile è intestato ad una tua società, questa
agevolazione non è disponibile.
Il tuo immobile deve trovarsi in un capoluogo di provincia, o in
un’area metropolitana.
E’
necessario possedere un appartamento in grandi centri, o comunque in un comune che
abbia almeno diecimila abitanti.
Devi stipulare un contratto di
locazione a canone concordato.
Il prezzo concordato non può essere oggetto di libera
pattuizione ma deve essere calcolato in base alle tabelle che determinano un
valore concordato nel rispetto dei prezzi determinati su accordi locali.
Inoltre non sarà possibile applicare alcun aggiornamento del
canone .
Per poter usufruire del regime cedolare secca in un contratto
transitorio, devi stipulare un contratto
di affitto seguendo lo schema del Decreto Interministeriale 16 gennaio 2017, allegato B.
Si può risparmiare con la formula della cedolare secca ?
Utilizzando un contratto transitorio in cedolare secca , potrai
godere di un discreto risparmio, basato anche su canone concordato che
perciperai, inoltre avrai diritto ad agevolazioni su Imu e Tasi .
Quando si paga ?
Le scadenze dei versamenti, da effettuarsi mediante il classico
modello F24 , sono uguali a quelle dell’Irpef , ovvero :
16 giugno di ogni anno per il saldo.
16 dicembre di ciascun anno per l’acconto .
IMPORTANTE !!!
Questo articolo da solo delle indicazioni di base, quando si decide di utilizzare o valutare questo strumento, è
consigliabile richiedere una consulenza ad un esperto , in modo da poter
verificare le reali opportunità e in modo da poter verificare la reale fattibilità
.
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