La facoltà del debitore di "estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito" è garantita dalla normativa (Testo Unico Bancario - Art. 40 comma 1) ed è perciò contemplata da tutti i contratti di mutuo fondiario.
Alcune banche stabiliscono un limite temporale di 18 mesi dall'inizio del mutuo, prima dei quali non accettano di procedere alle estinzioni. Si tratta tuttavia di un vincolo discutibile, perché contrastante con la suddetta disposizione.
NOTA: La ragione di tale atteggiamento è collegata al timore che un finanziamento estinto prima del 18° mese perda il requisito del "medio o lungo termine", indispensabile alla qualificazione del mutuo come "fondiario", con tutti i vantaggi di tutela per la banca che ne conseguono.
In alcuni casi il rimborso anticipato è assoggettato ad una "penale di estinzione", cioè una commissione di spesa da riconoscere alla banca.
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Definizione: (FONTE BPER)
Chi ha un mutuo in essere può richiedere di estinguerlo anticipatamente, del tutto o in parte. Nel primo caso il debitore rimborsa alla banca l'intero debito residuo in un’unica soluzione; nel secondo caso una sola parte, e il resto della somma è soggetta a un nuovo piano di ammortamento.
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