A spiegarci meglio come definire questa domanda , ci viene incontro l'articolo 1124 del codice civile , che in materia di condominio, ci aiuta a comprendere le spettanze delle quote inerenti alle scale e all'ascensore.
Articolo 1124 c.c.
"Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono . La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo .
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune."
Domanda Frequente:
Una domanda che potrebbe venirci in mente , riguarda quei condomini che abitando ad un piano terra e magari non avendo necessità di utilizzare l'ascensore , potrebbero risentirsi nel pagare le spese condominiali di un'oggetto che non usano o che usano relativamente poco .
In questo caso la risposta potrebbe essere piu' complessa, perchè è vero si, che l'articolo 1124 c.c. dice : "Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono" , ma allo stesso tempo è altrettanto vero che gli atti di provenienza (quindi gli atti notarili) specificano sempre che chi è proprietario è anche proprietario delle parti comuni dello stabile dove l'immobile è ubicato .
Per tanto in caso di contenzioso , saranno molte le varianti da osservare e a seconda della situazione sarà il giudice a stabilire se chi abita al piano terra debba per forza di cose pagare le spese inerenti ad ascensori e scale o se non lo debba pagare... Non è una cosa scontata , anzi , dipende da molte variabili .
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