Dispositivo dell'art. 1386 Codice Civile - Caparra Penitenziale.
"Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.
In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta."
INFORMAZIONI GENERALI:
"Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.
In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta."
INFORMAZIONI GENERALI:
La caparra penitenziale si differenzia dalla caparra confirmatoria poichè questa è posta a tutela dell'inadempimento di una parte, mentre la prima è il corrispettivo dello ius poenitendi attribuito ad un contraente. Si distingue anche dalla multa penitenziale che viene versata al momento in cui il recesso è esercitato, laddove la caparra penitenziale è versata alla stipula.
In particolare, se recede chi aveva versato la caparra, la perde, mentre essa è trattenuta dal non recedente.
Fonte: Brocardi.it
La Caparra Penitenziale
La caparra penitenziale (arrha poenitentialis) è la somma di denaro o la quantità di altre cose fungibili prestata al momento della conclusione del contratto, da valere quale « corrispettivo » del diritto di recesso pattuito in favore di una o di entrambe le parti (art. 1386 c.c.)
NOTE: Data la caparra, i contraenti si riservano la scelta tra il recesso e l’adempimento. Nel primo caso, il recedente perde la caparra data (o, se a recedere è la parte che l’ha ricevuta, deve restituire il doppio della caparra avuta); se, invece, il recesso non è azionato, la caparra deve essere restituita, salvo che abbia ad oggetto beni dello stesso genere della prestazione dovuta, ovvero che sia imputata alla prestazione dedotta in contratto.
L’arrha poenitentialis, quindi, a differenza della caparra confirmatoria, funziona « non già come un risarcimento del danno per la mancata esecuzione del contratto, ma come corrispettivo del recesso per volontà unilaterale » .
Essa si distingue anche dalla c.d. multa penitenziale, ossia dalla clausola che subordina l’efficacia del recesso all’esecuzione di una determinata prestazione a carico del recedente (art. 1373, comma 3, c.c.), poiché si accompagna alla preventiva dazione della somma relativa.
Fonte: altalex.com
Per Maggiori informazioni si invita a leggere il seguente link:
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-v/sezione-ii/art1386.html
IMPORTANTE :
Caparra Confirmatoria e Caparra Penitenziale sono differenti tra loro, mediamente in un contratto avente ad oggetto l'acquisto di beni immobili, salvo particolari casi, la caparra utilizzata sarà sempre la caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.)
In particolare, se recede chi aveva versato la caparra, la perde, mentre essa è trattenuta dal non recedente.
Fonte: Brocardi.it
La Caparra Penitenziale
La caparra penitenziale (arrha poenitentialis) è la somma di denaro o la quantità di altre cose fungibili prestata al momento della conclusione del contratto, da valere quale « corrispettivo » del diritto di recesso pattuito in favore di una o di entrambe le parti (art. 1386 c.c.)
NOTE: Data la caparra, i contraenti si riservano la scelta tra il recesso e l’adempimento. Nel primo caso, il recedente perde la caparra data (o, se a recedere è la parte che l’ha ricevuta, deve restituire il doppio della caparra avuta); se, invece, il recesso non è azionato, la caparra deve essere restituita, salvo che abbia ad oggetto beni dello stesso genere della prestazione dovuta, ovvero che sia imputata alla prestazione dedotta in contratto.
L’arrha poenitentialis, quindi, a differenza della caparra confirmatoria, funziona « non già come un risarcimento del danno per la mancata esecuzione del contratto, ma come corrispettivo del recesso per volontà unilaterale » .
Essa si distingue anche dalla c.d. multa penitenziale, ossia dalla clausola che subordina l’efficacia del recesso all’esecuzione di una determinata prestazione a carico del recedente (art. 1373, comma 3, c.c.), poiché si accompagna alla preventiva dazione della somma relativa.
Fonte: altalex.com
Per Maggiori informazioni si invita a leggere il seguente link:
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-v/sezione-ii/art1386.html
IMPORTANTE :
Caparra Confirmatoria e Caparra Penitenziale sono differenti tra loro, mediamente in un contratto avente ad oggetto l'acquisto di beni immobili, salvo particolari casi, la caparra utilizzata sarà sempre la caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.)
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