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Legnano , Milano, Italy
Da oltre 15 anni ci occupiamo di compravendite e locazioni immobiliari, siamo specializzati nella compravendita di immobili residenziali e ci avvalliamo della costante consulenza di geometri, architetti, certificatori energetici, studi notarili, mediatori creditizi, imprese di costruzione etc..etc.. Siamo Agenti Immobiliari che mettono al servizio del cliente la propria conoscenza maturata in anni e anni di esperienza e arricchita dalla continua formazione e dalla grande passione che nutrono per il mondo dell'immobiliare. Per informazioni: 0331.402168
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lunedì 6 febbraio 2023

Sensazioni, considerazioni e informazioni sull' Andamento del mercato immobiliare quarto trimestre 2022 su Legnano e paesi limitrofi!


➡️ Il numero di compravendite rimane pressoché stabile rispetto al trimestre precedente e anzi nel primo mese del nuovo anno (fonte Agenzia delle Entrate), si registra un incremento dei contratti preliminari registrati rispetto ai mesi di dicembre e soprattutto di novembre. Il che lascia presupporre che nei prossimi mesi, le reali compravendite effettivamente concluse, saranno maggiori rispetto all'ultimo trimestre 2022, a condizione però che vengano immessi sul mercato nuovi immobili aumentando così l'offerta attualmente presente che pare essere in calo da diversi mesi.



Difatti, di contro si registra una diminuzione di nuovi immobili sul mercato. Questa diminuzione da vita ad incertezze di vendita con le classichedomandefrequenti: "riuscirò a trovare l'immobile giusto per me se vendo la mia casa?",creando una situazione di stallo e di fermo con una tipica affermazione sempre più presente tra i clienti odierni: "prima di immettere il mio immobile in vendita, voglio trovare".
In sostanza diventa un cane che si morde la coda, perché ovviamente se non vengono immessi nuovi immobili sul mercato immobiliare, sarà certamente più difficile trovarne uno nuovo .... è un paradosso della situazione attuale.
Gli immobili presenti sul mercato risultano più richiesti (pochi immobili per un numero costante di richieste) e come è normale che sia, risultano spesso più prezzati, soprattutto nel mercato medio o medio alto (appartamenti graziosi o ville e villette), questo significa che vendere oggi potrebbe dare dei benefici economici, probabilmente si potrebbe persino realizzare di più di quanto "Realmente" il vostro immobile possa valere (ovviamente dipenderà molto anche dalla tipologia di immobile che si vuole vendere), ma dall'altra parte significa che se andrete ad acquistare, quasi sicuramente vi troverete a pagare di più l'immobile che fa per le vostre esigenze.
Andrà certamente meglio vendere per quei soggetti che non necessitano di dover riacquistare o che saranno capaci di avere o di trovare soluzioni alternative al riacquisto nel breve periodo.
Ovviamente fino a che si resterà in questo "paradosso" immobiliare potrebbe non essere così conveniente acquistare.
In verità considerando anche gli aumenti avuti nel 2022 sui tassi l'ideale sarebbe proprio attendere di riacquistare, ma nessuno possiede la sfera di cristallo e nessuno può dire con assoluta certezza se nei prossimi 6 mesi i tassi scenderanno, resteranno stabili o aumenteranno e dalle ultime informazioni ricevute, sembrerebbe che la BCE voglia mantenere l'attuale politica, con il conseguente probabile nuovo aumento sui tassi. Ovviamente solo il tempo potrà farci sapere come si evolverà questa situazione.
Se però si vuole dare una mano al mercato immobiliare è certamente fondamentale immettere nuovi immobili sul mercato, altrimenti i valori inevitabilmente saranno soggetti a possibili aumenti dettati da una Richiesta, che nonostante i tassi, continua ad esserci e continuerà certamente ad essere presente nei prossimi 6 mesi... Domanda e offerta sono una legge di mercato, se ho tanta domanda e poca offerta, ovviamente ciò che vendo è destinato a valere di più... Se aumenta l'offerta e la domanda resta invariata, per forza di cose i valori saranno destinati a ritrovare il vero e reale valore di mercato. In questo momento manca un po di equilibrio tra domanda e offerta e questo può dar vita ad un leggero aumento dei valori per determinati immobili.
➡️ LE RICHIESTE PRESENTI:
》Target basso/ medio basso (immobili con bassi valori commerciali).
Non mancano le richieste di possedere un immobile, ma le difficoltà possono essere legate alla capacità di accedere a un mutuo anche a causa dell'aumento dei tassi che limitano le capacità reddituali degli aspiranti compratori.
Per quegli immobili che possono essere definiti adatti ad un target basso, probabilmente nei prossimi 6 mesi si osserverà un ulteriore, anche se magari lieve, calo del loro valore, proprio perché dovranno rientrare in una fascia di reddito tendente più verso il basso che verso il medio e i potenziali acquirenti dovranno poter avere accesso al credito, rientrando in parametri adatti all'erogazione per esempio del classico mutuo. Con l'aumento dell' inflazione ma il non aumento degli stipendi questi parametri saranno certamente più stringenti e il possibile rapporto "rata - reddito" sarà sicuramente maggiormente osservato da chi incaricato di concedere un mutuo o finanziamento.
》Target Medio:
A seconda dell'oggetto da vendere e acquistare, mediamente questi valori si sono leggermente alzati rispetto ad un semestre addietro, perché appunto rientrano in un target medio, ovvero quello più presente o almeno quello che dovrebbe essere più presente ma che si sta assottigliando per via anche dell' inflazione.
Rientrano in questo target quegli immobili che mediamente risultano essere maggiormente richiesti , ovvero bilocali graziosi per single o giovani coppie e trilocali di buono stato e possibilmente di recente costruzione o comunque non particolarmente vetusti (dagli anni 2000 in poi) x dare una idea un po più precisa . Questi immobili hanno certamente subito una lieve rivalutazione negli ultimi 6 mesi, perché vantano un ottimo numero di potenziali acquirenti e per il discorso fatto in apertura del trafiletto, godono di "minor concorrenza " che gli permette spesso, di aver maggior valore rispetto ad una condizione di normalità
》Target Medio- Alto (Ville , Villini, Appartamenti di un certo livelloeconomico)
Ville e villini risultano molto molto richiesti, tanto che spesso durano sul mercato solo alcune settimane, soprattutto se in buono stato o di recente costruzione (dagli anni 2000 in poi per esempio). Inoltre le richieste per questo genere di immobili che possiedono aree esterne, dal periodo Covid in poi, avevano già avuto un discreto aumento di valore, con questa attuale situazione di mercato (pochi immobili con queste caratteristiche presenti), molto spesso, quando vengono immessi sul mercato, risultano essere oggetto di interesse di molti e spesso vengono compravenduti in tempi abbastanza rapidi.
‼️NOTA BENE: Si registra una leggera diminuzione di richieste per ville e villini con molti lavori da fare, per 2 motivi probabilmente: Aumento del costo dei materiali e Mancato prolungamento degli ecobonus che per le villette come ben noto da quest'anno non godranno più del precedente regime. Questo ha sicuramente influito sul numero di richieste (che erano oggettivamente troppe nel precedente anno e senza logica in molti casi) ma ad ogni modo, sono ancora in buon numero le richieste per case singole anche se da "ristrutturare".
Per quanto riguarda gli appartamenti di un livello medio - alto (per la nostra zona con valori tra i 200k - 250k o più ) le richieste ovviamente ci sono e spesso per determinati immobili anche in gran numero ma a mio parere questo non può giustificare un aumento dei valori così elevato come si potrebbe pensare o come spesso si incontra facendo ricerche sui vari portali immobiliari, vi è però da dire che per quegli immobili con caratteristiche particolari o premianti rispetto ad altri, esiste una forte richiesta. Altra particolarità di questo mercato, spesso i potenziali acquirenti non necessitano di mettere vincoli legati alla richiesta di un mutuo, condizione ovviamente ideale in qualsiasi mercato immobiliare che velocizza notevolmente le pratiche di vendita, infatti non è raro il verificarsi di osservare per un breve periodo, la presenza di immobili facenti parte di questo particolare target. Mediamente se collocati ad un giusto prezzo, questi appartamenti vengono compravenduti in 3 o 6 mesi e spesso spariscono dal mercato immobiliare in poche settimane.
》Target Alto (immobili di prestigio di lusso di grande valore o semplicemente di nuova costruzione con caratteristiche costruttive innovative e con grande efficienza energetica).
Per questo tipo di mercato non è possibile fare un vero e proprio... Come in ogni piccola o grande o media crisi, il mercato del "bello", resta sempre un mercato di nicchia che non conosce flessioni vere e proprie... credo sia inutile e superfluo spiegarne i motivi.
➡️ VALORI % IN AUMENTO O DIMINUZIONE:
Mediamente gli immobili antecedenti al 1967, hanno subito un leggero calo dei loro valori, per via di una maggiore difficoltà ad accedere al credito da parte di quella fascia di clienti che potevano avere interesse nell'acquisto di soluzione con caratteristiche tendenti ad un mercato basso o comunque non elevato. Si salvano quegli Immobili che hanno usufruito di eco bonus o simili, che in base alle proprie caratteristiche intrinseche ed estrinseca, possono avere avuto un leggero aumento compreso tra il 1% e il 5%, mentre sono destinati a calare ulteriormente quegli immobili inseriti in contesti popolari che necessitano magari di rifacimento facciate, tetto o comunque di opere e interventi di manutenzione particolarmente elevati o comunque di straordinaria manutenzione.
Questi immobili con molta probabilità in considerazione anche dell'aumento dell' inflazione avvenuta negli 6/8 mesi e in considerazione dell' aumento dei tassi di mutui, sono probabilmente destinati a subire maggiori deprezzamenti e potrebbero rientrare nell'interesse di eventuali investitori immobiliari, che ovviamente cercheranno di ottenere un miglioramento prezzo possibile e che potrebbero diventare i maggiori interessati con capacità reale di acquisto. È evidente che se una fascia di potenziali acquirenti viene meno per problematiche legate all'accesso al credito, chi dispone già dei capitali necessari da investire, cercherà sicuramente di strappare il minor prezzo possibile, diminuendo di conseguenza i reali valori di compravendita e deorezzando quegli immobili rientranti in una fascia di mercato tendente al basso o addirittura molto basso .
➡️ VALORI INDICATIVI DI RICHIESTA RISPETTO ALL' ANNO PRECEDENTE‼️
Se si considera la regione Lombardia nel suo insieme, secondo immobiliare.it, si è registrato un aumento di circa il 3,7% rispetto a gennaio 2022.
Ovviamente la statistica comprende tutte le province della regione Lombardia ed è fornita secondo i valori di richiesta e non di reale compravendita, ma dimostra che ad ogni modo, i valori di mercato o quanto meno di richiesta iniziale, sono certamente cresciuti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
COME ANDRÀ IL 2023⁉️
Rispondere a questa domanda è quanto meno impossibile, perché ovviamente nessuno può dare certezza su una cosa futura e soggetta a migliaia di possibili variabili. Diciamo che salvo incredibili situazioni come una pandemia o una guerra o un crollo dei mercati finanziari dovuti a xy motivi, il 2023 potrebbe essere rappresentato in linea generale, da un leggero e ulteriore aumento dei valori ma da una possibile diminuzione delle compravendite. Ovviamente questa affermazione è dedotta da semplici considerazioni personali, se vedo meno immobili in vendita è probabile che quegli immobili saranno più appetibili, aumentando così il possibile valore di mercato ma è certamente indubbio che le compravendite potranno essere in numero inferiore proprio perché il mercato offre un numero inferiore di immobili rispetto all'anno precedente.
Aspettando di vedere come andrà questo primo semestre del 2023, vi auguro una buona giornata.
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Ruggeri Daniele
Agente Immobiliare Abilitato
C.C.I.A.A di Milano
Agenzia Immobiliare Casaproject Legnano Legnano (MI) , via B.Buozzi n.13 ; 20025 Telefono: 0331.402168 ; Cell: 345.0493853 Post inserito da: Ruggeri Daniele - Agente Immobiliare Abilitato C.C.I.A.A. di Milano

venerdì 22 aprile 2022

La Conformità urbanistica di un immobile

Cos'è la conformità urbanistica di un immobile?
Il certificato di conformità urbanistica non è altro che la corrispondenza tra lo stato di fatto e il titolo edilizio con cui il Comune ha autorizzato la costruzione e/o le successive ristrutturazioni e ampliamenti di un immobile.
Per poter sapere che se l'immobile risulta conforme, sarà necessario incaricare un tecnico che possa eseguire un accesso agli atti presso l'ufficio comunale di competenza.

Questo diretto confronto ti potrà dare dimostrazione della "regolarità urbanistica" dell' immobile che intendi acquistare, vendere o ristrutturare.

 
Importante:
Se l’immobile non è mai stato autorizzato da un titolo edilizio non potrà essere venduto.



A cosa serve il certificato di conformità urbanistica?

Il certificato di conformità urbanistica ti consente di verificare se questo immobile presenta una difformità o un abuso edilizio. Infatti è importante sapere se l'immobile sia stato modificato o realizzato in maniera difforme rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti depositate e approvate in comune.

Nel caso in cui stato di fatto e progetto depositatoe approvato non dovessero essere conformità, potrebbe non essere facile, o addirittura impossibile, a seconda delle irregolarità, portare a termine la compravendita o semplicemente richiedere le autorizzazioni per delle ristrutturazioni che hai pianificato.

Potrebbe così insorgere dei problemi nella compravendita, rischiando perfino la nullità dell’atto definitivo di compravendita con le conseguenze legali previste dalla legge.





CHI HA INTERESSE A VERIFICARE LA CONFORMITÀ URBANISTICA DI UN IMMOBILE?

È compito dell'acquirente ed è un suo diritto nella tutela dei propri interessi, verificare mediante propri tecnici la situazione urbanistica dell'immobile o degli immobili che si andranno ad acquistare.

Sarà compito e spesa del venditore, invece,  procedere con la sistemazione delle varie difformità, sempre che le stesse risultino sanabili. È sarà certamente un suo interesse poter vendere un immobile conforme, in modo da tutelarsi da eventuali richieste di danni anche successivamente alla stipula dell'atto notarile di compravendita.

Nel caso in cui, l'immobile risultasse essere non sanabile è importante sapere che l'immobile risulterà non alienabile.

Se sei un venditore?
Se sei un venditore, è importante conoscere l'importanza di vendere un immobile in regola sia dal punto di vista catastale che soprattutto urbanistico, a tal riguardo, è giusto consigliare ad un venditore l'utilizzo di un tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere) che possa eseguire le verifiche necessarie ed eventualmente procedere con la sistemazione sia urbanistica che catastale dell'immobile che deciderai di compravendere . Ricorda che i costi per eventuali pratiche di sanatoria e per la sistemazione dei vari possibili problemi urbanistici e catastali spettano al/ai venditore/i , per questo è consigliabile conoscere gli eventuali costi possibili a cui si andrà incontro per regolarizzare l'immobile che si andrà a vendere, sempre ammesso che risulti sanabile . Solo un tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere ) potrà dirvi con certezza se l'immobile è effettivamente sanabile e i possibili costi necessari per sanare lo stesso.

Se sei un Acquirente?

È un tuo assoluto diritto chiedere ad un proprio tecnico di fiducia di poter verificare la situazione urbanistica dell'immobile che andrai ad acquistare, essendo nei tuoi Interessi è consigliabile verificare mediante un tecnico di fiducia la situazione catastale e soprattutto urbanistica dell'oggetto che acquisterai. 


Chi deve pagare gli eventuali costi necessari per regolarizzare le unità che si andranno a compravendere?




I costi saranno a carico del venditore, che essendo il proprietario potrà essere anche l'unico ad autorizzare il tecnico a procedere con la sistemazione urbanistica e catastale delle unità immobiliari che di andranno a compravendere. 

Che ruolo ha l'agenzia immobiliare?


L'agente immobiliare, dovrà mettere a conoscenza le parti delle possibili difformità a lui note e da lui conosciute e valutabili,  ma è importante sapere che un agente immobiliare non è un tecnico  pertanto non potrà in alcun modo garantire la conformità urbanistica di un immobile  e di conseguenza non potrà rispondere,se non oltre la buona fede contrattuale e la comunicazione di quanto da lui osservato, perché non essendo un tecnico non possiede né le capacità né le competenze (per quanto bravo e preparato possa essere), per verificare la conformità urbanistica di un immobile.
Per questo e altri motivi è fondamentale che le parti sappiano che per avere garanzie in meritò alla situazione urbanistica e catastale di un immobile, sarà assolutamente necessario che si rivolgano ad un tecnico abilitato,  ovvero ad un geometra, un architetto o ingegnere, preferibilmente di propria fiducia.
L'agente immobiliare non è un tecnico e non può in alcun modo essere in grado di eseguire delle accurate verifiche urbanistiche, può e deve, certamente mettere a conoscenza le parti di quanto, anche in base alle sue conoscenze,  lui possa aver notato, richiedendo alle parti stesse, laddove dovesse riscontrare possibili difformità o comunque in via preventiva e a tutelare delle parti, di avvalersi della consulenza di un tecnico abilitato.

Un agente immobiliare risponde per quanto lui possa conoscere, ma non può garantire in alcun modo la regolarità urbanistica di un immobile, potrà solo consigliare le parti, di avvalersi di una consulenza di un professionista quale ad esempio un geometra piuttosto che un architetto.


IN CONCLUSIONE - IL CONSIGLIO!


Sia che tu sia un venditore, sia che tu sia un acquirente, per tutelare i vostri interessi e garantire una regolare compravendita immobiliare, il consiglio che sicuramente mi sento e ritengo necessario e assolutamente corretto, è quello di interpellare prima della messa in vendita di un immobile e prima di procedere con la sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita, l'utilizzo di un tecnico abilitato (geometra, architetto), sia che siate venditori o acquirenti. 




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Cassazione civile, sez. II, sentenza 16/03/2018 n° 6552

Cassazione civile, sez. II, sentenza 16/03/2018 n° 6552.

È dovuta la Provvigione all'agente immobiliare nel caso in cui il venditore venga a mancare e subentrino gli eredi nella conclusione dell'affare?




A questa domanda risponde la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, con la sentenza 16 marzo 2018, n. 6552.

Leggi tutto l'articolo riportato sul sito altalex.com :

https://www.altalex.com/documents/news/2018/03/21/provvigione-dovuta-anche-se-l-affare-e-concluso-da-persone-diverse

"E’ evidente quindi come la pronuncia in commento vada ad inserirsi nell’ambito di un quadro giurisprudenziale particolarmente favorevole alla posizione del mediatore, il quale vede riconosciuto il proprio diritto alla provvigione anche laddove colui il quale ha effettivamente conferito l’incarico sia venuto a mancare e dell’attività di intermediazione abbiano giovato gli eredi." Fonte: altalex.com

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Art. 1765 - Leggi speciali.

Art. 1765.
Leggi speciali.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

 

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Art. 1764 - Sanzioni.

Art. 1764. Sanzioni.

Il mediatore che non adempie agli obblighi imposti dall'articolo 1760 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5 a € 516

Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.

Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità.


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Art. 1763 - Fideiussione del mediatore.

Art. 1763.
Fideiussione del mediatore.

Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti.




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Art. 1762 - Contraente non nominato.

Art. 1762.
Contraente non nominato.

Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro risponde della esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato.

Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.


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Art. 1761 - Rappresentanza del mediatore.

Art. 1761.
Rappresentanza del mediatore.

Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento.


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Art. 1760 - Obblighi del mediatore professionale.

Art. 1760.
Obblighi del mediatore professionale.

Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:

1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione, finché sussista la possibilità di controversia sull'identità della merce;

2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero;

3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.




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Art. 1759 - Responsabilità del mediatore.

Art. 1759.
Responsabilità del mediatore.

Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.

Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.


 

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Art. 1758 - Pluralità di mediatori.

Art. 1758.
Pluralità di mediatori.

Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.



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Art. 1757 - Provvigione nei contratti condizionali o invalidi.

Art. 1757.
Provvigione nei contratti condizionali o invalidi.

Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.

Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.

La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile o rescindibile, se il mediatore non conosceva la causa d'invalidità.

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Art. 1755. Provvigione.

Art. 1755 - Provvigione.

Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.

La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.


 


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Art. 1754. Mediatore

Art. 1754. Mediatore.

È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.


 


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lunedì 18 aprile 2022

Art. 1756 c.c. - Il Rimborso Spese



Articolo 1756 c.c. - Rimborso Spese

Premessa:
Il mediatore nel momento in cui viene incaricato di immettere un immobile sul mercato immobiliare, sopporta delle spese per attività che possono rivelarsi utili per la parte anche se l'affare non è concluso: pertanto, non appare opportuno che a sopportarle sia, in ultima istanza, il mediatore stesso. Se così fosse la parte che conferisce l'incarico potrebbe concedere l'incarico stesso al solo scopo di scaricare sul mediatore queste spese.

La Legge cosa dice ?
Dispositivo dell'art. 1756 Codice Civile

"Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare [1755] non è stato concluso".

Spiegazione dell'articolo 1756 c.c.

Diritto del mediatore al rimborso delle spese

Nonostante l'articolo 1756 sia redatto in forma positiva, stabilendo che al mediatore spetta il rimborso delle spese soltanto da parte di colui che gli ha dato incarico di effettuarle, la norma ha in verità una portata piu generale. Da essa infatti si desume che, di regola, all'intermediario non compete alcun rimborso delle spese, cui va incontro durante lo svolgimento delle trattative e per effetto delle medesime.

principio era stato espressamente codificato nell'art. 81 del progetto compilato dalla Commissione e nell'art. 95, I comma, del progetto ministeriale. Ma, come si è detto, risulta implicitamente anche dalla disposizione che ora si commenta e dai chiarimenti che si leggono nella Relazione. Tale principio, anche nella legislazione attuale, è perfettamente coerente, da un lato, con l'autonomia del mediatore rispetto ai futuri contraenti, con i quali, per conservarsi tale, non deve avere, come si è visto, rapporti di collaborazione, di dipendenza, o di rappresentanza; e, dall'altro, col rischio che egli assume in dipendenza della sua specifica funzione.

Pertanto non ha altro diritto che quello di farsi liquidare la provvigione, se e in quanto si sia concluso il contratto principale. L'incarico infatti si differenzia del mandato, che ammette la rivalsa delle spese, qualunque sia la lesito dell'affare, ovvero sia che l'affare si concluda oppure non si concluda.

Il mediatore nell'espletamento delle pratiche necessarie al tentativo della conclusione dell'affare, potrebbe comunque risultare come mandatario per tanto potrebbe richiedere oltre il semplice rimborso delle spese.
Per questo e altri motivi, in un incarico di mediazione, conferito in forma esclusiva, sovente si inserisce la nota che il mediatore,  rinuncia sin da subito al rimborso delle spese, dando vita ad un accordo che in cambio dell' esclusività annulla qualsiasi possibile rivalsa in caso di mancata conclusione dell'affare.
Questo passaggio esclude a priori qualsiasi ipotesi che l'incarico possa essere considerato come un mandato.

Differenza principale tra Incarico e Mandato

La differenza più evidente tra incarico e mandato (art. 1720) è rappresentata dal fatto che un mandato presuppone in modo automatico che il mediatore venga pagato sia che concluda un affare sia che non lo concluda, mentre un incarico potrebbe piuttosto solo dar vita ad un rimborso spese, salvo non si incorra nelle casistiche indicate nella penale, e se sottoscritto in forma esclusiva, sovente il mediatore indica che rinuncia sin da subito a qualsivoglia rimborso spese in virtù appunto dell' esclu LA NOSTRA AGENZIA sività conferita. 

LA NOSTRA AGENZIA 

Noi personalmente in caso di incarico esclusivo, precisiamo già in fase di sottoscrizione dello stesso, che rinuciamo espressamente a qualsivoglia rimborso spese nel caso in cui l'affare non dovesse concretizzarsi. Ovviamente rimarrà l'obbligo del corrispettivo di una penale nei casi previsti e indicati sempre all'interno dell'incarico stesso e contrari alla buona fede contrattuale o agli accordi stabiliti oltre che alle normative atte a regolare l'incarico stesso. 



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domenica 17 aprile 2022

LA PROVVIGIONE

Che cos'è la "Provvigione"?




La provvigione è il compenso spettante al commissionario, all'agente e al mediatore, che si calcola come percentuale sull'importo lordo realizzato mediante la conclusione di affari. Il diritto alla provvigione sorge quando si possa individuare un nesso di causalità tra l'attività di chi ha promosso l'affare e la conclusione positiva dello stesso.

Dispositivo dell'art. 1733 Codice Civile - La misura della provvigione.

La misura della provvigione spettante al commissionario, se non è stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare. In mancanza di usi provvede il giudice secondo equità [1709].

PROVVIGIONI MEDIE TRA MILANO e PROVINCIA:

Mediamente la provvigione richiesta su Milano e provincia, stando ai dati odierni riportati sulla C.C.I.A.A. di Milano, si colloca tra il 2,5% e il 3% . Questa è una media che però dipenderà molto dall'importo dell'affare, infatti su immobili con importi molto alti questo valore potrà essere più prossimo al 2,5% mentre per immobili intermediati a valori più bassi, potrebbe oscillare su valori persino maggiori del 3% .
Di media nei comuni di Legnano e i paesi limitrofi o vicini, l'agenzia immobiliare richiede il "classico " 3% oltre Iva di legge, mentre ad esempio su comuni come Milano non è raro sentir parlare, nonostante gli importi medi di transazione siano maggiori, di provvigioni comprese tra il 3% e il 4%.
Su immobili con valori inferiori ai 100.000 euro spesso si riscontrano provvigione ben superiori al 3% mentre di contro, su immobili con valori superiori ai 250.000/300.000 euro non è raro riscontrare provvigioni comprese tra il 2% e il 3%.
Cosa significa? Perché valori diversi?
I motivi sono molteplici ma i più significativi sono senz'altro i seguenti:
A. Vendere un immobile da 40.000 euro spesso è persino più complicato di vendere immobili da 300.000 euro.
B. I costi di pubblicità e di visure e controlli ,non cambiano particolarmente per la vendita di una abitazione da 40.000 euro e una da 300.000 euro.
C. Il tempo impiegato per compravendere immobili di basso importo è spesso maggiore rispetto a quello impiegato per la vendita di immobili di maggiore valore.
D. Il cliente che si avvicina all'acquisto di immobili "low cost" spesso risulta essere quello con tempistiche più lente (mutui, finanziamenti etc..) per tanto la gestione della pratica spesso risulta essere più lunga e dispendiosa sia in termini economici che soprattutto di tempo da dedicare.
Questi e altri motivi fanno si che le provvigioni possano essere differenti e possano in termini percentuali persino essere maggiori per quegli immobili ritenuti meno cari.

Non è un fatto raro infatti incontrare provvigioni di 3.000 euro oltre Iva di legge per immobili compravenduti a cifre inferiori ai 100.000 euro, così come non è raro vedere provvigioni di 5.000/6.000 euro oltre iva per immobili compravenduti a cifre comprese tra i 200.000 euro e i 300.000 euro.

NB.: Le provvigioni ad ogni modo sono sempre da considerarsi come accordi tra le parti, pertanto sono autonomamente stabilite tra le parti stesse.

Articolo 1734 - Revoca della Provvigione
Dispositivo dell'art. 1734 Codice Civile

"Il committente può revocare l'ordine di concludere l'affare fino a che il commissionario non l'abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata."

NB. Tale parte di provvigione si atteggia quale indennizzo a favore del commissionario in quanto dipende dall'esercizio di un atto lecito.

Dispositivo dell'art. 2950 Codice Civile - La Prescrizione al diritto alla provvigione.

Si prescrive in un anno il diritto del mediatore (1754 il mediatore) al pagamento della provvigione.

DIRITTI DELL'AGENTE ART. 1748 c.c.

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-x/art1748.html

IL MEDIATORE ART. 1754

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-xi/art1754.html







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La caparra confirmatoria, cos'è? A quanto deve ammontare? Come funziona?


Cos'è la caparra confirmatoria?

La caparra confirmatoria è la somma di denaro o la quantità di altre cose fungibili che viene consegnata da una parte all'altra nel momento in cui viene concluso un contratto al fine di garantire l'adempimento delle previste obbligazioni. A regolarla l'articolo 1385 del Codice Civile.

Articolo 1385 c.c.
"Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali".

LA CAPARRA NELLA PROPOSTA DI ACQUISTO
Mediamente quando ci si appresta a sottoscrivere una proposta di acquisto, viene richiesto che al momento della sottoscrizione venga rilasciato a garanzia del reale interesse una somma in denaro (di solito mediante assegno) che diverrà poi caparra confirmatoria nel momento in cui il proponente venga a conoscenza dell'accettazione della proposta di acquisto, in caso di non accettazione, il proponente alla scadenza dei termini di irrevocabilità della proposta, avrà diritto alla sua restituzione.
L'assegno dovrà essere intestato al proprietario dell'immobile che si intende acquistare e verrà trattenuto dall'agente immobiliare sino alla avvenuta comunicazione della proposta di acquisto, in quel momento l'agente immobiliare sarà tenuto a consegnare l' assegno a parte venditrice.

La caparra confirmatoria rappresenta per tanto un impegno tangibile ed economico di interesse reale all'acquisto di un determinato immobile ed è regolata dall'articolo 1385 c.c. e alle norme ad essa legate ovvero le norme generali.

SE LA PROPOSTA È VINCOLATA ALL'OTTENIMENTO DI MUTUO COSA SUCCEDE ALLA CAPARRA ?

Nella realtà dei fatti una Clausola come la classica "salvo buon fine mutuo" o "la presente proposta è subordinata all'ottenimento di mutuo" e simili, prevede che la somma all'accettazione della proposta venga consegnata a parte venditrice  la quale però dovrebbe consegnare un assegno di pari importo da rendere al proponente nel caso in cui non si verifichi la condizione sospensiva.
In verità per evitare un inutile scambio di denaro, di solito l'agente immobiliare, indica che la somma per volere delle parti, venga trattenuta dal mediatore sino al verificarsi della condizione sospensiva, con l'obbligo di consegnarla solo nel momento in cui la stessa clausola si avvera.

N.B. Una proposta vincolata all'ottenimento di mutuo è comunque soggetta a registrazione entro i 20 giorni dalla sua accettazione.

IMPORTANTE: La proposta di acquisto nella stragrande maggioranza dei casi è da considerarsi come un contratto preliminare nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione della stessa.

A QUANTO DEVE AMMONTARE LA CAPARRA CONFIRMATORIA?

Per rispondere a questa domanda è necessario sfatare falsi miti degli anni 70/80/90 ,dove sicuramente vi avranno parlato che la caparra debba essere almeno il 10% del valore o in alcuni casi persino il 20%.

Non è così, la caparra confirmatoria è da ritenersi libera, ovvero ,il proponente può decidere liberamente quale importo impegnare a ragione del suo interesse su un dato immobile, sarà poi facoltà del venditore, valutare se l'importo indicato dal proponente sia un importo che possa ritenere valido oppure no. Questo significa che io potrei fare una proposta anche con soli 1.000 (mille//00) euro a titolo di caparra confirmatoria, chiaramente dovrò considerare diversi aspetti:
1. Il proprietario potrebbe ritenere troppo basso l'importo e magari decidere di non accettare la vostra offerta proprio per quel motivo.
2. Una somma bassa, potrebbe essere facilmente rimborsabile dal venditore, qualora decidesse di ritirarsi per qualsivoglia motivo dalla vendita, ovviamente salvo il maggior danno e varie ed eventuali.
3. Il venditore potrebbe pensare che non abbiate grosse garanzie da proporli e potrebbe pensare che non siate sufficientemente sicuri come acquirenti e che magari, potreste avere dei ripensamenti, perdendo una somma di bassa importanza.
4. Nel caso in cui ,richiediate di vincolare ad un mutuo ad esempio, il venditore potrebbe pensare che non siate in possesso dei giusti requisiti economici e potrebbe pensare di non vincolarsi con voi sino all'eventuale ottenimento di un mutuo.

Per questi e per altri motivi, ritengo che la caparra debba ovviamente essere "liberamente" proposta dal proponente ma che a seconda del prezzo dell'immobile, della sua tipologia e delle vostre eventuali richieste di vincoli o tempistiche, debba essere equa e giusta .
Facciamo alcuni esempi:
A) Prezzo immobile 100.000 euro , se dovessi fare io una proposta per una abitazione che ha un costo di 100.000 euro ,sicuramente valuterei una caparra di almeno 5.000 €/ 10.000 euro .
In questo caso la caparra sarebbe compresa tra un 5% e un 10%.

B) Prezzo immobile 300.000 euro, se dovessi essere io a fare una proposta per un immobile con questo prezzo, valuterei una caparra compresa tra le 25.000 euro e le 50.000 euro, perché questo genere di immobile, presuppone che abbia una discreta capacità economica e soprattutto di risparmio . La caparra in esempio sarebbe compresa tra un 8% e un 17%-18% .

C) Prezzo immobile 30.000 euro
Ipotizzerei una caparra tra le 3.000 euro e le 5.000/ 6.000 euro. Quindi compresa tra il 10%/20%.

Ogni trattativa è da considerarsi individuale pertanto e saranno le parti (proponente e venditore) a stabilire in fase di accordi l'equo valore da attribuire alla caparra confirmatoria. 

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sabato 16 aprile 2022

A chi spetta la provvigione in caso di "pluralità di mediatori"?

A chi spetta la provvigione in caso di pluralità di mediatori?

L’art. 1758 cc prevede che se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.

Dispositivo dell'art. 1758 Codice Civile (Fonte Brocardi)

"Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori(1), ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione [1755](2)."

Note:
(1) L'ipotesi considerata dalla norma è quella in cui tutti i mediatori intervangono per mettere in contatto le parti, cioè quella in cui tutti hanno contatto con le parti. Se, invece, uno solo di essi ha un rapporto diretto con le parti e lo stesso, successivamente, incarica altri mediatori, si configura un mero rapporto interno tra i mediatori (c.d. mediazione indiretta), che non dà loro diritto al compenso da parte degli stipulanti.

Al seguente link, viene spiegato in modo dettagliato e soprattutto dal punto di vista prettamente legale, le varie situazioni che potrebbero presentarsi e le possibili soluzioni verificabili, ovviamente ogni situazione è considerata a se stante e indipendente e potrebbe avere risvolti differenti in base anche al pensiero dell'eventuale intervento di un giudice, per definire la eventuale diatriba.

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-xi/art1758.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_prec_dispositivo



PENSIERO GENERALE IN GIURISPRUDENZA:
In giurisprudenza è pacifico il principio generale secondo cui da un medesimo rapporto mediatorio non possa che nascere il diritto ad un solo compenso (Provvigione).

Sul punto gioverà qui richiamare il principio espresso costantemente dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori sorge, a norma dell'art. 1758 c.c., solamente quando essi (i mediatori) abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesaovvero autonomamentema giovandosi l'uno dell'attività espletata dall'altro, alla conclusione dell'affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo.
Non sussiste, invece, il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto d'iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore.”

IN BREVE:
La conclusione dell’affare non genera il diritto a più provvigioni, la provvigione da pagare sarà una sola ma andrà divisa pro quota tra i mediatori intervenuti e sarà dovuta anche nel caso in cui gli stessi non abbiano agito di comune intesa ma comunque giovandosi l'uno dell'attività espletata dall'altro.


CASISTICHE PARTICOLARI E COMPLESSE:
IN CASO DI SITUAZIONI AL "LIMITE", dove si possa presentare una situazione particolare è bene informarsi con il proprio avvocato di fiducia, ricordando sempre che comunque in base alla documentazione alla specifica situazione e ad una serie di varie ed eventuali, se si decidesse di intraprendere una azione legale , sarà il giudice a stabilire per equità la giusta decisione.

Il Consiglio
Nel caso in cui vi troviate in una posizione non chiara o soggetta ad interpretazione, il mio consiglio è quello di richiedere un incontro con i mediatori coinvolti in modo da poter trovare una soluzione equa per tutti ma ricordando che mediamente un consumatore, potrà essere chiamato a pagare un compenso (una provvigione) per tanto ricordando che nella peggiore delle ipotesi, per correttezza voi vi siete posti il problema, ma adesso sta ai mediatori trovare un giusto accordo per la divisione della provvigione o per eventuali rimborsi spese, altrimenti sarete purtroppo obbligati ad agire per vie legali.

IL MIO PUNTO DI VISTA:
Dal mio punto di vista, ritengo che alcune situazioni spesso nascano per l'ingordigia di alcuni colleghi e che bisognerebbe sempre ricordare che il cliente non deve pagare errori di mediatori voraci di incassare la provvigione , perché alla fine al cliente interessa acquistare o vendere una casa e non può e non ha interesse a conoscere le eventuali problematiche tra mediatori. 


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Calcolo valore Catastale immobile

Calcole Imposte Compravendita Immobiliare

NB.: Il presente è al fine puramente indicativo, per ricevere un reale valore sarà necessario contattare uno studio notarile e spiegare la vostra reale situazione, in modo che lo stesso possa darvi le informazioni necessarie e corrette. 


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