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Legnano , Milano, Italy
Da oltre 15 anni ci occupiamo di compravendite e locazioni immobiliari, siamo specializzati nella compravendita di immobili residenziali e ci avvalliamo della costante consulenza di geometri, architetti, certificatori energetici, studi notarili, mediatori creditizi, imprese di costruzione etc..etc.. Siamo Agenti Immobiliari che mettono al servizio del cliente la propria conoscenza maturata in anni e anni di esperienza e arricchita dalla continua formazione e dalla grande passione che nutrono per il mondo dell'immobiliare. Per informazioni: 0331.402168
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venerdì 22 aprile 2022

La Conformità urbanistica di un immobile

Cos'è la conformità urbanistica di un immobile?
Il certificato di conformità urbanistica non è altro che la corrispondenza tra lo stato di fatto e il titolo edilizio con cui il Comune ha autorizzato la costruzione e/o le successive ristrutturazioni e ampliamenti di un immobile.
Per poter sapere che se l'immobile risulta conforme, sarà necessario incaricare un tecnico che possa eseguire un accesso agli atti presso l'ufficio comunale di competenza.

Questo diretto confronto ti potrà dare dimostrazione della "regolarità urbanistica" dell' immobile che intendi acquistare, vendere o ristrutturare.

 
Importante:
Se l’immobile non è mai stato autorizzato da un titolo edilizio non potrà essere venduto.



A cosa serve il certificato di conformità urbanistica?

Il certificato di conformità urbanistica ti consente di verificare se questo immobile presenta una difformità o un abuso edilizio. Infatti è importante sapere se l'immobile sia stato modificato o realizzato in maniera difforme rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti depositate e approvate in comune.

Nel caso in cui stato di fatto e progetto depositatoe approvato non dovessero essere conformità, potrebbe non essere facile, o addirittura impossibile, a seconda delle irregolarità, portare a termine la compravendita o semplicemente richiedere le autorizzazioni per delle ristrutturazioni che hai pianificato.

Potrebbe così insorgere dei problemi nella compravendita, rischiando perfino la nullità dell’atto definitivo di compravendita con le conseguenze legali previste dalla legge.





CHI HA INTERESSE A VERIFICARE LA CONFORMITÀ URBANISTICA DI UN IMMOBILE?

È compito dell'acquirente ed è un suo diritto nella tutela dei propri interessi, verificare mediante propri tecnici la situazione urbanistica dell'immobile o degli immobili che si andranno ad acquistare.

Sarà compito e spesa del venditore, invece,  procedere con la sistemazione delle varie difformità, sempre che le stesse risultino sanabili. È sarà certamente un suo interesse poter vendere un immobile conforme, in modo da tutelarsi da eventuali richieste di danni anche successivamente alla stipula dell'atto notarile di compravendita.

Nel caso in cui, l'immobile risultasse essere non sanabile è importante sapere che l'immobile risulterà non alienabile.

Se sei un venditore?
Se sei un venditore, è importante conoscere l'importanza di vendere un immobile in regola sia dal punto di vista catastale che soprattutto urbanistico, a tal riguardo, è giusto consigliare ad un venditore l'utilizzo di un tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere) che possa eseguire le verifiche necessarie ed eventualmente procedere con la sistemazione sia urbanistica che catastale dell'immobile che deciderai di compravendere . Ricorda che i costi per eventuali pratiche di sanatoria e per la sistemazione dei vari possibili problemi urbanistici e catastali spettano al/ai venditore/i , per questo è consigliabile conoscere gli eventuali costi possibili a cui si andrà incontro per regolarizzare l'immobile che si andrà a vendere, sempre ammesso che risulti sanabile . Solo un tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere ) potrà dirvi con certezza se l'immobile è effettivamente sanabile e i possibili costi necessari per sanare lo stesso.

Se sei un Acquirente?

È un tuo assoluto diritto chiedere ad un proprio tecnico di fiducia di poter verificare la situazione urbanistica dell'immobile che andrai ad acquistare, essendo nei tuoi Interessi è consigliabile verificare mediante un tecnico di fiducia la situazione catastale e soprattutto urbanistica dell'oggetto che acquisterai. 


Chi deve pagare gli eventuali costi necessari per regolarizzare le unità che si andranno a compravendere?




I costi saranno a carico del venditore, che essendo il proprietario potrà essere anche l'unico ad autorizzare il tecnico a procedere con la sistemazione urbanistica e catastale delle unità immobiliari che di andranno a compravendere. 

Che ruolo ha l'agenzia immobiliare?


L'agente immobiliare, dovrà mettere a conoscenza le parti delle possibili difformità a lui note e da lui conosciute e valutabili,  ma è importante sapere che un agente immobiliare non è un tecnico  pertanto non potrà in alcun modo garantire la conformità urbanistica di un immobile  e di conseguenza non potrà rispondere,se non oltre la buona fede contrattuale e la comunicazione di quanto da lui osservato, perché non essendo un tecnico non possiede né le capacità né le competenze (per quanto bravo e preparato possa essere), per verificare la conformità urbanistica di un immobile.
Per questo e altri motivi è fondamentale che le parti sappiano che per avere garanzie in meritò alla situazione urbanistica e catastale di un immobile, sarà assolutamente necessario che si rivolgano ad un tecnico abilitato,  ovvero ad un geometra, un architetto o ingegnere, preferibilmente di propria fiducia.
L'agente immobiliare non è un tecnico e non può in alcun modo essere in grado di eseguire delle accurate verifiche urbanistiche, può e deve, certamente mettere a conoscenza le parti di quanto, anche in base alle sue conoscenze,  lui possa aver notato, richiedendo alle parti stesse, laddove dovesse riscontrare possibili difformità o comunque in via preventiva e a tutelare delle parti, di avvalersi della consulenza di un tecnico abilitato.

Un agente immobiliare risponde per quanto lui possa conoscere, ma non può garantire in alcun modo la regolarità urbanistica di un immobile, potrà solo consigliare le parti, di avvalersi di una consulenza di un professionista quale ad esempio un geometra piuttosto che un architetto.


IN CONCLUSIONE - IL CONSIGLIO!


Sia che tu sia un venditore, sia che tu sia un acquirente, per tutelare i vostri interessi e garantire una regolare compravendita immobiliare, il consiglio che sicuramente mi sento e ritengo necessario e assolutamente corretto, è quello di interpellare prima della messa in vendita di un immobile e prima di procedere con la sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita, l'utilizzo di un tecnico abilitato (geometra, architetto), sia che siate venditori o acquirenti. 




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Cassazione civile, sez. II, sentenza 16/03/2018 n° 6552

Cassazione civile, sez. II, sentenza 16/03/2018 n° 6552.

È dovuta la Provvigione all'agente immobiliare nel caso in cui il venditore venga a mancare e subentrino gli eredi nella conclusione dell'affare?




A questa domanda risponde la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, con la sentenza 16 marzo 2018, n. 6552.

Leggi tutto l'articolo riportato sul sito altalex.com :

https://www.altalex.com/documents/news/2018/03/21/provvigione-dovuta-anche-se-l-affare-e-concluso-da-persone-diverse

"E’ evidente quindi come la pronuncia in commento vada ad inserirsi nell’ambito di un quadro giurisprudenziale particolarmente favorevole alla posizione del mediatore, il quale vede riconosciuto il proprio diritto alla provvigione anche laddove colui il quale ha effettivamente conferito l’incarico sia venuto a mancare e dell’attività di intermediazione abbiano giovato gli eredi." Fonte: altalex.com

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giovedì 21 aprile 2022

Quanto tempo ha il Notaio per registrare e trascrivere l’atto notarile?

Gli atti notarili aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari devono essere registrati entro 30 giorni dalla data di stipula e devono essere trascritti e volturati.

Sarà compito del notaio trasmettere telematicamente l’atto all’Agenzia delle Entrate (AdE) ed il pagamento delle relative imposte, nonchè la trascrizione nei pubblici registri Immobiliari e la voltura catastale.
Il notaio dovrà assolvere i seguenti obblighi:

• Registrazione e pagamento dei tributi.

• Trascrizione, iscrizione, annotazione (in base alla tipologia di atto).

• Voltura catastale.

Questa è una procedura unificata telematica con cui il notaio provvede nel più breve tempo possibile, e comunque entro 30 giorni dalla data di stipula dell'atto, alla registrazione, ovviamente previo versamento delle imposte autoliquidate dallo stesso notaio, alla trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili.


Pertanto la tempistica necessaria per la registrazione e la trascrizione può variare da 1 giorno sino a 30 giorni ,questo è il periodo concesso per eseguire questi fondamentali passaggi che ovviamente può eseguire solo il Notaio stesso. 

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lunedì 18 aprile 2022

Nuove Costruzioni- Preliminare di compravendita - D.Lgs. 14//2019 (art. 385- art. 388)

Nuove Costruzioni- Preliminare di compravendita - D.Lgs. 14//2019 (art. 385- art. 388).


Per tutti quei Contratti preliminari e di compravendita di immobili da costruire o in costruzione successivi al 16 marzo 2019.

A tutela e protezione di potenziali acquirenti di immobili da costruire o costruendi, il D.Lgs. 14//2019 (art. 385- art. 388) ha recentemente introdotto una serie di novità per i contratti preliminari e definitivi di compravendita.
Tali novità sono entrate in vigore il 16 marzo 2019 e si rifanno a delle norme esistenti e risalenti al 2005 (art. 3 – 6 del D.Lgs. 122).

La novità più rilevante;
La novità più rilevante ha previsto che i contratti preliminari avente ad oggetto immobili da costruire o in fase di costruzione aventi concessione edilizia rilasciata dalla data del  16 marzo 2019, dovranno essere stipulati tramite un Notaio.

Inoltre con la sottoscrizione del contratto definitivo dovrà essere consegnata dal costruttore all’acquirente una polizza assicurativa (per la garanzia decennale postuma) che verrà anche annotata nel contratto. Il tutto a pena di nullità del contratto.

Le norme precedentemente introdotte (D.Lgs. 122/2005) si applicano alle seguenti tre condizioni:

1. Stipula di contratti o precontratti di compravendita o simili (ad es. il leasing), aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o altri diritti reali su immobili ad una data futura;

2. L’acquirente deve essere una persona fisica, che acquista, per se o persona da nominare, la proprietà o altro diritto reale, e il venditore deve essere un’impresa di costruzioni;

3. oggetto del contratto deve essere un immobile/edificio, per il quale la concessione edilizia è stata richiesta ma che deve essere ancora costruito o terminato (ovvero non ci sono ancora le condizioni per il rilascio del certificato di agibilità).

Queste regole sono state inserite per i seguenti motivi:

Evitare che il potenziale acquirente possa correre il rischio che il costruttore possa, dopo la firma del preliminare, trovarsi in difficoltà finanziarie o addirittura fallire.
Infatti  già nel 2005 era stato previsto l’obbligo di fideiussione e una garanzia decennale postuma alla firma del "rogito". E l'assenza di tali garanzie comportava l’annullabilità del contratto.


1. Contratti preliminari di acquisto soltanto in forma di atto notarile

Per tutti i contratti preliminari stipulati dal 16 marzo 2019, su immobili, per i quali alla stipula non sussistono i presupposti per il rilascio del certificato di abitabilità è obbligatoria la forma di atto notarile.

Senza tale requisito il contratto è nullo, tale vizio è insanabile e la nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse o persino d’ufficio.

Importante:
Tali nuove disposizioni non valgono nel caso in cui l’acquirente sia un’impresa o il venditore non sia un costruttore.

2. Validità dei Contratti di compravendita.
Potranno ritenersi validi soltanto con polizza assicurativa a garanzia decennale

Cosa succede In caso di inadempienza del venditore?

- l’acquirente potrá dichiarare il recesso dal contratto e richiedere a titolo di risarcimento degli acconti versati che venga fatta valere la fideiussione.

- Potrà concludere il contratto e farne dichiarare la nullità in un secondo momento.


3. NOTE:

1. La garanzia che il costruttore/venditore deve consegnare al promissario acquirente per gli acconti ricevuti potrà soltanto avere la forma di fideiussione bancaria o assicurativa.
2. Garanzie di altre societá finanziarie non sono considerate valide.
La fideiussione dovrà essere conforme al modello standard in vigore.

NOTA BENE :
Nel caso di situazioni particolari e poco chiare è importante rivolgersi ad uno studio notarile, che esaminata la situazione, potrà consigliarvi al meglio. È importante sapere che un contratto preliminare eseguito da un Notaio è sempre raccomandabile e che in qualsiasi caso è un vostro assoluto diritto richiedere di poter procedere con la sottoscrizione dello stesso mediante studio notarile di vostra fiducia al fine di tutelare i vostri interessi. 



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Art. 1756 c.c. - Il Rimborso Spese



Articolo 1756 c.c. - Rimborso Spese

Premessa:
Il mediatore nel momento in cui viene incaricato di immettere un immobile sul mercato immobiliare, sopporta delle spese per attività che possono rivelarsi utili per la parte anche se l'affare non è concluso: pertanto, non appare opportuno che a sopportarle sia, in ultima istanza, il mediatore stesso. Se così fosse la parte che conferisce l'incarico potrebbe concedere l'incarico stesso al solo scopo di scaricare sul mediatore queste spese.

La Legge cosa dice ?
Dispositivo dell'art. 1756 Codice Civile

"Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare [1755] non è stato concluso".

Spiegazione dell'articolo 1756 c.c.

Diritto del mediatore al rimborso delle spese

Nonostante l'articolo 1756 sia redatto in forma positiva, stabilendo che al mediatore spetta il rimborso delle spese soltanto da parte di colui che gli ha dato incarico di effettuarle, la norma ha in verità una portata piu generale. Da essa infatti si desume che, di regola, all'intermediario non compete alcun rimborso delle spese, cui va incontro durante lo svolgimento delle trattative e per effetto delle medesime.

principio era stato espressamente codificato nell'art. 81 del progetto compilato dalla Commissione e nell'art. 95, I comma, del progetto ministeriale. Ma, come si è detto, risulta implicitamente anche dalla disposizione che ora si commenta e dai chiarimenti che si leggono nella Relazione. Tale principio, anche nella legislazione attuale, è perfettamente coerente, da un lato, con l'autonomia del mediatore rispetto ai futuri contraenti, con i quali, per conservarsi tale, non deve avere, come si è visto, rapporti di collaborazione, di dipendenza, o di rappresentanza; e, dall'altro, col rischio che egli assume in dipendenza della sua specifica funzione.

Pertanto non ha altro diritto che quello di farsi liquidare la provvigione, se e in quanto si sia concluso il contratto principale. L'incarico infatti si differenzia del mandato, che ammette la rivalsa delle spese, qualunque sia la lesito dell'affare, ovvero sia che l'affare si concluda oppure non si concluda.

Il mediatore nell'espletamento delle pratiche necessarie al tentativo della conclusione dell'affare, potrebbe comunque risultare come mandatario per tanto potrebbe richiedere oltre il semplice rimborso delle spese.
Per questo e altri motivi, in un incarico di mediazione, conferito in forma esclusiva, sovente si inserisce la nota che il mediatore,  rinuncia sin da subito al rimborso delle spese, dando vita ad un accordo che in cambio dell' esclusività annulla qualsiasi possibile rivalsa in caso di mancata conclusione dell'affare.
Questo passaggio esclude a priori qualsiasi ipotesi che l'incarico possa essere considerato come un mandato.

Differenza principale tra Incarico e Mandato

La differenza più evidente tra incarico e mandato (art. 1720) è rappresentata dal fatto che un mandato presuppone in modo automatico che il mediatore venga pagato sia che concluda un affare sia che non lo concluda, mentre un incarico potrebbe piuttosto solo dar vita ad un rimborso spese, salvo non si incorra nelle casistiche indicate nella penale, e se sottoscritto in forma esclusiva, sovente il mediatore indica che rinuncia sin da subito a qualsivoglia rimborso spese in virtù appunto dell' esclu LA NOSTRA AGENZIA sività conferita. 

LA NOSTRA AGENZIA 

Noi personalmente in caso di incarico esclusivo, precisiamo già in fase di sottoscrizione dello stesso, che rinuciamo espressamente a qualsivoglia rimborso spese nel caso in cui l'affare non dovesse concretizzarsi. Ovviamente rimarrà l'obbligo del corrispettivo di una penale nei casi previsti e indicati sempre all'interno dell'incarico stesso e contrari alla buona fede contrattuale o agli accordi stabiliti oltre che alle normative atte a regolare l'incarico stesso. 



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domenica 17 aprile 2022

Art. 1341. (Condizioni generali di contratto).

Art1341. (Condizioni generali di contratto).
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

Dispositivo dell'art. 1341 Codice Civile

Le condizioni generali di contratto [1342, 1679, 2211] predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza [1176, 1370].

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità [1229], facoltà di recedere dal contratto [1373] o di sospenderne l'esecuzione [1461], ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze [2965], limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni [1462], restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi [1379, 1566, 2596], tacita proroga o rinnovazione del contratto [1597, 1899], clausole compromissorie [808 c.p.c.] o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria [1370; 6, 28, 29, 30, 413 c.p.c.](3).




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sabato 16 aprile 2022

A chi spetta la provvigione in caso di "pluralità di mediatori"?

A chi spetta la provvigione in caso di pluralità di mediatori?

L’art. 1758 cc prevede che se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.

Dispositivo dell'art. 1758 Codice Civile (Fonte Brocardi)

"Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori(1), ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione [1755](2)."

Note:
(1) L'ipotesi considerata dalla norma è quella in cui tutti i mediatori intervangono per mettere in contatto le parti, cioè quella in cui tutti hanno contatto con le parti. Se, invece, uno solo di essi ha un rapporto diretto con le parti e lo stesso, successivamente, incarica altri mediatori, si configura un mero rapporto interno tra i mediatori (c.d. mediazione indiretta), che non dà loro diritto al compenso da parte degli stipulanti.

Al seguente link, viene spiegato in modo dettagliato e soprattutto dal punto di vista prettamente legale, le varie situazioni che potrebbero presentarsi e le possibili soluzioni verificabili, ovviamente ogni situazione è considerata a se stante e indipendente e potrebbe avere risvolti differenti in base anche al pensiero dell'eventuale intervento di un giudice, per definire la eventuale diatriba.

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-xi/art1758.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_prec_dispositivo



PENSIERO GENERALE IN GIURISPRUDENZA:
In giurisprudenza è pacifico il principio generale secondo cui da un medesimo rapporto mediatorio non possa che nascere il diritto ad un solo compenso (Provvigione).

Sul punto gioverà qui richiamare il principio espresso costantemente dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori sorge, a norma dell'art. 1758 c.c., solamente quando essi (i mediatori) abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesaovvero autonomamentema giovandosi l'uno dell'attività espletata dall'altro, alla conclusione dell'affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo.
Non sussiste, invece, il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto d'iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore.”

IN BREVE:
La conclusione dell’affare non genera il diritto a più provvigioni, la provvigione da pagare sarà una sola ma andrà divisa pro quota tra i mediatori intervenuti e sarà dovuta anche nel caso in cui gli stessi non abbiano agito di comune intesa ma comunque giovandosi l'uno dell'attività espletata dall'altro.


CASISTICHE PARTICOLARI E COMPLESSE:
IN CASO DI SITUAZIONI AL "LIMITE", dove si possa presentare una situazione particolare è bene informarsi con il proprio avvocato di fiducia, ricordando sempre che comunque in base alla documentazione alla specifica situazione e ad una serie di varie ed eventuali, se si decidesse di intraprendere una azione legale , sarà il giudice a stabilire per equità la giusta decisione.

Il Consiglio
Nel caso in cui vi troviate in una posizione non chiara o soggetta ad interpretazione, il mio consiglio è quello di richiedere un incontro con i mediatori coinvolti in modo da poter trovare una soluzione equa per tutti ma ricordando che mediamente un consumatore, potrà essere chiamato a pagare un compenso (una provvigione) per tanto ricordando che nella peggiore delle ipotesi, per correttezza voi vi siete posti il problema, ma adesso sta ai mediatori trovare un giusto accordo per la divisione della provvigione o per eventuali rimborsi spese, altrimenti sarete purtroppo obbligati ad agire per vie legali.

IL MIO PUNTO DI VISTA:
Dal mio punto di vista, ritengo che alcune situazioni spesso nascano per l'ingordigia di alcuni colleghi e che bisognerebbe sempre ricordare che il cliente non deve pagare errori di mediatori voraci di incassare la provvigione , perché alla fine al cliente interessa acquistare o vendere una casa e non può e non ha interesse a conoscere le eventuali problematiche tra mediatori. 


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mercoledì 13 aprile 2022

La CILA



La CILA (Comunicazione Inizio lavori asseverata) serve se hai intenzione di svolgere alcuni lavori di manutenzione straordinaria nel tuo immobile o nel condominio in cui abiti.

È importante sapere che ci sono alcune dichiarazioni da presentare al Comune per poter svolgere i lavori di ristrutturazione nel rispetto delle normative e senza il rischio di imbattersi in situazioni spiacevoli negli anni successivi.
Per quanto riguarda i lavori di manutenzione straordinaria, si potrà imbattersi in 2 casi:
- CILA edilizia per i lavori leggeri.
- SCIA per quelli più invasivi.(vedremo in altro post di cosa si tratta).

La CILA è una procedura certamente più veloce perché si tratta di una semplice comunicazione che asseverata da un tecnico ti permetterà, dopo averla consegnata, di iniziare i lavori fin da subito senza dover attendere l' autorizzazione.
N.B.: La CILA  a seconda del comune e del suo regolamento può prevedere diverse tempistiche di esecuzione e diversi tempi di eventuali proroghe.

Quando è possibile utilizzare la CILA?
Potrai utilizzare la CILA nei casi in cui i lavori che si andranno a realizzare saranno considerati "basilari", ovvero quando il progetto non andrà a modificare l'aspetto e la struttura del tuo immobile. Ad esempio potrai presentare la CILA se hai deciso di ristrutturare la tua casa e magari hai deciso di apportare alcune piccole modifiche interne (spostare un tramezzo, demolire una apertura e/o spostarla ecc ecc, ovviamente avendo rispetto delle norme).

Altri esempi possono essere riassunti nella seguente lista :
Nel dettaglio, ecco quando farla:

- interventi di manutenzione straordinaria che non modifichino la struttura;
- piccole ristrutturazioni che non coinvolgano parti strutturali.
- abbattimento di barriere architettoniche anche con modifiche alla sagoma dell’edificio, come l’installazione di ascensori esterni.
- realizzazione di pertinenze minori con volume minore del 20% dell’immobile principale.

- Movimentazione di terra non inerente all’attività agricola;
- Costruzione di serre con muratura.

Il geometra, l'architetto o l'ingegnere a cui ti affiderai per presentare la CILA, si assicurerà che la stessa sia in regola con le normative e dichiarerà per tanto:

- La conformità ai regolamenti edilizi
- La conformità agli strumenti urbanistici
- L’esclusione dal progetto delle parti strutturali dell’edificio.
Inoltre si occuperà di reperire tutta la documentazione necessaria per la sua presentazione e di espletare la pratica al fine di mettervi in regola sotto ogni aspetto.

Che differenza c'è tra CILA e CILA in sanatoria?

La CILA viene presentata nel momento in cui decidi di realizzare lavori di manutenzione straordinaria. La Cila in sanatoria è invece necessaria se, per vari motivi, i lavori non vengono comunicati prima di eseguirli e si intende regolarizzare il nuovo stato dell'immobile, magari al fine della compravendita dello stesso.

Il Consiglio:
Nel caso in cui decidiate di eseguire dei lavori nella vostra abitazione, prima di procedere è assolutamente necessario sentire un tecnico esperto che possa indicarvi i vari scenari e che possa aiutarvi a non commettere errori che potrebbero crearvi problemi in un futuro.


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La Cila in Sanatoria



Cos’è la CILA in sanatoria?
La CILA in sanatoria è una multa applicata per regolarizzare abusi minori relativi a lavori di manutenzione straordinaria non dichiarati in precedenza.

La CILA in sanatoria (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata tardiva o postuma) è pertanto una comunicazione da inviare al proprio comune in caso di lavori eseguiti per i quali non è stata trasmessa alcuna nota al comune.

Vista la natura di questa pratica, la stessa è conosciuta anche come CILA "tardiva" o CILA "per lavori già eseguiti".

Importante:
La CILA in sanatoria non va confusa con il condono edilizio, ricordando che il condono appartiene a leggi speciali che si sono verificate in particolari periodi storici e che oggi non esiste alcun condono. 

Quando e come fare la CILA in sanatoria?

Come la CILA edilizia, anche la CILA in sanatoria va presentata nel caso siano state compiute o siano in corso d’opera delle modifiche non strutturali o di volume dell’immobile, ad esempio:

-Spostamento o costruzione di tramezzature (anche se in cartongesso)

-Creazione o chiusura di porte all’interno dell’immobile e non su murature portanti

-Ristrutturazione o rinnovo di impianti elettrici, fognari e idrici.

Per eseguire una CILA in sanatoria dovrai ricorrere a un tecnico "esperto", sia esso un architetto, un ingegnere o un geometra.
Il quale reperirà, mediante un accesso agli atti,  tutta la documentazione per ricostruire lo storico dell’immobile (varianti, permessi di costruire e pratiche edilizie).
Successivamente a questa fase seguirà quella di rilievo dello stato attuale per il confronto e la definizione delle modifiche da sanare.

Infine il tecnico presenterà al comune la CILA in sanatoria.

Quanto costa una CILA in sanatoria?

L’oblazione a carico del committente per la CILA in sanatoria è di 1.000 € (mille//00 euro), a cui andrà aggiunto il compenso del professionista (geometra  architetto, ingegnere)che seguirà le pratiche oltre ai vari costi di segreteria e di eventuali presentazioni di nuove schede catastali, aggiornate allo stato di fatto.

Nota bene:
Se la Cila viene presentata durante i lavori e prima della fine degli stessi, la sanzione può essere ridotta di 2/3.

A CHI RIVOLGERSI?
Come anzi detto, sarà necessario rivolgersi ad un tecnico che sia abilitato e possibilmente esperto in materia di pratiche edilizie, che potrà indifferentemente essere un Architetto piuttosto che un Ingegnere o un Geometra.

Se vuoi vendere l'immobile:
Prima di immettere un immobile sul mercato immobiliare è consigliabile richiedere una consulenza ad un proprio tecnico di fiducia, in modo da conoscere eventuali problematiche e possibili costi ,costi che sarà importante tenere in considerazione in caso di compravendita immobiliare, ma soprattutto è importante far verificare la situazione da un tecnico esperto che possa fornirvi oltre i costi vari ed eventuali,  possibili tempistiche per sistemare la situazione e soprattutto, nei casi più complessi,  possibili soluzioni ad eventuali problematiche.
Il tempo i costi e la conoscenza ti saranno certamente utili per valutare al meglio eventuali interessamenti al tuo immobile, evitando di trovarsi in situazioni complicate.
Un buon agente immobiliare, mediamente è in grado di dirti sin dal primo incontro se è fondamentale chiamare quanto prima un tecnico di fiducia oppure no, pertanto se vi viene detto, prendete un tecnico, ascoltatelo! Prevenire è meglio che curare, come dice una nota pubblicità...

Agenzia Immobiliare Casaproject Legnano Legnano (MI) , via B.Buozzi n.13 ; 20025 Telefono: 0331.402168 ; Cell: 345.0493853 Post inserito da: Ruggeri Daniele - Agente Immobiliare Abilitato C.C.I.A.A. di Milano

La Sanatoria Edilizia



La sanatoria edilizia


Sanatoria Edilizia: cos’è?

La sanatoria edilizia è un provvedimento amministrativo che permette, di sanare le situazioni in cui lo Stato di Fatto dell’immobile non è conforme allo Stato di Progetto, di cui ai relativi permessi di costruire depositati presso il comune di appartenenza.

IMPORTANTE :
È importante ricordare che il catasto e di conseguenza la scheda catastale non si può considerare probatoria di alcunché, pertanto avere una scheda catastale uguale allo stato di fatto non garantisce in alcun modo la conformità urbanistica di alcun immobile.



COME SI ATTUA UNA SANATORIA?
Tale provvedimento si attua attraverso una Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata), o una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) ad opera di un Tecnico abilitato per conto del proprietario dell’immobile da sanare.
Sarà pertanto importante richiedere assistenza di un tecnico che sia un geometra, un architetto o ingegnere, in modo da poter verificare nel migliore dei modi la situazione del vostro immobile e possa verificare la miglior strada da percorrere nel caso si renda necessario, eseguire una Sanatoria.

COME SI PUÒ VERIFICARE LA SITUAZIONE DEL PROPRIO IMMOBILE?

Premessa: Le non conformità sono a tutti gli effetti, degli illeciti penali, ed è possibile che tali illeciti vengano ‘ereditati’ perché già presenti e per questo spesso  sottovalutati, dato che un normale committente non ha gli strumenti per riconoscerli.

Per verificare che la situazione catastale sia in ordine con lo stato di fatto e con l'urbanistica depositata presso il comune di appartenenza del vostro immobile, sarà sufficiente richiedere un accesso agli atti.
Il consiglio è di farsi aiutare da un esperto di propria fiducia che possa eseguire le corrette verifiche e darvi un parere tecnico e professionale sulla situazione inerente al vostro immobile.
È importante che l'ultimo disegno approvato depositato presso il comune di appartenenza del vostro immobile, corrisponda allo stato di fatto dello stesso. Per tanto l'oggetto da tenere in considerazione è il disegno approvato e "concesso" presente in comune e non la scheda catastale che se difforme o differente dovrà essere eventualmente aggiornata ma che non attribuisce in alcun modo valore alcuno in termini di urbanistica.
Infatti il catasto è da ritenersi valido ai solo fini tributari e non urbanistici.

RISCONTRARE DIFFORMITÀ È UNA SITUAZIONE CHE SI VERIFICA DI SOVENTE O UNA RARITÀ?

In verità spesso si incontrano difformità più o meno lievi ma anche importanti,  soprattutto negli immobili del passato (ovvero pratiche risalenti magari agli anni 70 o 80 ma anche precedenti o successive.  Per tanto non è inusuale riscontrare difformità comr ad esempio una cucina posizionata al posto di un soggiorno, oppure un bagno con dimensioni diverse rispetto al progetto, oppure porte o finestre murate e riaperte in posizioni diverse.

È importante sapere che sia la difformità di una semplice porta o difformità maggiori (come un aumento di volume di un intero condominio o di una villetta), sono tutte da ritenersi illeciti e perciò da assoggettarsi a sanatoria.

La presenza di difformità, è molto frequente nel panorama edilizio italiano e anzi, è quasi più raro il contrario, ovvero non riscontrare difformità.  Mediamente su 10 immobili che vengono immessi sul mercato immobiliare, 7 presentano difformità, più o meno gravi, dallo spostamento di una semplice porta interna sino ad avere verande chiuse con aumenti di volumetria piuttosto che abitazioni traslate sul suolo o situazioni al limite della sanabilità, per questo è importante far verificare sempre da un tecnico di propria fiducia il tutto, in modo da conoscere nel più breve periodo possibile gli eventuali abusi e i conseguenti costi per procedere con la sanatoria. Raramente risultano insanabili, di norma quasi tutto può essere sanato salvo situazioni davvero gravi dove si può persino dover ricorrere alla demolizione di parti di immobili o peggio alla demolizione di tutto l'immobile, situazione rare ma non impossibili, considerando soprattutto che un tempo veniva eseguito tutto con minor attenzione e spesso in corso d'opera il committente o l'impresario edile modificava parte o nei casi più gravi ,di molto, l'esecuzione dei lavori, variando in modo complesso e totalmente differente dal progetto approvato.
Una buona regola è certamente quella di incaricare un tecnico di fiducia che possa darvi una reale valutazione della situazione urbanistica del vostro immobile. In alcune regioni italiane per esempio è obbligatorio allegare agli atti di compravendita una relazione tecnica urbanistica, purtroppo in Italia non si sa bene il motivo, questo obbligo è limitato ad oggi solo ad alcune regioni e province ma dovrebbe invece essere obbligatoria in tutto il paese...





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domenica 10 aprile 2022

L'IPOTECA

L'IPOTECA



L’ipoteca è un diritto reale di garanzia che consente al creditore di aggredire il bene ipotecato del debitore anche prescindendo da eventuali distinti trasferimento dello stesso al fine di recuperare il proprio credito con la vendita del bene medesimo.

Il diritto d’ipoteca viene – nell’ipotesi più diffusa – concesso in occasione della stipulazione di un contratto di mutuo a garanzia della restituzione della somma dovuta all’istituto di credito. L’importo dell’ipoteca è superiore all’importo della somma ricevuta a titolo di mutuo, in quanto garantisce non solo la restituzione di quest’ultima, ma anche di interessi e spese legali che l’istituto di credito dovesse sostenere per il recupero del credito in caso di mancata restituzione

Si costituisce mediante iscrizione nei pubblici registri a norma dell’articolo 2808 comma 2 c.c, ha effetto per 20 anni salvo che non venga rinnovata ed è caratterizzata dal diritto di sequela poiché segue il bene su cui grava anche quando questo cambia proprietario.

Esistono 3 tipi di ipoteca

- Ipoteca volontaria, che si basa su un contratto tra debitore e creditore o su un atto unilaterale (escluso il testamento) del debitore. Ai fini dell’iscrizione, il contratto o l’atto unilaterale devono essere redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un Notaio a pena di nullità 

- Ipoteca giudiziale, si basa su un decreto ingiuntivo reso esecutivo o, in alternativa, su una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro o all’adempimento di un’altra obbligazione o, ancora, al risarcimento del denaro da liquidarsi successivamente (art. 2818 c.c.)

- Ipoteca legale, si basa esclusivamente sui casi previsti dalla legge. In particolare hanno diritto ad essa il soggetto alienante che non sia stato pagato dall’acquirente oppure ciascun coerede per gli immobili dell’eredità a garanzia del pagamento dei conguagli in denaro spettanti ad ognuno

Affinchè l’ipoteca volontaria o giudiziale venga ad esistenza mediante l’iscrizione nei Pubblici Registri, saeà necessario presentare al Conservatore, il titolo per ottenerne la costituzione, ovvero, il contratto, l’atto unilaterale, la sentenza, il decreto ingiuntivo o l’atto di alienazione.

IMPORTANTE: seguito della riforma introdotta dalla legge n. 52 del 1985, vi è una diversa regola per quanto riguarda l’ipoteca legale a favore dell’alienante o del coerede: qui il Conservatore, nel trascrivere l’atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d’ufficio l’ipoteca in questione a meno che dal titolo o da separato atto pubblico o scrittura privata autenticata risulti che vi è stata rinuncia alla stessa.
Per questo motivo negli atti notarili di compravendita è riportata la formula secondo cui “il venditore rinuncia all’ipoteca legale”.

Il NOTAIO è essenziale per:
- Iscrivere Ipoteca volontaria
- Restringere l' Ipoteca
- Cancellare l'ipoteca (ad eccezione delle ipotesi di cui all’art. 40-bis TUB)

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Consolidamento d'ipoteca

Consolidamento d'ipoteca



Ai sensi e per gli effetti del Testo Unico Bancario (art. 39) le ipoteche iscritte a garanzia di prestiti e mutui non possono essere assoggettate a revocatoria fallimentare quando sono iscritte 10 giorni prima dalla pubblicazione di sentenza di fallimento: questo è il cosiddetto consolidamento dell’ipoteca. Per questo motivo alcuni istituti di credito attendono undici giorni dall’iscrizione dell’ipoteca per erogare la somma concessa a mutuo.
Risulta pertanto opportuno concordare preliminarmanete con il soggetto mutuante le modalità di erogazione.

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SOSTITUZIONE DI IPOTECA

SOSTITUZIONE DI IPOTECA



In molti si chiedono se sia possibile spostare l’ipoteca iscritta su un bene immobile su altro bene,  diciamo che tecnicamente sarebbe persino possibile, ma.. ma c'è un ma...
Infatti la sostituzione d’ipoteca è un’ipotesi che non è espressamente contemplata dal nostro ordinamento. Non è infatti possibile cambiare il bene oggetto d’ipoteca con un altro.

Esiste però una soluzione tecnica, che è ritenuta necessaria, e che consiste nek seguire uno specifico iter. La soluzione è strutturata in un atto di cancellazione d’ipoteca sul vecchio bene cui segue una nuova concessione d’ipoteca sul nuovo e diverso bene. Si può in questo caso, prevedere che l’assenso alla cancellazione sia condizionato alla valida iscrizione della nuova ipoteca.

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RINNOVAZIONE D' IPOTECA

RINNOVAZIONE D' IPOTECA




L’ipoteca è un diritto reale di garanzia che dura 20 (venti) anni; in pratica decorso detto termine se non viene rinnovato.. decade e il bene torna libero da gravami.

Nell’ipotesi di ipoteca volontaria a garanzia di mutuo bancario avente durate maggiore ( es. 25 o 30 anni) è l’istituto di credito stesso che alla scadenza del ventennio chiede alla Conservatoria di rinnovare fino alla scadenza del finanziamento l’ipoteca, senza atto notarile ma con costi a carico del cliente.

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Informazioni sull' "AVVENUTA STIPULA"

Cos'è la Dichiarazione sostitutiva di AVVENUTA STIPULA?

È un documento che sovente rilascia il Notaio al termine dell'atto notarile, tale documento attesta l'avvenuta stipula dell'atto notarile.
Sostanzialmente è un atto formale che attesta nei confronti di terzi (enti, uffici ecc) che un soggetto ha acquistato un determinato immobile e che l'altro soggetto della compravendita ha ceduto un determinato immobile.
Questo documento crea un certo vantaggio al soggetto acquirente, che altrimenti dovrebbe attendere la registrazione dell'atto definitivo di compravendita per procedere ad alcune semplici volture o comunicazioni.

TUTTI I FORNITORI DI SERVIZI CHIEDONO QUESTO DOCUMENTO?
In generale no, però nella maggior parte dei casi ,alcuni enti lo prevedono nella loro modulistica o comunque lo ritengono indispensabile, anche se in verità è una richiesta sovente molto border line e pretenziosa, ma tanto è, se un fornitore di servizi vi chiede tale documento per allacciamenti, volture o simili, vi ritroverete certamente obbligati a fornirlo per poter accedere ai vari servizi.

È UN OBBLIGO DEL NOTAIO RILASCIARE TALE DOCUMENTO?

Ovviamente No!
Però  si può dire che questo documento sia la quasi normalità, ma deve essere vista come una cortesia che il Notaio fa ai clienti, soprattutto per permettere loro di poter procedere con eventuali volture (gas, luce, internet etc) o comunicazioni, in quanto, come sopra detto, spesso alcune società di servizi e taluni amministratori la ritengono necessaria ai fini delle procedure di allacciamento a servizi o ai fini anagrafici del condominio.

IL NOTAIO NON POTREBBE RILASCIARE SEMPLICEMENTE UNA COPIA DELL'ATTO (Rogito)?

No, non può, non subito non nell'immediato
Infantti il Notaio, non può rilasciare una copia dell'atto notarile al termine della compravendita, perché sarebbe contrario alla legge non essendo il rogito registrato e completato di tutti i dati di registrazione.
Come ben spiega l'articolo:
- art 66 dpr 131/86 che recita:
"I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l'ammontare dell'imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta."



QUANTO TEMPO CI VUOLE ALLA REGISTRAZIONE DEL "ROGITO"?
Il Notaio nel documento denominato per semplicità "Avvenuta Stipula" ovviamente non può indicare i termini di registrazione, non essendo l'atto stesso non ancora registrato.
Le tempistiche per la registrazione potrebbero essere di diverse settimane, per ovviare al problema di volture e simili,  rilascia tale documento (avvenuta stipula) in modo da agevolare le parti nelle prassi canoniche di cambio utenze, di anagrafica condominiale e così via dicendo. E' assolutamente importante, qualora non sia ben chiaro e sia ritenuto necessario dall'acquirente, richiedere al Notaio rogante se al termine della stipula notarile, rilascerà tale documento denominato "avvenuta stipula"

A CHI VIENE RILASCIATA?
Mediamente l'avvenuta stipula viene rilasciata ad entrambi i contraenti e alcuni notai ne danno persino una copia all'agenzia immobiliare che non ha alcun obbligo di avere ma che risulta gesto gradito perché riepilogativo della compravendita da archiviare.

HA UN COSTO?
Nel preventivo notarile fornito al suo cliente, mediamente il costo per il rilascio di tale documento è già compreso, però ovviamente non essendo un obbligo del Notaio rilasciare questa attestazione, potrebbe richiedere un costo aggiuntivo per la stesura del documento. 


Cosa bisogna fare per averne una copia?
Sicuramente nel caso si voglia avere una copia dell'avvenuta stipula, sarà importante richiedere al Notaio rogante, se, è sua consuetudine redarla e se a fine atto, ne consegna una copia ad entrambe alle parti ed eventualmente se redarre questo documento abbia un costo aggiuntivo.


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A chi spetta la copia del Rogito e il venditore puo' averne una copia ?

A CHI SPETTA LA COPIA DELL'ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA?

La copia dell' atto notarile spetta certamente all'acquirente perché la stessa è di norma pagata nel costo complessivo dell'atto ed è pattuito nel prezzo concordato con lo studio notarile .


IL VENDITORE HA DIRITTO AD AVERE COPIA DELL'ATTO DI VENDITA?

La risposta di base è certamente:"NO", però va detto che il venditore, come chiunque altro, ha diritto ad ottenere copia dell'atto  SE RICHIESTA.
Per tanto è cortesia, ma non obbligo del notaio farla avere gratuitamente e al fronte di tale richiesta sarebbe un suo assoluto diritto chiedere un pagamento per rilasciarne copia conforme.



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venerdì 17 settembre 2021

Residenza e Prima Casa

Ipotizzando che una ersona con residenza nella sua prima casa si sposi n separazione dei beni e decida di andare ad abitare nella casa di proprietà del coniuge, la stessa persona potrebbe mantenere la residenza nella sua prima casa ?

Si, certamente, nessuno glielo impedirebbe.

Lo può fare anche se rientra nel quinquennio del suo acquisto?

Si, lo può fare.


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venerdì 2 luglio 2021

Acquisto di un immobile, dove il venditore rivende, prima dei 5 anni

DOMANDA
Se acquisto un casa, dove il venditore la rivende entro 5 anni e dove per lui è una abitazione principale con un numero di mesi di residenza che superano quelli di non residenza.
La vendita è soggetta a plusvalenza?
Il venditore dovrà pagare solo l' imposta di registro?



RISPOSTA
No assolutamente, il venditore nel caso non fosse possibile dimostrare che l'immobile che ha venduto prima dei primi 5 anni, dovrà pagare la sola differenza di imposta tra il 2% (imposta di registro agevolata per acquisto prima casa) e il 9% oltre ad eventuali more .

COME PUÒ EVITARE DI PAGARE LA DIFFERENZA DI IMPOSTE?
Nel caso in cui, non sia in grado di dimostrare che l'immobile acquistato come prima casa e rivenduto prima dei 5 anni famosi, sia stato da lui abitato per la metà dei Giorni più 1, il venditore potrà evitare di pagare la differenza di imposta, riacquistando una qualsiasi altra prima casa sul territorio nazionale entro 12 mesi dalla data di stipula della vendita del suo immobile. In quel caso non solo non pagherà alcuna differenza di imposta ma avrà persino diritto ad un credito di imposta.

ESEMPIO
Rossi Mario acquista una prima casa nel 2017, l'immobile viene acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa e pagando una imposta di registro di 1500 euro. Nel 2021, esattamente il giorno 15 giugno 2021 Rossi Mario vende l'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa a Bianchi Luca.

OPZIONE 1) Rossi Mario può dimostrare di aver abitato in quell' immobile per la metà dei giorni più 1, per tanto decide di non riacquistare alcun altro primo immobile e non pagherà la differenza di imposta di registro dal 2% al 9% .

OPZIONE 2) Rossi Mario riacquista entro il 15 giugno 2022, un altro immobile da adibire a sua prima casa, dove l'imposta di registro ammonta a 1000 euro.
Rossi Mario ha diritto ad un credito di imposta, per tanto avendo pagato 1 anno prima euro 1500 non dovrà versare alcuna altra imposta di registro e potrà così usufruire del credito di imposta. 
NB. Non ha diritto a ricevere in restituzione della differenza di imposta ma ha solo diritto al mandare in detrazione la precedente imposta di registro. 

NB: In questi casi prima di commettere errori è consigliabile richiedere il parere ad un esperto del settore, meglio un notaio ovviamente ma potrebbe benissimo andare bene chiedere ad un commercialista o ad un bravo agente immobiliare. 

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Calcolo valore Catastale immobile

Calcole Imposte Compravendita Immobiliare

NB.: Il presente è al fine puramente indicativo, per ricevere un reale valore sarà necessario contattare uno studio notarile e spiegare la vostra reale situazione, in modo che lo stesso possa darvi le informazioni necessarie e corrette. 


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