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Da oltre 15 anni ci occupiamo di compravendite e locazioni immobiliari, siamo specializzati nella compravendita di immobili residenziali e ci avvalliamo della costante consulenza di geometri, architetti, certificatori energetici, studi notarili, mediatori creditizi, imprese di costruzione etc..etc.. Siamo Agenti Immobiliari che mettono al servizio del cliente la propria conoscenza maturata in anni e anni di esperienza e arricchita dalla continua formazione e dalla grande passione che nutrono per il mondo dell'immobiliare. Per informazioni: 0331.402168
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domenica 24 aprile 2022

LE PROVENIENZE - LA DIVISIONE

CAPITOLO 2 - LE PROVENIENZE

2.10 - LA DIVISIONE



Questa tipologia di contratto, è adoperato per far cessare la comunione ereditaria quando in capo a più beni si ha la pluralità di proprietari.

Per ovviare alle estenuanti divergenze che spesso accadono, o solamente per scelta, gli eredi che si trovano intestatari di beni in assenza di un testamento, possono optare per l'atto di divisione.

 

 

L'art. 732 c.c. sancisce il potere ad ogni coerede di poter cedere la propria quota, ma notificandola esprimendo un importo economico agli altri coeredi, i quali hanno il diritto di acquistarlo allo stesso importo di un terzo facendo valere il diritto di prelazione.

 

“Articolo 732 c.c.. (Diritto di prelazione). Il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione.

 

La comunione ereditaria cessa con la Divisione, ed è bene precisare che la divisione in cui non partecipano tutti i coeredi è nulla.

 

Esistono tre tipi di divisione:

·       divisione amichevole o contrattuale: é necessario solamente il consenso dei coeredi;

·       divisione giudiziale: art. 713 ss. c.c.

 

articolo 713 del codice civile, primo comma, afferma che ciascun condividente può chiedere sempre la divisione. Ciascuno di essi può fare domanda di divisione quando lo ritenga opportuno anche contro la volontà degli altri”

 

per approfondimenti sull’articolo 713 c.c. si invita a leggere il seguente link:

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iv/capo-i/art713.html

 

Viene deliberata e attuata dall'autorità giudiziale quando manca l'unanimità dei consensi e anche uno dei coeredi abbia promosso l'azione di divisione ereditaria;

 

·       divisione testamentaria: art. 734 c.c. Viene sancita direttamente dal testatore, ma è nulla se non tutti gli eredi abbiano ricevuto una quota di legittima.

 

L'articolo 734 del codice civile attribuisce al testatore la possibilità di dividere i beni ereditari. La norma recita infatti: “Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.

 

IMPORTANTE:

La divisione può essere impugnata, invocandone la nullità e può essere annullata se nata per violenza o dolo. 

E' esclusa dalla nullità l'azione di annullamento per errore. Art. 761 c.c.

 

Articolo 761 c.c. La divisione può essere annullata quando è l'effetto di violenza [1453 ss. c.c.] o di dolo [768, 1439 c.c.](1)(2). L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto [1442 c.c.].

 

N.B.: Nel caso di tale provenienza, si invita a richiedere informazioni di un esperto che possa darvi maggiori delucidazioni in merito e che possa analizzare la vostra situazione nello specifico.




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Le Provenienze - L' Usucapione

CAPITOLO 2 - LE PROVENIENZE

2.09 - L' USUCAPIONE

Usucapione


Raramente capiterà di trovarsi dinanzi ad una provenienza da usucapione, ma è importante sapere almeno di cosa si tratta.

L'usucapione, in latino usucapio, è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario basato sul perdurare per un determinato periodo di tempo del possesso su di un bene. Nel nostro paese esso è regolato dagli articoli 1158 e seguenti del codice civile.

Art. 1158 c.c.Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari.

            “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.”


A QUESTO LINK POTRETE TROVARE NUMEROSE INFORMAZIONI SULL' USUCAPIONE:

USUCAPIONE - Fonte Altalex


articolo 1159 c.c. Usucapione Decennale

1159. (Usucapione decennale). Colui che acquista in buona fede da chi non e' proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprieta' e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.

NOTA BENE:

Essendo una forma di provenienza piuttosto rara e di difficile interpretazione, potrebbe non essere semplice da comprendere, per questo è fondamentale che nel caso si sia in possesso di una tale provenienza, ci si informi per tempo per le varie casistiche ed eventuali criticità da esso derivanti. Nei casi complessi è assolutamente consigliabile richiedere una consulenza ad un legale di propria fiducia.

 

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venerdì 22 aprile 2022

Cassazione civile, sez. II, sentenza 16/03/2018 n° 6552

Cassazione civile, sez. II, sentenza 16/03/2018 n° 6552.

È dovuta la Provvigione all'agente immobiliare nel caso in cui il venditore venga a mancare e subentrino gli eredi nella conclusione dell'affare?




A questa domanda risponde la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, con la sentenza 16 marzo 2018, n. 6552.

Leggi tutto l'articolo riportato sul sito altalex.com :

https://www.altalex.com/documents/news/2018/03/21/provvigione-dovuta-anche-se-l-affare-e-concluso-da-persone-diverse

"E’ evidente quindi come la pronuncia in commento vada ad inserirsi nell’ambito di un quadro giurisprudenziale particolarmente favorevole alla posizione del mediatore, il quale vede riconosciuto il proprio diritto alla provvigione anche laddove colui il quale ha effettivamente conferito l’incarico sia venuto a mancare e dell’attività di intermediazione abbiano giovato gli eredi." Fonte: altalex.com

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Art. 1765 - Leggi speciali.

Art. 1765.
Leggi speciali.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

 

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Art. 1764 - Sanzioni.

Art. 1764. Sanzioni.

Il mediatore che non adempie agli obblighi imposti dall'articolo 1760 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5 a € 516

Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.

Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità.


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Art. 1763 - Fideiussione del mediatore.

Art. 1763.
Fideiussione del mediatore.

Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti.




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Art. 1762 - Contraente non nominato.

Art. 1762.
Contraente non nominato.

Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro risponde della esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato.

Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.


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Art. 1761 - Rappresentanza del mediatore.

Art. 1761.
Rappresentanza del mediatore.

Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento.


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Art. 1760 - Obblighi del mediatore professionale.

Art. 1760.
Obblighi del mediatore professionale.

Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:

1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione, finché sussista la possibilità di controversia sull'identità della merce;

2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero;

3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.




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Art. 1759 - Responsabilità del mediatore.

Art. 1759.
Responsabilità del mediatore.

Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.

Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.


 

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Art. 1758 - Pluralità di mediatori.

Art. 1758.
Pluralità di mediatori.

Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.



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Art. 1757 - Provvigione nei contratti condizionali o invalidi.

Art. 1757.
Provvigione nei contratti condizionali o invalidi.

Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.

Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.

La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile o rescindibile, se il mediatore non conosceva la causa d'invalidità.

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Art. 1755. Provvigione.

Art. 1755 - Provvigione.

Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.

La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.


 


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Art. 1754. Mediatore

Art. 1754. Mediatore.

È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.


 


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giovedì 21 aprile 2022

Il Contratto Preliminare Trascritto - Informazioni di Base

Premessa:
L’art. 2645 bis c.c. ha inserito il contratto preliminare tra i contratti che sono suscettibili di trascrizione, allo scopo di garantire il provvisorio acquirente dal rischio che il promissario venditore alieni a terzi il bene. 
La trascrizione produce il c.d. effetto prenotativo, ossia gli effetti della trascrizione del definitivo retroagiscono alla data di trascrizione del preliminare.

IL CONTRATTO PRELIMINARE:
E' un vincolo negoziale preparatorio, incidente sulla libertà di contrarre. E' generalmente impiegato nella prassi relativa alle compravendite immobiliari, per l’acquisto appunto di beni immobili
Consente in primo luogo di procedere alla valutazione accurata dell’affare, stipulando un contratto con le quali le parti, si obbligano a concludere successivamente un contratto definitivo di compravendita (Rogito).




Quali sono gli effetti della trascrizione del preliminare di vendita?

La trascrizione come anzi detto, consiste nell’inserimento del contratto preliminare nei Registri Immobiliari, producendo appunto un effetto prenotativo, rendendo di fatto retroattivi gli obblighi del contratto definitivo già alla firma del cosi' detto "compromesso".

E' come se tutti gli effetti del contratto definitivo venissero trasferiti al preliminare di vendita, neutralizzando così la possibilità che sull’immobile vengano iscritte ipoteche o che possa essere venduto a un altro acquirente.

"Una delle ragioni principali per la quale si procede alla conclusione del contratto di compravendita mediante la stipulazione del preliminare, attiene agli effetti protettivi che discendono dalla trascrizione." fonte: fiscomania.com


IMPORTANTE: La trascrizione del preliminare di vendita, inoltre, garantisce specifiche garanzie per l’acquirente anche in caso di fallimento del venditore e/o pignoramento dell’immobile.

Quando è obbligatoria la trascrizione del preliminare?

La stipula del preliminare di vendita è una scelta del tutto personale del venditore e dell’acquirente e la legge non impone nessun obbligo di trascrizione (salvo per la casistica che vedremo successivamente). Per altro è improbabile, ma non impossibile, che si arrivi direttamente alla stipula del rogito senza firmare alcun preliminare intermedio.

La trascrizione del preliminare non è pertanto obbligatoria in nessun caso, eccezione fatta per l'acquisto di immobili aventi concessione edilizia successiva al 16 marzo 2019, per compravendere immobili di nuova costruzione. Maggiori Informazioni al seguente Link (Clicca Qui)

Nel caso in cui, si possano avere dubbi sul soggetto venditore, la trascrizione del prelimniare è fortemente consigliata, questo per evitare problematiche successive o semplicemente una delle due parti si tiri ritiri dall'affare per qualsivoglia problematica insorta nel tempo necessario dalla sottoscrizione del preliminare alla sottoscrizione del rogito Notarile.

N.B.: La trascrizione non va confusa con la registrazione del preliminare, che invece, è obbligatoria e serve a dare una datazione certa al documento.

Trascrizione del preliminare di vendita e pignoramento

Cosa succede in caso di pignoramento se è già avvenuta la trascrizione del preliminare di vendita sull’immobile?

La trascrizione del contratto preliminare "protegge"* l’acquirente da eventuali pretese dei creditori, in quanto si tratta di un documento ufficiale, stipulato di fronte a un notaio e inserito nei pubblici registri.
* n.b.: Tutela e protegge l'acquirente, salvo casistiche particolari, nel caso di particolari casistiche è bene consultare un professionista quali Notaio e Commercialista, in modo da conoscere sin da subito se possano esistere particolari condizioni, ove la trascrizione non sia in grado di tutelare le parti.

Cosa succede se non trascrivo il preliminare?

Come abbiamo anzidetto, il preliminare non trascritto non ha effetto immediato nei casi di pignoramenti successivi alla trascrizione della domanda giudiziale. Questo significa che potrà avere effetto contro i creditori solo successivamente la trascrizione della domanda giudiziale.

Viceversa, nel caso di trascrizione del preliminare notarile l’effetto contro i creditori è immediato.

Inoltre, i rischi per l’acquirente senza trascrizione notarile sono più alti, in particolare nei seguenti casi:

  • Quando è alto il lasso di tempo tra la sottoscrizione del contratto preliminare e la stipula del contratto definitivo di compravendita (rogito). 

  • Quando è alto l’importo da versare come caparre/acconto/integrazioni di caparra.

  • Nei casi in cui si sospetta l’insolvenza del soggetto venditore, ad esempio un soggetto esposto a rischio fallimento o situazioni di insolvenza in generale.
Chi può fare la trascrizione del preliminare?

La trascrizione del contratto deve essere eseguita dal Notaio che ha autenticato il preliminare di compravendita entro 30 giorni dalla stipula dello stesso.

Ovviamente prima viene trasmessa la trascrizione meglio è, infatti, l’effetto prenotativo del preliminare entra in atto dal momento della trascrizione.

E' Obbligatorio utilizzare un Notaio?
Se si intende trascrivere il preliminare di compravendita, SI E' OBBLIGATORIO, se invece si vuole semplicemente sottoscrivere un contratto preliminare, in tal caso non è obbligatorio avvalersi di un Notaio, ma sarà necessario registrare il contratto stesso, presso l'agenzia delle entrate di competenza. Come gia' detto pero' la trascrizione è cosa ben diversa dalla registrazione.

Differenza tra trascrizione e registrazione del preliminare?

Spesso si tende a confondere la trascrizione e la registrazione del preliminare. I due termini hanno significati molto diversi. Mentre infatti la trascrizione è facoltativa, la registrazione del preliminare è un atto obbligatorio.

La registrazione del preliminare serve a dare una datazione certa al documento, che può essere redatto anche privatamente senza l’intervento del notaio. In quest’ultimo caso sarà necessario che qualcuno trasmetta la registrazione all’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla firma, pagando la relativa imposta di registro. 
IMPORTANTE: La mancata registrazione del preliminare di vendita costituisce un’evasione fiscale e rende nullo il preliminare stesso (compromesso).

Quanto tempo dura la trascrizione del preliminare di vendita?

La trascrizione del preliminare di vendita dura fino a 3 anni dalla data della trascrizione.

NOTA BENE: Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo non si è ancora giunti alla stipula del rogito o di un altro atto che costituisca comunque l’esecuzione del contratto preliminare.

Cosa bisogna fare nel caso in cui a seguito di un contratto preliminare di compravendita immobiliare trascritto, non avvenga la successiva stipulazione del contratto di definitivo di compravendita?

La soluzione migliore sarebbe quella, già in sede di stipula del preliminare presso il notaio, di far sottoscrivere anche una procura da parte dell’acquirente, da utilizzare nel caso in cui, per qualsiasi motivo si decidesse di sciogliere il preliminare trascritto, in modo da poter procedere in tempi brevi con l’eventuale cancellazione della trascrizione stessa.

Infatti nel caso in cui l’acquirente dovesse decidere di non procedere con la stipula del contratto definitivo, oltre a perdere la caparra, sarà necessario recarsi entrambi nuovamente dal Notaio per sciogliere il contratto trascritto.

In questa difficile ipotesi ma sicuramente possibile, si consiglia di interpellare il Notaio incaricato a suo tempo della redazione del preliminare trascritto e di chiedere maggiori informazioni in merito, nel caso in cui non abbiate ancora sottoscritto il preliminare trascritto, sarà buona idea, chiedere della possibilità di avere una procura come indicato nella risposta sopra stante.

Potrebbe essere un problema la mancata sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita?

Ovviamente si, potrebbe essere un problema e non è sufficiente predisporre una caparra alta per risolvere la situazione in tempi brevi e ritenersi così liberi di procedere con altro o successivo acquirente. Le tempistiche per la decadenza della trascrizione come scritto qualche riga sopra, sono piuttosto lunghe, per tanto è bene sapere che nel caso non si dovesse procedere con la stipula del contratto definitivo con l'acquirente con il quale avete sottoscritto un preliminare trascritto, sarà certamente necessario annullare la trascrizione del contratto preliminare stesso e per farlo, sarà necessario anche il consenso dell'altra parte.


Importante !!!
 
Se fosse vostra intenzione, procedere con la sottoscrizione di un contratto preliminare trascritto è bene informarsi anzi tempo presso un Notaio di fiducia che potrà illustrarvi al meglio la situazione e potrà certamente rispondere a qualsiasi vostro dubbio in merito, dandovi una consulenza a 360° e potendo permettervi di avere una idea chiara sulla procedura, sulle tempistiche, sui costi e su tutto quello che concerne un preliminare di compravendita trascritto. 

Altre Informazioni le potrete trovare al seguente link: CLICCA QUI !




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lunedì 18 aprile 2022

Nuove Costruzioni- Preliminare di compravendita - D.Lgs. 14//2019 (art. 385- art. 388)

Nuove Costruzioni- Preliminare di compravendita - D.Lgs. 14//2019 (art. 385- art. 388).


Per tutti quei Contratti preliminari e di compravendita di immobili da costruire o in costruzione successivi al 16 marzo 2019.

A tutela e protezione di potenziali acquirenti di immobili da costruire o costruendi, il D.Lgs. 14//2019 (art. 385- art. 388) ha recentemente introdotto una serie di novità per i contratti preliminari e definitivi di compravendita.
Tali novità sono entrate in vigore il 16 marzo 2019 e si rifanno a delle norme esistenti e risalenti al 2005 (art. 3 – 6 del D.Lgs. 122).

La novità più rilevante;
La novità più rilevante ha previsto che i contratti preliminari avente ad oggetto immobili da costruire o in fase di costruzione aventi concessione edilizia rilasciata dalla data del  16 marzo 2019, dovranno essere stipulati tramite un Notaio.

Inoltre con la sottoscrizione del contratto definitivo dovrà essere consegnata dal costruttore all’acquirente una polizza assicurativa (per la garanzia decennale postuma) che verrà anche annotata nel contratto. Il tutto a pena di nullità del contratto.

Le norme precedentemente introdotte (D.Lgs. 122/2005) si applicano alle seguenti tre condizioni:

1. Stipula di contratti o precontratti di compravendita o simili (ad es. il leasing), aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o altri diritti reali su immobili ad una data futura;

2. L’acquirente deve essere una persona fisica, che acquista, per se o persona da nominare, la proprietà o altro diritto reale, e il venditore deve essere un’impresa di costruzioni;

3. oggetto del contratto deve essere un immobile/edificio, per il quale la concessione edilizia è stata richiesta ma che deve essere ancora costruito o terminato (ovvero non ci sono ancora le condizioni per il rilascio del certificato di agibilità).

Queste regole sono state inserite per i seguenti motivi:

Evitare che il potenziale acquirente possa correre il rischio che il costruttore possa, dopo la firma del preliminare, trovarsi in difficoltà finanziarie o addirittura fallire.
Infatti  già nel 2005 era stato previsto l’obbligo di fideiussione e una garanzia decennale postuma alla firma del "rogito". E l'assenza di tali garanzie comportava l’annullabilità del contratto.


1. Contratti preliminari di acquisto soltanto in forma di atto notarile

Per tutti i contratti preliminari stipulati dal 16 marzo 2019, su immobili, per i quali alla stipula non sussistono i presupposti per il rilascio del certificato di abitabilità è obbligatoria la forma di atto notarile.

Senza tale requisito il contratto è nullo, tale vizio è insanabile e la nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse o persino d’ufficio.

Importante:
Tali nuove disposizioni non valgono nel caso in cui l’acquirente sia un’impresa o il venditore non sia un costruttore.

2. Validità dei Contratti di compravendita.
Potranno ritenersi validi soltanto con polizza assicurativa a garanzia decennale

Cosa succede In caso di inadempienza del venditore?

- l’acquirente potrá dichiarare il recesso dal contratto e richiedere a titolo di risarcimento degli acconti versati che venga fatta valere la fideiussione.

- Potrà concludere il contratto e farne dichiarare la nullità in un secondo momento.


3. NOTE:

1. La garanzia che il costruttore/venditore deve consegnare al promissario acquirente per gli acconti ricevuti potrà soltanto avere la forma di fideiussione bancaria o assicurativa.
2. Garanzie di altre societá finanziarie non sono considerate valide.
La fideiussione dovrà essere conforme al modello standard in vigore.

NOTA BENE :
Nel caso di situazioni particolari e poco chiare è importante rivolgersi ad uno studio notarile, che esaminata la situazione, potrà consigliarvi al meglio. È importante sapere che un contratto preliminare eseguito da un Notaio è sempre raccomandabile e che in qualsiasi caso è un vostro assoluto diritto richiedere di poter procedere con la sottoscrizione dello stesso mediante studio notarile di vostra fiducia al fine di tutelare i vostri interessi. 



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Art. 1756 c.c. - Il Rimborso Spese



Articolo 1756 c.c. - Rimborso Spese

Premessa:
Il mediatore nel momento in cui viene incaricato di immettere un immobile sul mercato immobiliare, sopporta delle spese per attività che possono rivelarsi utili per la parte anche se l'affare non è concluso: pertanto, non appare opportuno che a sopportarle sia, in ultima istanza, il mediatore stesso. Se così fosse la parte che conferisce l'incarico potrebbe concedere l'incarico stesso al solo scopo di scaricare sul mediatore queste spese.

La Legge cosa dice ?
Dispositivo dell'art. 1756 Codice Civile

"Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare [1755] non è stato concluso".

Spiegazione dell'articolo 1756 c.c.

Diritto del mediatore al rimborso delle spese

Nonostante l'articolo 1756 sia redatto in forma positiva, stabilendo che al mediatore spetta il rimborso delle spese soltanto da parte di colui che gli ha dato incarico di effettuarle, la norma ha in verità una portata piu generale. Da essa infatti si desume che, di regola, all'intermediario non compete alcun rimborso delle spese, cui va incontro durante lo svolgimento delle trattative e per effetto delle medesime.

principio era stato espressamente codificato nell'art. 81 del progetto compilato dalla Commissione e nell'art. 95, I comma, del progetto ministeriale. Ma, come si è detto, risulta implicitamente anche dalla disposizione che ora si commenta e dai chiarimenti che si leggono nella Relazione. Tale principio, anche nella legislazione attuale, è perfettamente coerente, da un lato, con l'autonomia del mediatore rispetto ai futuri contraenti, con i quali, per conservarsi tale, non deve avere, come si è visto, rapporti di collaborazione, di dipendenza, o di rappresentanza; e, dall'altro, col rischio che egli assume in dipendenza della sua specifica funzione.

Pertanto non ha altro diritto che quello di farsi liquidare la provvigione, se e in quanto si sia concluso il contratto principale. L'incarico infatti si differenzia del mandato, che ammette la rivalsa delle spese, qualunque sia la lesito dell'affare, ovvero sia che l'affare si concluda oppure non si concluda.

Il mediatore nell'espletamento delle pratiche necessarie al tentativo della conclusione dell'affare, potrebbe comunque risultare come mandatario per tanto potrebbe richiedere oltre il semplice rimborso delle spese.
Per questo e altri motivi, in un incarico di mediazione, conferito in forma esclusiva, sovente si inserisce la nota che il mediatore,  rinuncia sin da subito al rimborso delle spese, dando vita ad un accordo che in cambio dell' esclusività annulla qualsiasi possibile rivalsa in caso di mancata conclusione dell'affare.
Questo passaggio esclude a priori qualsiasi ipotesi che l'incarico possa essere considerato come un mandato.

Differenza principale tra Incarico e Mandato

La differenza più evidente tra incarico e mandato (art. 1720) è rappresentata dal fatto che un mandato presuppone in modo automatico che il mediatore venga pagato sia che concluda un affare sia che non lo concluda, mentre un incarico potrebbe piuttosto solo dar vita ad un rimborso spese, salvo non si incorra nelle casistiche indicate nella penale, e se sottoscritto in forma esclusiva, sovente il mediatore indica che rinuncia sin da subito a qualsivoglia rimborso spese in virtù appunto dell' esclu LA NOSTRA AGENZIA sività conferita. 

LA NOSTRA AGENZIA 

Noi personalmente in caso di incarico esclusivo, precisiamo già in fase di sottoscrizione dello stesso, che rinuciamo espressamente a qualsivoglia rimborso spese nel caso in cui l'affare non dovesse concretizzarsi. Ovviamente rimarrà l'obbligo del corrispettivo di una penale nei casi previsti e indicati sempre all'interno dell'incarico stesso e contrari alla buona fede contrattuale o agli accordi stabiliti oltre che alle normative atte a regolare l'incarico stesso. 



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NB.: Il presente è al fine puramente indicativo, per ricevere un reale valore sarà necessario contattare uno studio notarile e spiegare la vostra reale situazione, in modo che lo stesso possa darvi le informazioni necessarie e corrette. 


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