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lunedì 30 maggio 2022
DOCUMENTI E INFORMAZIONI DI BASE PER VENDERE CASA- 3.4 La Concessione Edilizia
martedì 10 maggio 2022
La Scheda Catastale
intendersi probatorio ma solo utile ai fini fiscali .
La scheda catastale anche detta “planimetria catastale” è un documento rilasciato dalla Agenzia delle Entrate, (ex Agenzia del Territorio), che consente di verificare la mappa in scala di uno specifico fabbricato, depositata presso l’archivio del Catasto, riporta la divisione interna dei diversi locali di un fabbricato (appartamento, ufficio, negozio, autorimessa/box, posto auto).
Con la Planimetria Catastale è anche
possibile rilevare le eventuali pertinenze del fabbricato, come ad esempio il giardino, la corte o il posto auto.
Detto questo è importante sapere che la scheda catastale di un immobile per essere definita tale
deve riportare una serie di indicazioni, mediamente le indicazioni riportate su una scheda catastale sono le seguenti:
- Generalmente si presenta in scala 1:200
- In linea di massima sono sempre presenti i dati catastali: Foglio, mappale, subalterno
- E’ indicato il piano dell’immobile
- Sovente sono indicate le altezze dei locali (soprattutto per sottotetti, taverne e simili)
Vi è una rappresentazione grafica dell’immobile che permette nella maggior parte dei casi di
determinare l’utilizzo dei locali in essa riportati (bagno, cucina, soggiorno etc…)
- Se inserita meccanicamente a catasto, la scheda catastale viene detta anche “rasterizzata” , si può comprendere da una semplice visura catastale alla voce “superficie catastale” ma talvolta non è
sufficiente a stabilirne la reale esistenza presso il catasto on-line, si differenzia dalla semplice
scheda catastale perché su un lato del foglio è riportata una bordatura di colore blu con le
indicazione relative alla scala e alla dimensione.
- Su una scheda catastale si puo’ trovare la “rosa dei venti” necessaria a stabilire l’orientamento dell’immobile .
- Sono inoltre riportati altri dati, quali ad esempio l’anno in cui è stata depositata al catasto , chi la
deposito’ e la realizzò e altre informazioni che possono variare da immobile ad immobile.
Queste e altre informazioni sono mediamente riportate su una scheda catastale.
domenica 24 aprile 2022
LE PROVENIENZE - Nuda Proprietà e Usufrutto
2.11 – NUDA PROPRIETA’ E
USUFRUTTO
Può capitare che si intenda vendere la nuda proprietà di un
immobile sul quale insiste ovviamente un usufrutto o si intenda vendere un
immobile proveniente da un ricongiungimento di usufrutto.
Per comprendere meglio di cosa stiamo parlando è essenziale
sapere cosa sono la “Nuda Proprietà”
e l’”Usufrutto”
-
LA NUDA PROPRIETA’:
“La nuda proprietà è un caso
di proprietà privata alla quale non si accompagna un diritto
reale di godimento del bene cui è relativa. Tipicamente si riferisce a un
immobile del quale si acquisisce la proprietà ma non il
diritto di usufrutto.”
-
L’USUFRUTTO:
“L'usufrutto è un diritto reale di
godimento” E’ regolato dagli articoli 981 e seguenti del codice civile . Il
proprietario di un bene gravato da usufrutto, viene denominato appunto come
sopra riportato: "nudo proprietario".
IL RICONGIUNGIMENTO:
Con la
morte dell’usufruttuario l’immobile torna di piena proprietà dell’ormai ex nudo
proprietario, per tanto la vendita non avrà vincoli di alcun tipo e/o natura.
POSSO VENDERE LA SOLA NUDA
PROPRIETA’?
La
risposta è CERTAMENTE SI! Ma è bene notare che l’immobile in quanto gravato da
un usufrutto sarà sottoposto ad una riduzione del valore di mercato, per meglio
comprendere riporto un esempio:
Ipotizzando
un valore commerciale dell’immobile di Euro 100.000 (centomila//00) con un
usufrutto vitalizio e ipotizzando l’età dell’usufruttuario in anni 50 (cinquanta
anni) si vuole determinare il valore della nuda proprietà. Il valore della nuda
proprietà è calcolata in base ad apposite tabelle che comprendono dei
coefficienti , per semplificare e rendere più rapida la soluzione, non starò ad
indicare tutta la procedura ma solamente la soluzione del quesito:
CALCOLO VALORE DI NUDA PROPRIETA' E
USUFRUTTO ESEMPIO ANNO 2020 |
|
Usufrutto Vitalizio |
|
VALORE DELLA PIENA PROPRIETA' |
€
100.000,00 |
ETA' USUFRUTTURARIO |
50 |
TASSO INTERESSE LEGALE |
0,80% |
COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE |
93,75 |
VALORE USUFRUTTO |
€
75.000,00 |
VALORE NUDA PROPRIETA' |
€
25.000,00 |
n.b.: Uno dei dati essenziali da inserire è certamente il tasso di interesse legale vigente.
Come si
può notare nell'esempio sopra riportato e dalla tabella su indicata , nel caso del nostro esempio, la Nuda
proprietà avrà un valore di Euro 25.000,00 (Venticinquemila//00) . Nello specifico, fu utilizzato il tasso di interesse legale riferito all'annualità 2020, ovviamente sara' necessario applicare il tasso di interesse vigente al momento attuale del calcolo dei valori .
IL CONSIGLIO:
Nel
caso in cui decidiate di valutare l’opportunità di compravendere la “nuda
proprietà” è consigliabile contattare un bravo agente immobiliare che possa
darvi le dovute spiegazioni e che possa ipotizzare un possibile e reale valore
di mercato della stessa.
CALCOLATORE AUTOMATICO INDICATIVO DI NUDA PROPRIETA' E USUFRUTTO
FONTE: vvocatoandreani.it/servizi/calcolo_usufrutto_nuda_proprieta.php
LE PROVENIENZE - LA DIVISIONE
CAPITOLO 2 - LE PROVENIENZE
2.10 - LA DIVISIONE
Questa tipologia di
contratto, è adoperato per far cessare la comunione ereditaria quando in capo a
più beni si ha la pluralità di proprietari.
Per ovviare alle
estenuanti divergenze che spesso accadono, o solamente per scelta, gli eredi
che si trovano intestatari di beni in assenza di un testamento, possono optare
per l'atto di divisione.
L'art. 732 c.c. sancisce
il potere ad ogni coerede di poter cedere la propria quota, ma notificandola
esprimendo un importo economico agli altri coeredi, i quali hanno il diritto di
acquistarlo allo stesso importo di un terzo facendo valere il diritto di
prelazione.
“Articolo 732 c.c.. (Diritto di prelazione). Il coerede, che vuole alienare a
un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di
alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto
di prelazione.”
La comunione ereditaria
cessa con la Divisione, ed è bene precisare che la divisione in cui non
partecipano tutti i coeredi è nulla.
Esistono tre tipi di
divisione:
· divisione amichevole o
contrattuale: é necessario solamente il consenso dei coeredi;
· divisione giudiziale:
art. 713 ss. c.c.
“ articolo 713 del codice civile, primo comma, afferma che ciascun condividente può chiedere sempre la divisione. Ciascuno di essi può fare domanda di divisione quando lo ritenga opportuno anche contro la volontà degli altri”
per approfondimenti sull’articolo 713 c.c. si invita a leggere
il seguente link:
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-iv/capo-i/art713.html
Viene deliberata e
attuata dall'autorità giudiziale quando manca l'unanimità dei consensi e anche
uno dei coeredi abbia promosso l'azione di divisione ereditaria;
· divisione testamentaria:
art. 734 c.c. Viene sancita direttamente dal testatore, ma è nulla se non tutti
gli eredi abbiano ricevuto una quota di legittima.
L'articolo 734 del codice civile attribuisce al testatore la possibilità di dividere i beni ereditari. La norma recita infatti: “Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.
IMPORTANTE:
La divisione può essere
impugnata, invocandone la nullità e può essere annullata se nata per violenza o
dolo.
E' esclusa dalla nullità
l'azione di annullamento per errore. Art. 761 c.c.
Articolo 761 c.c. La divisione può essere annullata quando è l'effetto di
violenza [1453 ss. c.c.] o di dolo [768, 1439 c.c.](1)(2). L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno
in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto [1442 c.c.].
N.B.: Nel caso di tale provenienza, si invita a richiedere informazioni di un esperto che possa darvi maggiori delucidazioni in merito e che possa analizzare la vostra situazione nello specifico.
Le Provenienze - L' Usucapione
CAPITOLO 2 - LE PROVENIENZE
2.09 - L' USUCAPIONE
Raramente capiterà di trovarsi
dinanzi ad una provenienza da usucapione, ma è importante sapere almeno di cosa
si tratta.
L'usucapione, in latino usucapio, è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario basato sul perdurare per un determinato periodo di tempo del possesso su di un bene. Nel nostro paese esso è regolato dagli articoli 1158 e seguenti del codice civile.
Art. 1158 c.c.Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari.
“La
proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni
medesimi si acquistano in
virtù del possesso continuato per venti anni.”
A QUESTO LINK POTRETE TROVARE NUMEROSE INFORMAZIONI SULL' USUCAPIONE:
articolo 1159 c.c. Usucapione Decennale
1159. (Usucapione decennale). Colui che acquista in buona fede da chi non e' proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprieta' e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.
NOTA BENE:
Essendo una forma di provenienza piuttosto rara e di difficile interpretazione, potrebbe non essere semplice da comprendere, per questo è fondamentale che nel caso si sia in possesso di una tale provenienza, ci si informi per tempo per le varie casistiche ed eventuali criticità da esso derivanti. Nei casi complessi è assolutamente consigliabile richiedere una consulenza ad un legale di propria fiducia.
Le Provenienze - L' Affrancazione
COS’E’ L’AFFRANCAZIONE - Definizione
E' la rimozione del vincolo
relativo al prezzo massimo di cessione e locazione degli immobili, realizzati nei Piani di Zona (PDZ), a fronte del pagamento
di un corrispettivo da parte del proprietario dell’immobile a favore
dell’Amministrazione Comunale.
PARTICOLARITA'
Questo è un modo di
“acquisto della proprietà” certamente inusuale e ormai quasi totalmente in
disuso ed è denominato affrancazione.
In particolare per
poter meglio descrivere questo modo di acquisizoione della proprietà è
necessario prima definire cosa sia l'Enfiteusi, che dà origine appunto
all'affrancazione.
L'enfiteusi è un
diritto reale di godimento su cose altrui che attribuisce al titolare
dell'enfiteusi lo stesso potere di godimento del fondo che spetta al
proprietario, avendo però l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al
proprietario un canone periodico stabilito anzitempo fra le parti. Dunque l'enfiteusi,
è uno dei diritti reali di godimento più importanti in quanto attribuisce quasi
gli stessi poteri spettanti al proprietario.
Anticamente, questa
tipologia di contratto avveniva per concedere tale diritto su fondi agricoli,
ma la scarsa presenza ormai sul territorio nazionale di braccianti, ha permesso
lo sviluppo dell'enfiteusi urbana.
E' possibile
studiare attentamente la norma che disciplina tale diritto all' Art. 957
c.c.
Dopo aver riassunto
in poche righe cosa sia l'enfiteusi, possiamo parlare di affrancazione.
L'affrancazione è
il diritto spettante all'enfiteuta, con il cui esercizio diventa
automaticamente proprietario del fondo. In sostanza, con l'affrancazione non si
estingue il potere del proprietario sul fondo, ma si trasferisce all'enfiteuta.
Come si esercita tale
diritto?
Il diritto di
affrancare si esercita mediante il pagamento di una somma di denaro pari a
quindici volte l'ammontare del canone annuo.
In caso di mancata
adesione del proprietario, l'enfiteuta può rivolgersi all'Autorità
Giudiziaria per ottenere una sentenza favorevole che costituirà l'affrancazione
giudiziale.
PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI SI PUO' VISITARE IL SEGUENTE LINK:
IMPORTANTE
Tengo a precisare che in quasi 20 anni di attività non ho mai incontrato questo tipo di titolo di proprietà, per tanto il consiglio che mi sento di dare, nel caso in cui siate in possesso di un bene derivante da "affrancazione" è certamente quello di richiedere una consulenza notarile ad un notaio di vostra fiducia, in modo da poter ricevere tutte le informazioni in merito in modo esaustivo e soddisfacente ma soprattutto corrette e necessarie per la vendita del vostro bene.
Le Provenienze - Il Decreto di Trasferimento
2.07 – DECRETO DI TRASFERIMENTO
E’ possibile che l’immobile che intendiate
vendere vi sia pervenuto a mezzo di un decreto di trasferimento, in questo
breve articolo cercheremo di capire insieme che cos’è un decreto di
trasferimento .
Il decreto di trasferimento è quel documento
attraverso il quale si diventa a tutti gli effetti di legge proprietari del
bene oggetto dell’esecuzione e per il quale chi ne detiene la proprietà ha
partecipato ad un’asta giudiziaria.
Il decreto di trasferimento rappresenta un
importante passo verso l’acquisto della nostra casa; è appunto attraverso
questo documento ufficiale che diveniamo proprietari a tutti gli effetti della
casa, in quanto è necessario far notare che la proprietà non si acquista con la
semplice aggiudicazione dell’immobile il giorno dell’asta.
“Il nostro codice definisce il decreto di trasferimento come il provvedimento del Giudice dell’Esecuzione mediante il quale il diritto reale è trasmesso dal debitore esecutato che lo possiede, all’aggiudicatario definitivo che così ne diviene il nuovo proprietario.” (fonte investire oggi).
Il Decreto di Trasferimento per tanto è
equiparabile al classico rogito notarile e con questo decreto il Giudice ordina
la cancellazione di tutte le iscrizioni ipotecarie e di tutte le trascrizioni
di pignoramento gravanti sul bene. Inoltre sempre il giudice ordina che
l’immobile venga lasciato libero da chiunque lo occupi senza titolo . In questo
piccolo articoletto abbiamo solo voluto spiegare in linea di massima di cosa si
tratta quando si parla di decreto di trasferimento, è bene sapere che a seconda
della casistica e della situazione, potrebbero verificarsi situazioni diverse,
ma non è nostro interesse, almeno in questa nostra guida, spiegare i vari
passaggi che portano da una semplice partecipazione ad una asta al possesso
vero e proprio di un immobile.
SI PUO’ VENDERE UN IMMOBILE PERVENUTO PER DECRETO DI
TRASFERIMENTO?
Ovviamente si, ma altrettanto ovviamente , prima
di immettere l’immobile sul mercato sarà necessario valutare una serie di
fattori che potranno variare da pratica a pratica .
Le Provenienze - La CESSIONE A TITOLO ONEROSO
Il contratto a titolo oneroso altro non
è che un accordo nel quale al sacrificio patrimoniale che una parte compie
eseguendo la prestazione, corrisponde un vantaggio patrimoniale che la stessa
parte consegue ricevendo la prestazione della controparte.
Nel caso di un bene immobile per “cessione a
titolo oneroso” è importante valutare in primo luogo, le eventuali tassazioni
ad esso connesso, ed in particolare l’eventuale “plusvalenza” a cui lo stesso
potrebbe essere coinvolto. Prima di decidere di immettere un immobile pervenuto
per cessione a titolo oneroso, si consiglia di raffrontarsi con un buon agente
immobiliare che sia in grado di valutare eventuali rischi connessi alla rivendita
dell’immobile, inoltre per buona regola l’ideale sarebbe quello di chiedere al
proprio commercialista eventuali costi di rivendita e relativa , se presente,
plusvalenza.
A QUALI SOGGETTI E' OPPORTUNO RICHIEDERE UNA PRIMA CONSULENZA?
Sicuramente un buon agente immobiliare potrà darvi delle informazioni su questa particolare provenienza, ma certamente la persona più adatte a fornirvi una consulenza in termini di fiscalità è senza dubbio il vostro commercialista. Se non volete essere superficiali e ritrovarvi poi in una situazione poco gradevole o comunque spiacevole, un altro soggetto assolutamente qualificato per fornirvi delle informazioni serie e concrete è certamente il Notaio, la consulenza non sarà certamente gratuita, ma sarà sicuramente molto utile e talvolta necessaria.
Le Provenienze - Il Testamento
Il testamento è un atto giuridico unilaterale non recettizio mortis causa mediante
il quale una persona manifesta il proprio volere e dispone dei propri diritti
per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
Il testamento nasce dell'idea di attribuire
rilevanza alla volontà del de
cuius all'interno della successione a causa di morte e permettergli di decidere a chi attribuire i
propri beni o diritti.
E’ un atto unilaterale, mortis causa, di natura personale.
Le dichiarazioni in esso contenute hanno
generalmente contenuto patrimoniale o comunque in grado di produrre effetti
giuridici.
Il testamento può persino contenere anche
dichiarazioni di tipo morale, filosofico, politico o di altra specie.
Può capitare che un immobile derivi per
“testamento” , ma questo non deve allarmarvi più del dovuto, di media non
presenta difficoltà insormontabili la vendita di un immobile che proviene
appunto da testamento. Ad ogni modo prima di iniziare con la vendita dello
stesso è consigliabile valutare, anche a mezzo di un notaio, la fattibilità
della vendita dello stesso e valutare eventuali soluzioni a possibili problemi.
Nello specifico possiamo inoltre trovare la forma
del “testamento olografo” , il nome suggerisce che questo tipo di testamento
sia stato scritto a mano, infatti un testamento scritto con una macchina da
scrivere per esempio, potrebbe determinare la sua annullabilità. Uno dei
presupposti essenziale che il testamento olagrafo deve avere è la natura di
abitualità.
IMPORTANTE:
Il Testamento può essere impugnato da chiunque
abbia interesse diretto ad invalidarlo.
Questa azione di impugnazione consiste
nel promuovere un giudizio davanti al tribunale competente, citando tutti gli
altri eredi e legatari. L'azione di impugnazione può essere promossa
per due tipi di invalidità: la nullità e l'annullabilità. E’ bene verificare
che il testamento di cui si dispone non sia soggetto ad alcuna impugnazione
prima di immettere l’immobile sul mercato.
Un testamento può essere dichiarato “nullo”
quando ad esempio contiene gravi difetti di forma o risulta essere contrario
alla legge .
Un testamento può essere dichiarato “annullabile”
in caso di incapacità diintendere e di volere del
testatore o per minori difetti di forma del testamento,come per esempio la
mancanza della data.
QUANDO NON PUO’ ESSERE ANNULLATO?
La nullità di un testamento non può essere fatta
valere da chi, conoscendo la causa della nullità, abbia confermato la
disposizione o abbia dato ad essa volontaria esecuzione dopo la morte del
testatore.
Nel caso di testamento è importante verificare
che lo stesso non sia frutto di un vizio di volontà.
IL CONSIGLIO:
Si consiglia per tanto di interpellare un legale di fiducia per verificare che
l’immobile pervenuto da testamento non possa in alcun modo essere ritenuto
“nullo” o “annullabile” .
È POSSIBILE AVERE UN MUTUO SU UN IMMOBILE PERVENUTO DA
TESTAMENTO ?
Nel mercato immobiliare vi sono molti beni
immobili provenienti da successione . In una normale successione il problema da
parte di un soggetto terzo , ad esempio la banca , viene superato dalla
sottoscrizione dell'accettazione tacita di eredità sottoscritta dal o dai
venditori all'atto notarile , ma se la successione avviene da testamento e
potrebbe in un qualche modo ledere la quota di legittima ? La banca concederà
il mutuo all' acquirente? La banca, di fronte a questi rischi, spesso
blocca l'erogazione del mutuo o finanziamento o comunque la concessione
potrebbe essere molto complessa e articolata.
Per far capire meglio la casistica in cui si
pone questa possibilità di mancata concessione di un mutuo, vi propongo un
esempio :
Es. Padre che ha 3 figli , fa unico erede uno
solo dei 3 figli .
In questo caso le quote di legittima vengono
meno .
Ecco questo potrebbe essere uno dei casi in cui
la banca, potrebbe decidere di non erogare il mutuo all' acquirente interessato
al bene o ad uno dei beni immobiliari ricevuti a mezzo testamento .
POSSIBILI CASISTICHE PARTICOLARI:
-
E’ necessario e fondamentale avere il
titolo di proprietà originario, ovvero il titolo che ha permesso al soggetto che ha fatto il testamento di
eseguire lo stesso, in modo da verificare da dove proveniva il possesso del
bene .
-
Sarà necessario eseguire la
successione in modo da comprendere se eventualmente è stata lesa qualche quota
di legittima.
-
Potrebbe essere necessario eseguire
un Atto Notorio in presenza di testimoni non legati da grado parentela ma che
conoscevano il “de cuius” .
-
Potrebbe essere necessario eseguire
un atto di Acquiescenza.
IN OGNI CASO SI INVITA A CONSULTARE UN NOTAIO PRIMA
DI IMMETTERE L’IMMOBILE SUL MERCATO.
CI
SONO ALTRE POSSIBILI SOLUZIONI O STRUMENTI?
Esistono strumenti assicurativi in grado di
tutelare da questi rischi. Si tratta di una polizza che permette alla banca di
poter procedere con la concessione del mutuo e di poter per tanto agevolare la
compravendita.
Resta comunque inteso che la decisione finale
sull'erogazione di un mutuo , spetta sempre e comunque alla banca che per
tanto, anche dinanzi ad una assicurazione potrebbe decidere di non concedere il
prestito.
IN CONCLUSIONE:
Prima di immettere un immobile pervenuto per
testamento sul mercato, è importante informarsi tramite un proprio legale sulle
eventuali criticità che si potrebbero verificare ed eventualmente ove
possibile, interpellare un notaio per verificare eventuali soluzioni al
problema. Di norma questo passaggio viene affrontato sin da subito, ma chiedere
e informarsi una volta in più, resta comunque una buona regola.