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Legnano , Milano, Italy
Da oltre 15 anni ci occupiamo di compravendite e locazioni immobiliari, siamo specializzati nella compravendita di immobili residenziali e ci avvalliamo della costante consulenza di geometri, architetti, certificatori energetici, studi notarili, mediatori creditizi, imprese di costruzione etc..etc.. Siamo Agenti Immobiliari che mettono al servizio del cliente la propria conoscenza maturata in anni e anni di esperienza e arricchita dalla continua formazione e dalla grande passione che nutrono per il mondo dell'immobiliare. Per informazioni: 0331.402168
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sabato 16 aprile 2022

A chi spetta la provvigione in caso di "pluralità di mediatori"?

A chi spetta la provvigione in caso di pluralità di mediatori?

L’art. 1758 cc prevede che se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.

Dispositivo dell'art. 1758 Codice Civile (Fonte Brocardi)

"Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori(1), ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione [1755](2)."

Note:
(1) L'ipotesi considerata dalla norma è quella in cui tutti i mediatori intervangono per mettere in contatto le parti, cioè quella in cui tutti hanno contatto con le parti. Se, invece, uno solo di essi ha un rapporto diretto con le parti e lo stesso, successivamente, incarica altri mediatori, si configura un mero rapporto interno tra i mediatori (c.d. mediazione indiretta), che non dà loro diritto al compenso da parte degli stipulanti.

Al seguente link, viene spiegato in modo dettagliato e soprattutto dal punto di vista prettamente legale, le varie situazioni che potrebbero presentarsi e le possibili soluzioni verificabili, ovviamente ogni situazione è considerata a se stante e indipendente e potrebbe avere risvolti differenti in base anche al pensiero dell'eventuale intervento di un giudice, per definire la eventuale diatriba.

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-xi/art1758.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_prec_dispositivo



PENSIERO GENERALE IN GIURISPRUDENZA:
In giurisprudenza è pacifico il principio generale secondo cui da un medesimo rapporto mediatorio non possa che nascere il diritto ad un solo compenso (Provvigione).

Sul punto gioverà qui richiamare il principio espresso costantemente dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori sorge, a norma dell'art. 1758 c.c., solamente quando essi (i mediatori) abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesaovvero autonomamentema giovandosi l'uno dell'attività espletata dall'altro, alla conclusione dell'affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo.
Non sussiste, invece, il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto d'iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore.”

IN BREVE:
La conclusione dell’affare non genera il diritto a più provvigioni, la provvigione da pagare sarà una sola ma andrà divisa pro quota tra i mediatori intervenuti e sarà dovuta anche nel caso in cui gli stessi non abbiano agito di comune intesa ma comunque giovandosi l'uno dell'attività espletata dall'altro.


CASISTICHE PARTICOLARI E COMPLESSE:
IN CASO DI SITUAZIONI AL "LIMITE", dove si possa presentare una situazione particolare è bene informarsi con il proprio avvocato di fiducia, ricordando sempre che comunque in base alla documentazione alla specifica situazione e ad una serie di varie ed eventuali, se si decidesse di intraprendere una azione legale , sarà il giudice a stabilire per equità la giusta decisione.

Il Consiglio
Nel caso in cui vi troviate in una posizione non chiara o soggetta ad interpretazione, il mio consiglio è quello di richiedere un incontro con i mediatori coinvolti in modo da poter trovare una soluzione equa per tutti ma ricordando che mediamente un consumatore, potrà essere chiamato a pagare un compenso (una provvigione) per tanto ricordando che nella peggiore delle ipotesi, per correttezza voi vi siete posti il problema, ma adesso sta ai mediatori trovare un giusto accordo per la divisione della provvigione o per eventuali rimborsi spese, altrimenti sarete purtroppo obbligati ad agire per vie legali.

IL MIO PUNTO DI VISTA:
Dal mio punto di vista, ritengo che alcune situazioni spesso nascano per l'ingordigia di alcuni colleghi e che bisognerebbe sempre ricordare che il cliente non deve pagare errori di mediatori voraci di incassare la provvigione , perché alla fine al cliente interessa acquistare o vendere una casa e non può e non ha interesse a conoscere le eventuali problematiche tra mediatori. 


Agenzia Immobiliare Casaproject Legnano Legnano (MI) , via B.Buozzi n.13 ; 20025 Telefono: 0331.402168 ; Cell: 345.0493853 Post inserito da: Ruggeri Daniele - Agente Immobiliare Abilitato C.C.I.A.A. di Milano

sabato 6 gennaio 2018

Il Procacciatore Immobiliare

Come si diventa Procacciatore Immobiliare in Italia ?🇮🇹

❗Requisiti:
✔Diploma di scuola secondaria.
✔Frequenza corso per abilitazione ad Agente    Immobiliare
✔Superamento Esami per abilitazione ad Agente Immobiliare.

✔ ISCRIZIONE REA in camera di commercio

⏩Che cosa fa?
🏠Il procacciatore immobiliare (nel mondo 🇬🇧anglosassone flat hunter, anche noto come home hunter o property finder) è un professionista che agisce esclusivamente per conto dell'acquirente e assiste il proprio cliente durante l'intero processo di acquisto, dalla ricerca degli immobili che corrispondono ai criteri del cliente, alla negoziazione del prezzo e delle condizioni di vendita e infine al completamento del processo legale necessario a portare a termine l'acquisto.
Agisce come mandatario per conto di una parte del contratto , percepisce un compenso da chi lo ha incaricato della ricerca dell'immobile. 🏘


🌏Negli Stati Uniti e nel Mondo :

🇺🇸Negli Stati Uniti nasce negli anni 90 come figura professionale col termine di buyer brokerage o exclusive buyer agent, in seguito si afferma anche nel 🇬🇧Regno Unito col property finder, in 🇨🇦Canada e nell'🇪🇺Europa continentale, e soprattutto in 🇫🇷Francia con gli chasseur d'appartements.

Nel 🇬🇧Regno Unito, i procacciatori immobiliari non devono superare alcun esame specifico e/o ottenere alcuna certificazione per poter praticare la professione ,mentre in altre nazioni - come 🇮🇹Italia, 🇫🇷Francia e 🇪🇸Spagna - essi devono ottenere la stessa qualifica degli agenti immobiliari e sono soggetti alle stesse leggi, nonostante i due ruoli siano sostanzialmente diversi .

❎ Il Procacciatore Immobiliare non va confuso con il Procacciatore di Affari , le due figure sono nettamente differenti .

Un procacciatore immobiliare per poter percepire la provvigione, in Italia 🇮🇹 deve essere abilitato co.e Agente Immobiliare , se non è in possesso di tale abilitazione non ha diritto ad alcun compenso provvigionale, potrà eventualmente aver diritto ad un compenso come prestazione professionale .

✏Termini e Nozioni del mondo immobiliare - Casaproject Informa ❗

Ruggeri Daniele
Agente Immobiliare
CCIAA di Milano
Casaproject Canegrate (MI)
Via F.Corridoni n 5
Tel. 0331.402168
Mail: casaproject@yahoo.it 

domenica 19 febbraio 2017

Diventare Agente Immobiliare (Informazioni di Base)

Nel nostro paese la figura dell' Agente Immobiliare è purtroppo ancora troppo legata alle figure del passato.
Spesso molte persone provano e nutrono diffidenza nell' affidarsi ad un Agente Immobiliare per la vendita della propria abitazione o per la ricerca della casa dei loro sogni.
Nei post indicati con il titolo "Diventare Agente Immobiliare" , vi illustrero' e vi informero' meglio sulle regole che regolano il ruolo della figura professionale del mediatore e quindi dell' Agente Immobiliare.
E' bene sapere che per diventare Agenti Immobiliari, non basta svegliarsi una mattina e decidere di aprire un negozietto fronte strada, mettendo alcuni cartelli di case in vendita , come si fosse al supermercato o in un qualsiasi altro negozio di paese.
Per essere mediatori e poter definirsi Agenti Immobiliari, è necessario rispondere a diversi requisiti morali e professionali , tali requisiti sono meglio espressi al seguente link , accessibile a chiunque e presente all'interno di un qualsivoglia sito internet di una qualsiasi Camera di Commercio provinciale, per non far torti a nessuno , ho deciso di inserire in questo post, il link diretto alla Camera di Commercio della nostra capitale , Roma . (Per approfondire clicca qui)

Oltre ai requisiti professionali , che consistono nell' avere un titolo di studio nell'aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado o superiore (ad es. Geometra, Ragioneria, Perito , Liceo etc..etc..) , è fondamentale aver preso parte a dei corsi formativi con relativo superamento dell'esame presso la C.C.I.A.A. della propria provincia. I Corsi di formazione hanno una notevole durata di ore (attualmente circa 200 ore di preparazione).

Gli argomenti Trattati nei corsi sopra citati sono attualmente i seguenti:

Disciplina e trattamento previdenziale degli agenti d'affari in mediazione 
Diritto 
Fisco 
Estimo 
Concessioni edilizie 
Catasto 
Registri immobiliari 
Mercato immobiliare 
Condominio 
Psicologia di vendita 
Banche dati 
Finanziamenti 
Merceologie (secondo quanto richiesto dalle materie trattate). 

Al termine del corso è prevista la possibilità di iscriversi all' esame da sostenere nelle aule indicate dalla Camera di Commercio della propria Provincia.
Solo successivamente al superamento dell'esame si potrà procedere con l'attivazione e lo svolgimento dell' attività di Mediatore e per tanto divenire un Agente Immobiliare. 

L'Attività di Agente Immobiliare è incompatibile con quasi tutte le altre attività , questo significa, che per poter essere un Agente Immobiliare , e avere il diritto al pagamento della propria mediazione , deve avere oltre che i requisiti sopra riportati, anche la disponibilità del suo tempo, impegnando lo stesso in modo quasi totalmente esclusivo alla sola attività di mediazione.  Al presente link potrete trovare i Requisiti e le Incompatibilità di un Agente Immobiliare .

Un Agente Immobiliare , è una figura professionale molto complessa, che deve constantemente aggiornarsi e che deve avere requisiti morali , per tanto un Agente Immobiliare , deve per forza di cose essere una persona onesta e corretta , poi è ovvio , che anche in questa categoria , come in ogni categoria , si possono incontrare , figure che non rispondano totalmente ai canoni di correttezza e onestà, ma allo stesso tempo , è bene sapere , prima di formulare una qualsiasi proposta di acquisto o prima di concedere un qualsiasi incarico di vendita, che un vero Agente Immobiliare è in possesso dei requisiti sopra citati, ha superato un'esame complesso presso la camera di commercio della propria provincia , ottenendo il rilascio di un patentino che ne certifica le sue capacità e la sua legalità nel svolgere l'attività di mediatore e che lo definisce Agente Immobiliare, oltre a questo è in possesso di una propria assicurazione (RC Professionale) . 


Diffidate dalle imitazioni,
affidatevi a dei professionisti !

Per completezza di informazioni vi invito a leggere i seguenti link:






Ruggeri Daniele
Agente Immobiliare
regolarmente iscritto presso la C.C.I.A.A. di Milano
n.pat.ex ruolo agenti di affari in mediazione: 14891

Diventare Agente Immobiliare (Descrizione Attività)

Breve Descrizione:

Leggi tutto al seguente Link della Camera di Commercio di Roma (clicca qui)


L'attività dell'agente di affari in mediazione (comunemente detto mediatore) si concretizza nel mettere in contatto due o più parti al fine della conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (art. 1754 c.c.) nei seguenti settori: agenti immobiliari (per coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende); agenti merceologici (per coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi a merci, derrate e bestiame); agenti con mandato a titolo oneroso (solo per il settore immobiliare); agenti in servizi vari (per coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione per la conclusione di affari nel settore servizi). 


Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 art. 73 è stato soppresso dall'8 maggio 2010 il ruolo degli agenti di affari in mediazione mantenendo comunque invariata la normativa di riferimento ed il possesso dei requisiti previsti. 

L'ufficio del Registro delle Imprese verifica il possesso dei requisiti ed iscrive i relativi dati nel Registro stesso se l'attività è svolta in forma di impresa oppure nel Repertorio Economico Amministrativo (r.e.a.) assegnando la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività; nel termine di 60 gg., in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge di riferimento o da atti amministrativi a contenuto generale, l'Ufficio del Registro Imprese dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato pari a 30 gg.. Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese delle attività di mediazione e le modalità di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nel soppresso Ruolo. 
SCIA L'attività di intermediazione può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza secondo quanto previsto dall'art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010 con un'unica preventiva comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti. Per effettuare la SCIA, tutti coloro che intendono esercitare l'attività devono compilare il modello “Mediatori” nelle sezioni "SCIA" e "Requisiti" ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti e il modello intercalare “requisiti” con l'indicazione dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività per tutti i soggetti successivi al primo. Detti modelli, previsti al DM 26 ottobre 2011, sono disponibili direttamente nell’applicativo ComunicaStarweb devono essere sottoscritti dal soggetto interessato, allegati all’istanza telematica diretta all’ufficio del Registro delle Imprese, presentati come file XML e individuati con il codice documento C32 per il modello “Mediatori” e C33 per il modello intercalare “Requisiti”.

leggi tutte le indicazioni necessarie sul sito della Camera di Commercio di Roma (Clicca Qui)


Diventare Agente Immobiliare (Requisiti)

REQUISITI E INCOMPATIBILITA’ 

Requisiti:

I requisiti di idoneità (professionali e morali) previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività di mediazione devono essere posseduti dal titolare di impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, anche dagli eventuali preposti, dipendenti e da tutti coloro che operano a qualunque titolo per l'impresa svolgendo l'attività in parola presso eventuali localizzazioni o sedi dell'impresa stessa. 

L'aspirante agente deve possedere requisiti morali (assenza di condanne per determinati reati e assenza di misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa) e requisiti professionali che consistono nell'aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado o superiore, aver frequentato un corso di formazione ed aver superato presso la C.C.I.A.A. di residenza un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante, in relazione al ramo di mediazione prescelto. 

Il requisito professionale può essere dimostrato, inoltre, mediante: titolo professionale riconosciuto, ai sensi del titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007 con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico (solo per coloro che hanno conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione Europea o in un paese terzo); oppure essere iscritto nell’apposita sezione Rea presso la CCIAA da cui se ne chiede, contestualmente, la cancellazione tramite la compilazione del modello I2 da trasmettere telematicamente, con l'applicativo Comunica alla competente Camera di Commercio. 

NB: Dal 13 maggio 2016 non è più valida l’iscrizione nel soppresso Ruolo ai fini della dimostrazione dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di agente di affari in mediazione. REQUISITI MORALI ANTIMAFIA 

Incompatibilità:

L'attività di agente di affari in mediazione è incompatibile con qualsiasi attività professionale ed imprenditoriale e con l'essere dipendente di enti pubblici e privati ad eccezione dei dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto, dei dipendenti di imprese di mediazione. 

In data 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” di cui al D. Lgs. 159/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 218/2012. 
Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell’estensione dei soggetti e operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia. In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all’art. 67 del citato D.Lgs. 159/2011, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo art. 67 nei confronti dei soggetti individuati nell’art. 85 del Codice antimafia Il titolare dell’impresa individuale e il legale rappresentante che compilano la sezione SCIA o la sezione Modifiche del modello Mediatori e tutti i soggetti che, in base alla forma giuridica dell’impresa ricoprono gli incarichi previsti dal citato art. 85 del Codice Antimafia devono compilare e sottoscrivere la dichiarazione antimafia. 
Tali dichiarazioni devono essere allegate al modello Mediatori e devono essere identificate con lo stesso codice documento.

fonte: Camera di Commercio di Roma

Leggi anche L'AGENTE IMMOBILIARE E DIVENTARE AGENTE IMMOBILIARE (Clicca Qui)

mercoledì 15 febbraio 2017

Il Mediatore di ieri, oggi e domani - giornaleditalia


Come è cambiata la figura dell'agente d'affari negli anni: per 'resistere' è necessario stare al passo con i tempi 

Un tempo quando ancora il mercato non era quello attuale ed i mezzi di comunicazione non erano quelli odierni, a servizio delle parti che intendevano compravendere un immobile e/o un prodotto agricolo, e/o bestiame e/o altro bisognava rivolgersi al sensale di piazza. Lui muoveva il mercato mettendo in relazione le parti, conosceva tutto e tutti ed era dotato di grande carisma e capacità. Il suo ufficio era la piazza essendo in essa ben visibile, nella quale lo si poteva incontrare per proporgli qualcosa da vedere e/o esprimergli la volontà di comprare. Era capace di stabilire il giusto valore economico alle cose da compravendere, pertanto di suggerire al meglio i clienti. Era inoltre il reale garante della sicurezza dell’affare verso le parti evitando loro eventuali fregature e non si limitava solo a farle incontrare ma ne assicurava la reciproca serietà. La sua firma era la parola d’onore e l’accordo tra le parti lo siglava generalmente con una, semplice ma significativa, stretta di mano. Oggi quei tempi sembrano lontani e remoti e quelle modalità di condurre affari sono scomparse. Il passare del tempo cambia anche le relative abitudini ed esigenze dei consumatori, la “vecchia” figura generica del sensale non è più adeguata, pertanto estinta. Il mercato ne richiede una nuova, più competente e professionale e da qui nuove norme vengono emanate dal Legislatore. Con la Legge 3 febbraio 1989 n. 39 si è voluto professionalizzare del tutto il mediatore, e con essa si è andato istituendo il ruolo dei mediatori presso la Camera di Commercio; cambiano anche i requisiti minimi essenziali per l’iscrizione al ruolo, che i richiedenti devono detenere. La nuova figura, anche grazie alla successiva norma (Legge n. 57 del 5 marzo 2001 che si integra alla precedente), diviene sempre più professionale e siamo giunti ai giorni nostri. Parliamo così dell’Agente di Affari in Mediazione, soggetto professionale che si pone quale anello di congiunzione tra domanda e offerta in un mercato evoluto. E’ figura specializzata nelle varie sezioni e riceve in ufficio come un vero professionista a differenza del sensale, dal quale bada bene a volersi distinguere per ovvi motivi (titolo di studio, corso abilitate alla professione sostenendo esami in forma scritta e orale - in ogni sezione in cui opera - presso l’ente camerale di suoi riferimento ecc..). L’agente di affari utilizza nuovi metodi per intercettare domanda ed offerta come per esempio pubblicizza i prodotti servizi che vende su riviste specifiche e/o attraverso i social media ed è molto attento a sfruttare ogni mezzo che li possa dare la giusta visibilità. Assiste inoltre i clienti in tutte le fasi della compravendita ed è in grado di stimare il più probabile valore di mercato dei beni che compravende. Anch’egli è garante delle trattative che conduce e a maggior ragione è dotato di polizza assicurativa a tutela del consumatore. E’un soggetto completo al quale potersi affidare totalmente per soddisfare le proprie aspettative in tutta tranquillità. In ogni modo i tempi cambiano in fretta e dal lontano 1989 (anno in cui entrava in vigore la sopra citata norma detta 39/89) ad oggi tante cose sono cambiate. Siamo in un mercato in continua evoluzione e questo implicherebbe inevitabilmente agli agenti di affari in mediazione dei tempi nostri di doversi costantemente evolvere per stare in linea con le esigenze dei clienti. Ma cosa sta cambiando in realtà? Intanto la soglia del livello medio culturale si è alzata parecchio negli ultimi anni e con essa le esigenze son cambiate perché la gente più si evolve e più esige, per cui chi si prefigge di volerle soddisfare, non può non essere a sua volta evoluto tanto quanto il suo referente, pena l’incapacità nel rapportarsi. Poi abbiamo l’avvento di internet che ha modificato non poco il concetto di intermediario poiché la rete stessa rappresenta la vecchia piazza una volta dominata dai sensali, nella quale però essere visibili non è affatto semplice come sembrerebbe. L’approccio al mercato è cambiato, il cliente necessita di molti più servizi in un'unica soluzione, intesa come struttura erogante. L’agente di affari in mediazione dovrà pertanto inevitabilmente dotarsi di maggiori competenze, certificandole di volta in volta e per far sì occorrono nuovi modelli formativi. E’ necessario aumentare le ore formative dei corsi abilitanti per l’accesso alla professione che ad oggi sono di 120 / 150 ore a seconda delle varie Regioni. Bisognerebbe che si aggiornassero costantemente con tanto di crediti formativi e divenire sempre più consulenti. Nel mentre creare nuovi modelli di cooperazione evoluta anche con l’apporto delle nuove tecnologie e strutture multi service composte da soggetti multitasking. Così facendo gli agenti di affari in mediazione sarebbero in grado di poter guardare anche altri segmenti di mercato nonché quello della specifica consulenza e peritale, entrambi purtroppo in Italia dominati da pochissimi player. Maggiore competenza e strutture più corpose darebbero la possibilità di potersi internazionalizzare più facilmente: guardare ai nuovi mercati internazionali è l’imperativo, al sol fine di aggredirli allo stesso modo come le veicolo bancarie immobiliari e i colossi del web delle locazioni brevi fanno con quello italiano. In altre parole, cari agenti di affari in mediazione, investite maggiormente su di voi e trasformatevi nella figura dell’agente/consulente di affari in mediazione che il mercato richiede a gran voce da un bel po’, pena la vostra graduale estinzione proprio come quella dell’antenato sensale del quale nessuno più saprebbe che farsene benché non se ne sente la mancanza alcuna.

* Community Manager dei Gruppi “Agenti di Affari in Mediazione a confronto” nei Social di Facebook e Linkedin Michele Cotugno* 

 FONTE: www.giornaleditalia.org
Il Mediatore di ieri, oggi e domani - giornaleditalia

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NB.: Il presente è al fine puramente indicativo, per ricevere un reale valore sarà necessario contattare uno studio notarile e spiegare la vostra reale situazione, in modo che lo stesso possa darvi le informazioni necessarie e corrette. 


Agenzia Immobiliare Casaproject Legnano Legnano (MI) , via B.Buozzi n.13 ; 20025 Telefono: 0331.402168 ; Cell: 345.0493853 Post inserito da: Ruggeri Daniele - Agente Immobiliare Abilitato C.C.I.A.A. di Milano

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