La nostra pagina Facebook !!!

Profilo

La mia foto
Legnano , Milano, Italy
Da oltre 15 anni ci occupiamo di compravendite e locazioni immobiliari, siamo specializzati nella compravendita di immobili residenziali e ci avvalliamo della costante consulenza di geometri, architetti, certificatori energetici, studi notarili, mediatori creditizi, imprese di costruzione etc..etc.. Siamo Agenti Immobiliari che mettono al servizio del cliente la propria conoscenza maturata in anni e anni di esperienza e arricchita dalla continua formazione e dalla grande passione che nutrono per il mondo dell'immobiliare. Per informazioni: 0331.402168
Visualizzazione post con etichetta Prima Casa. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Prima Casa. Mostra tutti i post

lunedì 30 aprile 2018

È possibile detrarre dal modello 730 le spese di intermediazione (provvigione) ?



⁉️È possibile detrarre dal modello 730 le spese di intermediazione sostenute per l'acquisto di abitazione principale ?
✔Si è possibile ❗
➡️Ma facciamo qualche precisazione :
▶️ Solo per acquisto abitazione principale .
➡️ Solo chi compra e non chi vende.

✔Entriamo più nel dettaglio :
⁉️Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente.
l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro i termini previsti dalla legge.

▶️La fattura deve essere rilasciata da un Agente Immobiliare regolarmente iscritto e abilitato , non sono valide le fatture di consulenza, in tal caso non sarà possibile detrarre la mediazione proprio perché si tratterà di consulenza e non mediazione .

💰Queste spese sono detraibili nella misura del 19%, su un importo massimo di 1000 € (mille//00 €).

✔É possibile detrarre solo se l'acquisto è effettivamente concluso, nel caso si fosse nella fase del contratto preliminare , sarà necessario registrare lo stesso presso l'agenzia delle entrate per poter richiedere tale detrazione.

❌Non possono richiedere la detrazione i soggetti venditori, la legge fa riferimento esplicito all’acquisto dell’abitazione principale.

❌Inoltre la detrazione non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
➡️Se l'unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla loro quota/percentuale di proprietà.
➡️Se la fattura è intestata a un solo proprietario, ma immobile risulta in comproprietà, per usifruire della detrazione "pro-quota" sarà necessario integrare il documento inserendo anche i dati del comproprietario.

➡️Se l'immobile è intestato a un solo proprietario, ma la fattura è cointestata a più persone  per usufruire della detrazione dell'intero importo all'unico proprietario sarà necessario integrare la fattura, annotando che l'onere per l'intermediazione è stato sostenuto interamente da quest'ultimo.

➡️Se la fattura viene intestata esclusivametne a una persona che però non sarà proprietaria dell'immobile, le spese non potranno essere detratte neanche dal propriatario. Ad esempio la madre che paga la mediazione per l'acquisto di una abitazione al figlio ma che non risulterà proprietaria dell'immobile .

❗Per maggiori chiarimenti in merito o per verificare situazioni particolari ai invita a richiedere una Consulenza al proprio commercialista di fiducia.

Se hai trovato utile questo articolo , regalaci un like alla nostra pagina Facebook:👍🏻

Casaproject Canegrate Servizi Immobiliari 



Casaproject Informa
Ruggeri Daniele
Agente Immobiliare





martedì 26 dicembre 2017

Cosa accade se si vende la “prima casa” e non si riacquista?

Cosa accade se si vende la “prima casa” e non si riacquista?

Se si acquista un immobile con le agevolazioni fiscali “prima casa” e lo si vende prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto, si decade dalle agevolazioni fiscali denominate “prima casa”:

Questo vuol dire che bisogna versare la differenza di imposta non pagata all'atto notarile (imposta piena – imposta agevolata “prima casa”) oltre a una sanzione del 30% sulla differenza e gli interessi di mora. 

Come posso evitare questa situazione ?

Riacquistando un' altra abitazione da adibire ad abitazione principale,entro 12 mesi dalla vendita della precedente abitazione .

Ma se non si intende riacquistare un nuovo immobile ? 

Se per diversi motivi e/o ragioni non fosse possibile acquistare altra unità immobiliare come prima casa , perché non si vuole o non si può, è possibile,  prima che scada l’anno entro cui bisogna ricomprare , comunicare tale intendimento all'Agenzia delle Entrate, ottenendo così l’effetto di non pagare la sanzione del 30%, ma solo la differenza di imposta oltre gli interessi maturati .

Dove presento questa domanda ?

La domanda in questione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate presso la quale è stato registrato l’atto di vendita dell’immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”.

E se fossero scaduti i termini?

Nel caso in cui , fossero scaduti i termini di decadenza, quindi fosse passato l'anno dalla vendita (infra quinquennale), sarà comunque possibile avvalersi, sempre su istanza del contribuente, del ravvedimento operoso di cui all’art.13 D.Lgs. n. 472/1997, ottenendo una riduzione delle sanzioni.


IMPORTANTE: 
Ad ogni modo per correttezza di informazioni si consiglia di consultarsi con il proprio commercialista o con l'agenzia delle entrate di riferimento .



🏠 Informarsi conviene... Casaproject Canegrate Informa !


👨💼Ruggeri Daniele 
          🤝Agente Immobiliare CCIAA di Milano 
       😉Iscr. Ex.ruolo 14891 
        ☎️Tel: 0331-402168 
           📩Mail:casaproject@yahoo.it 
       📌 Canegrate (MI) Via F. Corridoni 5
        🌐 www.casaproject.it 
        🌐 www.freegroupre.it 

venerdì 17 marzo 2017

Plusvalenze e Rivendita "prima casa" , prima dei 5 anni .



Plusvalenze prima 5 anni 

Se rivendi prima dei 5 anni dall'acquisto, dalla cessione dell’immobile può derivare una plusvalenza, ovvero , una differenza positiva tra l’incasso della vendita percepito e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione dell'abitazione ceduta. 

Questa differenza di importi , quando deriva dalla cessione (dalla vendita) a titolo oneroso di un immobile acquistato o costruito da meno di 5 anni , è da considerarsi come un reddito diverso , e come tale verrà tassato con le normali aliquote Irpef. 
La plusvalenza andrà per tanto dichiarata nel modello 730 o nel modello Unico. 
Per tanto la plusvalenza concorre , insieme agli eventuali altri redditi del cedente (venditore) , alla determinazione del reddito imponibile dello stesso ai fini Irpef.

Quando la Plusvalenza Non è Tassabile? 

-- Per gli immobili pervenuti per successione o usucapione 
-- Per gli immobili ricevuti in donazione, se, con riferimento alla persona che ha donato l’immobile, sono trascorsi cinque anni dall'acquisto o costruzione dello stesso 
-- Per le unità immobiliari urbane che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione, sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari (il coniuge) , o entro il terzo grado e degli affini entro il secondo.  Va considerato familiare anche il coniuge in regime di separazione. 

Chi vende un bene immobile può richiedere al notaio, all’atto della cessione, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito pari al 20%. 
La disposizione riguarda le plusvalenze realizzate per le cessioni a titolo oneroso di beni immobili (fabbricati e terreni agricoli) acquistati, costruiti o ricevuti in donazione da non più di cinque anni. In quest’ultimo caso, il periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante.

Modello di Comunicazione da Parte dei Notai (AdE)

Informazioni Generali Agenzie delle Entrate (AdE)

Cosa accade se si vende la “prima casa” e non si riacquista? 
Se si acquista un immobile con le agevolazioni fiscali “prima casa” e lo si rivende prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto, si decade dalle agevolazioni fiscali “prima casa”. Il che vuol dire che sarà necessario versare la differenza di imposta non pagata all'atto notarile (imposta piena – imposta agevolata “prima casa”) ed inoltre sarà applicata una sanzione del 30% sulla differenza e gli interessi di mora. 

Come posso evitare questo problema ? 
Per non perdere l'agevolazione "prima casa" , sarà sufficiente riacquistare un altro immobile da adibire a "prima casa" , entro 12 mesi dall'atto di vendita del precedente immobile. 

Se non voglio o non posso riacquistare cosa si puo' e si deve fare ?  
Sarà necessario , prima che scada l’anno entro cui bisogna riacquistare, comunicare tale intendimento all'Agenzia delle Entrate, ottenendo così l’effetto di non pagare la sanzione del 30%, ma solo la differenza di imposta oltre gli interessi. La domanda deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate presso la quale è stato registrato l’atto di vendita dell’immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” . Una volta scaduto il termine di decadenza , sarà sempre possibile avvalersi, sempre su istanza del contribuente, del ravvedimento operoso , ottenendo una riduzione delle sanzioni. 
Ravvedimento - Decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 472 .

Calcolo valore Catastale immobile

Calcole Imposte Compravendita Immobiliare

NB.: Il presente è al fine puramente indicativo, per ricevere un reale valore sarà necessario contattare uno studio notarile e spiegare la vostra reale situazione, in modo che lo stesso possa darvi le informazioni necessarie e corrette. 


Agenzia Immobiliare Casaproject Legnano Legnano (MI) , via B.Buozzi n.13 ; 20025 Telefono: 0331.402168 ; Cell: 345.0493853 Post inserito da: Ruggeri Daniele - Agente Immobiliare Abilitato C.C.I.A.A. di Milano

Wikipedia

Risultati di ricerca