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Da oltre 15 anni ci occupiamo di compravendite e locazioni immobiliari, siamo specializzati nella compravendita di immobili residenziali e ci avvalliamo della costante consulenza di geometri, architetti, certificatori energetici, studi notarili, mediatori creditizi, imprese di costruzione etc..etc.. Siamo Agenti Immobiliari che mettono al servizio del cliente la propria conoscenza maturata in anni e anni di esperienza e arricchita dalla continua formazione e dalla grande passione che nutrono per il mondo dell'immobiliare. Per informazioni: 0331.402168
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lunedì 9 maggio 2022

PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA: IL PROMISSARIO ACQUIRENTE PUÒ RIFIUTARSI DI STIPULARE IL CONTRATTO DEFINITIVO, SE SCOPRE CHE IL BENE È PIGNORATO.

PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA: IL PROMISSARIO ACQUIRENTE PUÒ RIFIUTARSI DI STIPULARE IL CONTRATTO DEFINITIVO, SE SCOPRE CHE IL BENE È PIGNORATO.

Leggere :
Corte di Cassazione (sentenza n. 7612 del 9 marzo 2022)


Al seguente link ulteriori informazioni e dettagli:

https://www.gazzettanotarile.com/news-e-sentenze/corte-di-cassazione/cass-civ-sez-ii-ordinanza-del-9-marzo-2022-n-7612/




Premessa
Il contratto preliminare è un ’accordo con il quale le parti (venditore e acquirente) si obbligano a concludere entro un dato termine il successivo contratto definitivo di compravendita (il rogito).
In un contratto preliminare gli aspetti essenziali sono mediamente già duecussi dalle parti e sono accettati dalle stesse, pertanto le condizioni come ad esempio il prezzo, le condizioni di pagamento, la tempistica per l'atto definitivo sono già incluse  nel preliminare stesso.

Il preliminare di compravendita è una forma molto utilizzata in ambito di acquisti immobiliari e precede mediamente l’acquisto di un immobile.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7612 del 9 marzo 2022, ha recentemente ribadito che il promissario acquirente può rifiutare di procedere con la stipula del contratto definitivo, se scopre che l’immobile da acquistare risulta  pignorato e se nel preliminare l’immobile viene garantito come "libero da ipoteche".
Ovviamente spetta al venditore, procedere alla cancellazione prima della data fissata per la stipula del rogito. Succedeva che l'acquirente nel mentre che precedeva l'acquisto con il contratto definitivo, veniva a conoscenza che l'immobile, contrariamente da quanto garantito dai venditori era gravato da una ipoteca, per tanto l'acquirente decideva di non procedere con l'atto definitivo e nonostante la diffida ad adempiere al definitivo, rimaneva fermo sulle sue convinzioni e ribadiva che avrebbe stipulato solo successivamente alla cancellazione di ipoteca e pignoramento, lasciando così il decidersi della conclusione ai legali Interessati e alla Cassazione.
La Cassazione analizzata la situazione richiamava all'attenzione il principio della buona fede contrattuale (art. 1375 cc) e la "buona diligenza del buon padre di famiglia " (art. 1176).

Le norma impone a ciascuna parte l’adozione di comportamenti che – anche a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi negoziali – siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7612 del 9 marzo 2022) ha recentemente ribadito che il promissario acquirente può rifiutarsi di procedere con la stipula del definitivo se messo a conoscenza successivamente che l’immobile da acquistare risulta pignorato

Al seguente link troverete maggiori informazioni a riguardo:

https://www.immobiliare.it/news/preliminare-di-vendita-l-acquirente-puo-rifiutarsi-di-stipulare-il-rogito-se-scopre-che-il-bene-e-pignorato-72615/

IMPORTANTE:
Per avere maggiori informazioni a riguardo si invita a leggere i link sopra riportati e se necessario per una vostra specifica situazione, si invita a interpellare un proprio legale di fiducia, che possa analizzare la vostra situazione nel dettaglio e darvi le giuste indicazioni a riguardo. 


Agenzia Immobiliare Casaproject Legnano Legnano (MI) , via B.Buozzi n.13 ; 20025 Telefono: 0331.402168 ; Cell: 345.0493853 Post inserito da: Ruggeri Daniele - Agente Immobiliare Abilitato C.C.I.A.A. di Milano

venerdì 22 aprile 2022

Cassazione civile, sez. II, sentenza 16/03/2018 n° 6552

Cassazione civile, sez. II, sentenza 16/03/2018 n° 6552.

È dovuta la Provvigione all'agente immobiliare nel caso in cui il venditore venga a mancare e subentrino gli eredi nella conclusione dell'affare?




A questa domanda risponde la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, con la sentenza 16 marzo 2018, n. 6552.

Leggi tutto l'articolo riportato sul sito altalex.com :

https://www.altalex.com/documents/news/2018/03/21/provvigione-dovuta-anche-se-l-affare-e-concluso-da-persone-diverse

"E’ evidente quindi come la pronuncia in commento vada ad inserirsi nell’ambito di un quadro giurisprudenziale particolarmente favorevole alla posizione del mediatore, il quale vede riconosciuto il proprio diritto alla provvigione anche laddove colui il quale ha effettivamente conferito l’incarico sia venuto a mancare e dell’attività di intermediazione abbiano giovato gli eredi." Fonte: altalex.com

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sabato 16 aprile 2022

Diritto all'uso esclusivo - Cass. SU 28972/2020.

Diritto all'uso esclusivo - Cass. SU 28972/2020.

A seguito di una recente sentenza della cassazione: "Cass. SU 28972/2020", nascono alcune problematiche legate al famoso "diritto all' uso esclusivo ".

Si invita pertanto ad approfondire l'articolo sotto riportato redatto da un Notaio, che spiega le varie problematiche che ne derivano dalla sentenza sopra citata.

MAGGIORI INFORMAZIONI! CLICCA QUI !

Sarà inoltre necessario, nell'eventualità si decidesse di compravendere un immobile che presenta tali caratteristiche (porzioni di stabile in uso esclusivo), verificare attraverso una consulenza notarile, le eventuali strade da percorrere per vendere o per acquistare un immobile che presenta un diritto all'uso esclusivo di un giardino, piuttosto che un lastrico solare o un semplice posto auto, diritto che spesso si incontrano nelle compravendite immobiliari ma che a seguito della sentenza sopra citata danno vita ad una situazione decisamente più complessa rispetto al passato.

Diverso sarebbe se nell'atto e nell'assemblea di origine (regolamento costituzionale) gli oggetti fossero indicati come pertinenze dell'immobile e non al semplice uso esclusivo, ma anche in quel caso sarebbe bene approfondire caso per caso e per situazione per situazione per situazione, oltre che prendere a riferimento tutta una serie di documenti di varia natura.


Per tanto per avere la serenità di ciò che andrete ad acquistare ma anche a vendere, sarebbe opportuno interpellare un Notaio ,qualunque sia la situazione.


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Calcolo valore Catastale immobile

Calcole Imposte Compravendita Immobiliare

NB.: Il presente è al fine puramente indicativo, per ricevere un reale valore sarà necessario contattare uno studio notarile e spiegare la vostra reale situazione, in modo che lo stesso possa darvi le informazioni necessarie e corrette. 


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